LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. PERRINO A.M. – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi iscritto al n. 15721 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si domicilia;
– ricorrente –
contro
s.r.l. MP Infissi;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata in data 9 febbraio 2015, n. 1315/31/15;
udita la relazione svolta alla Camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
lette le considerazioni espresse D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma 8-bis, dal sostituto procuratore generale Roberto Mucci, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata che, in esito alla conferma, in primo grado, della legittimità di un avviso di accertamento, per tributi e sanzioni, in relazione alla s.r.l. M.P. Infissi, fu iscritta a ruolo la somma corrispondente a quella ritenuta dovuta dal giudice di primo grado e la società impugnò la relativa cartella.
Successivamente, a seguito del rigetto dell’appello contro la sentenza di primo grado concernente l’avviso, fu iscritta a ruolo la somma residua secondo i dettami del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68; non emerge che questa seconda cartella sia stata impugnata.
La Commissione tributaria provinciale di Benevento respinse il ricorso proposto contro la cartella originaria, mentre quella regionale della Campania ha accolto l’appello proposto dalla contribuente.
A sostegno della decisione il giudice d’appello ha evidenziato che la cartella è stata emessa tre giorni prima della domanda, proposta dalla società, di ammissione alla procedura di concordato preventivo, alla quale la contribuente è stata ammessa qualche mese dopo, e ha aggiunto che la proposta concordataria è stata omologata dal Tribunale fallimentare.
La Commissione tributaria regionale ha quindi sottolineato l’effetto di cristallizzazione dei crediti dovuto alla presentazione della domanda di ammissione alla procedura, in base all’art. 168 L. Fall., e ha rimarcato che dei debiti tributari oggetto dell’iscrizione a ruolo la proposta concordataria omologata prevede il pagamento secondo i tempi e le modalità stabilite nel piano concordatario. Sicché ha annullato la cartella, perché ha ravvisato una duplicazione della pretesa impositiva.
Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui non c’e’ replica.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo di ricorso, l’Agenzia denuncia la violazione degli artt. 168 e 183 L. Fall., là dove il giudice d’appello ha annullato la cartella senza statuire sulla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo. Secondo l’Agenzia, dunque, al più si sarebbe potuta sospendere l’efficacia della cartella di pagamento, sino alla definitività del decreto di omologazione del concordato preventivo, non già annullarla.
Il motivo è fondato.
1.1. – Anzitutto, va esclusa la duplicazione d’imposta ravvisata dalla Commissione tributaria regionale.
Il divieto di doppia imposizione scatta al momento della concreta liquidazione della seconda imposta e solo nel caso in cui l’Amministrazione ritenga di avere diritto di ricevere il doppio pagamento (Cass. n. 1175 del 2012; Cass. n. 5886 del 2013; Cass. n. 6933 del 2017); in una parola, si configura se e quando divenga attuale.
Nel caso in esame, invece, non è allegato che il credito vantato sia stato soddisfatto, sia pure con le modalità concordatarie: si riferisce soltanto che ne è prevista la soddisfazione.
2. – La censura coinvolge l’interpretazione dell’art. 168 L. Fall., sull’ambito oggettivo del quale non si registra, peraltro, un orientamento univoco nella giurisprudenza di questa Corte, quanto agli atti della procedura di riscossione.
Da un lato (cfr. specialmente Cass. n. 22211 del 2019, punto 4 e Cass. n. 26491 del 20, punto 2.3), si reputa che la cartella di pagamento vi sia sottratta, perché atto riscossivo, in quanto tale soltanto prodromico alle azioni esecutive vietate dalla norma.
Dall’altro, invece (Cass. n. 24071 del 2006; Cass. n. 14738 del 2007; Cass. n. 24427 del 2008), si sostiene che la cartella, che risponde a funzione di precetto e quindi a minaccia qualificata di esecuzione, vi rientri, in armonia con la finalità della norma, che mira a evitare che i debiti sorti prima dell’apertura della procedura siano estinti fuori dall’esecuzione concorsuale.
2.1. – Non occorre, peraltro, in questa sede, prendere posizione sul punto, perché, anche aderendo alla tesi secondo la quale l’art. 168 L. Fall., si applica agli atti della riscossione qual è la cartella, il ricorso sarebbe comunque fondato.
E ciò perché la cartella è stata notificata antecedentemente alla pubblicazione della domanda concordataria nel registro delle imprese.
2.2. – Circa la sorte delle iniziative già intraprese, come nel caso in esame, prima della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda concordataria, difatti, l’apertura successiva della procedura ne comporta non già la nullità, ma l’improseguibilità (questa soluzione si legge, proprio a proposito del concordato preventivo, già in Cass., sez. un., n. 4779 del 1987), in ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda (Cass. n. 25802 del 2015).
2.3. – E la quiescenza è destinata a protrarsi sino al limite temporale finale contemplato dall’art. 168 L. Fall., ossia sino a quando il decreto di omologazione sia divenuto definitivo, per poi cessare con la riespansione della facoltà del creditore di ridare impulso all’iniziativa già intrapresa.
3. – Sicché non si sarebbe comunque potuto procedere all’annullamento della cartella, come, invece, ha fatto il giudice d’appello:
– fino alla definitività del decreto di omologazione, perché al più si sarebbe determinata la quiescenza affermata da questa Corte;
– successivamente al momento in cui si sia prodotta la definitività, giacché gli eventuali riverberi determinati dalla definizione concordataria sulla pretesa impositiva rappresenterebbero eventi a valle della cartella, da far valere eventualmente in sede di opposizione all’esecuzione dinanzi al giudice ordinario (Cass., sez. un., n. 7822 del 2020).
4. – Il motivo va quindi accolto, e comporta l’assorbimento del secondo, col quale si denuncia la violazione dell’art. 2909 c.c., per l’intervenuta definitività della pretesa impositiva.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania per l’esame delle questioni rimaste assorbite, delle quali si dà conto nella sentenza impugnata.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021