Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31016 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16585-2014 proposto da:

COMUNE DI ARICCIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, rappresentato e difeso dall’Avvocato ENZO GIORGI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FERT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato GIUSEPPE TINELLI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 336/28/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 22/4/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO,

RILEVATO

che:

il Comune di Ariccia propone ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva accolto l’appello di Fert S.p.A. avverso la sentenza n. 116/8/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento ICI 2006-2008;

la società contribuente resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato, affidato ad unico motivo.

CONSIDERATO

che:

1.1. la contribuente ha proposto istanza, con allegata documentazione, di sospensione e successivamente di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, provvedendo al pagamento previsto ai fini del perfezionamento della definizione agevolata;

1.2. nel giudizio non è stata presentata alcuna nuova istanza di trattazione;

1.3. ne deriva che, in conformità al disposto di cui al medesimo art., comma 13, va dichiarata l’estinzione del giudizio;

1.4. le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 6, comma 13, ultimo periodo,;

1.5. non sussistono i presupposti per imporre alla parte ricorrente il pagamento dell’ulteriore contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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