LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
Dott. PEPE Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 25370/2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.D. rappresentata e difesa dagli avv.ti. Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte entrambi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata in Roma via Germanico 146 presso lo studio dell’avv. Ernesto Mocci;
– controricorrente, ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 65/35/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 25/7/2013 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere rel. Dott. RITA RUSSO.
RILEVATO
che:
1. – La contribuente ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento relativi al recupero IRPEF e IVA per gli anni 2004 – 2005 – 2006. Il ricorso della contribuente è stato parzialmente accolto in primo grado. Hanno proposto appello sia la contribuente che l’Agenzia delle entrate e la CTR in accoglimento di entrambi i gravami ha annullato gli avvisi di accertamento relativi al recupero a tassazione dell’IVA per gli anni 2005 2007 e confermato gli ulteriori avvisi.
2. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la contribuente proponendo ricorso incidentale. Con memoria del ***** la contribuente deducendo di avere aderito definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, ha depositando i relativi documenti, al fine di documentare il pagamento delle somme dovute. L’Avvocatura con memoria del 3 dicembre 2020 ha dichiarato che la contribuente ha effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, depositando la nota dell’agenzia delle entrate che attesta il pagamento integrale la cessazione della materia del contendere e pertanto ha proposto istanza affinché la Corte dichiari l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021