Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31017 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13587/2014 proposto da:

COMUNE DI ARICCIA (C.F./P. Iva *****), in persona del Sindaco pro tempore, Dott. C.E., con sede in *****, rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Giorgi del Foro di Velletri, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, nonché giusta Deliberazione della Giunta Comunale del 10.3.2014 (Atto n. *****), elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Leonardo Greppi n. 77, presso lo studio dell’Avv. Antonio Ruggero Bianchi;

– ricorrente –

contro

FERT S.p.A., con sede in ***** (C.F.: *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, G.A., nata a ***** l'***** (C.F.: *****), rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del controricorso, dal Prof. Avv., Giuseppe Tinelli (C.F.: TNLGPP53E31E506L), presso il cui Studio, in Roma alla Via delle Quattro Fontane n. 15, è elettivamente domiciliata;

– resistente-ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 335/28/2O’13 emessa dalla CTR Lazio in data 29/11/2013 e non notificata;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

RITENUTO IN FATTO

La FERT s.p.a. impugnava l’avviso di accertamento in rettifica con cui il Comune di Ariccia, per l’anno 2008, chiedeva il pagamento della maggiore ICI dovuta, lamentando che il manufatto da destinarsi ad albergo, per il quale si pretendeva la maggiore imposta, in realtà era ancora in corso di costruzione e non ultimato, mentre l’ICI era stata versata, per il periodo, in relazione al terreno edificabile su cui il manufatto insisteva. La società precisava inoltre di aver potuto beneficiare del condono edilizio di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 39, solo dichiarando che il fabbricato in oggetto si intendeva ultimato, atteso che ciò costituiva precisa condizione per poter presentare l’istanza, ma che l’ultimazione dichiarata a quei fini riguardava lo stato al rustico con copertura completata, mentre, ai fini ICI, l’immobile rimaneva non utilizzabile, ossia mancante di pavimenti ed impianti e privo della certificazione della fine dei lavori e, pertanto, manchevole della condizione necessaria per l’applicazione della pretesa imposta.

La C.T.P. adita respingeva il ricorso.

Proponeva appello la contribuente, precisando, preliminarmente, di aver ottenuto, nelle more, decisione favorevole per il 2005, giusta la sentenza CTP n. 146/27/12 che, in quanto passata in giudicato, doveva considerarsi estensibile alla presente controversia ed applicabile anche all’annualità in oggetto, in quanto giudicato esterno. Nel merito, insisteva sull’infondatezza della pretesa impositiva, tenuto anche conto che, dopo un sequestro preventivo dell’immobile disposto in data 20/1/01, i lavori non erano ancora ripresi ed il fabbricato non era utilizzato.

Con proprie controdeduzioni il Comune di Ariccia, ripercorrendo tutto l’iter di abusi edilizi commessi dalla società, insisteva sulla correttezza del proprio operato.

Durante la discussione pubblica, la parte appellante insisteva sulla circostanza che il fabbricato, nell’anno di imposizione, si trovava allo stato rustico, poiché sottoposto a sequestro dal 2001 al 2005, e che con successive ordinanze i lavori erano stati nuovamente sospesi ed ancora non ripresi.

Con sentenza del 9.10.2013, la CTR Lazio accoglieva l’appello, sulla base delle seguenti considerazioni:

1) parte contribuente aveva dimostrato, con adeguate prove, la fondatezza del proprio assunto, ossia l’inutilizzabilità, nell’anno 2008, del fabbricato per il quale il Comune di Ariccia aveva preteso il versamento della maggiore ICI;

2) nella premessa che il presupposto impositivo ICI era costituito dall’utilizzabilità dell’immobile, ancorché di fatto, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2, effettivamente, nel caso di specie, tale presupposto mancava per l’anno in oggetto, in considerazione dell’Ordinanza n. 175 del 29/10/07 con cui il Comune di Ariccia aveva disposto la sospensione dei lavori e la demolizione di opere abusive con riguardo all’immobile in *****, ossia proprio al fabbricato in oggetto;

3) da ultimo, la parte aveva documentato come anche l’accatastamento fosse avvenuto in data *****, con variazione prot. n. *****, ossia in epoca successiva al 2008.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Comune di Ariccia, sulla base di sei motivi.

La FERT s.p.a. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale, fondato su un solo motivo.

In prossimità dell’adunanza camerale il Comune ha depositato memoria illustrativa.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità del procedimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53, comma 2, art. 20, comma 1, art. 22, art. 16, commi 2 e 3, e art. 17, e art. 137 e ss. c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), conseguente alla mancata notifica dell’atto di appello ovvero al mancato deposito della prova dell’avvenuta notifica dell’appello, per non aver la CTR rilevato d’ufficio” quale motivo di nullità/inammissibilità del ricorso la Mancata produzione della prova dell’avvenuta notifica dell’atto di appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità del procedimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 61 e art. 16, comma 2, e art. 137 e ss. c.p.c.), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), conseguente alla nullità della notifica dell’atto di appello, per non aver la CTR rilevato d’ufficio la nullità dell’atto di appello notificato mediante deposito nella sede comunale, anziché nel domicilio eletto presso il difensore ovvero a mani del legale rappresentante dell’ente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la nullità del procedimento (D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, comma 3, e art. 61), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per non aver la CTR rilevato d’ufficio quale motivo di nullità/inammissibilità del ricorso la difformità dell’originale dell’atto di appello rispetto a quello asseritamente notificato al Comune di Ariccia.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della erroneità della sentenza per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con riferimento al mancato utilizzo dell’immobile soggetto ad imposta, per aver la CTR ritenuto che il mancato utilizzo dello stesso esonerasse il contribuente dal versamento dell’ICI, anziché verificare se nel 2008 fosse stato o meno ultimato.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la erroneità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 2), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento al completamento dell’immobile, per aver la CTR tratto argomenti di prova da documenti attestanti fatti e circostanze oggettivamente diversi rispetto a quelli ritenuti sussistenti (in ordine alla asserita non ultimazione dell’opera sottoposta a tributo ed in relazione alla data di iscrizione in catasto).

6. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la erroneità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (D.Lgs. n. 504 del 1992, ex artt. 2 e 5, e R.D.L. n. 652 del 1939, art. 28), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), con riferimento al mancato esame di documenti acquisiti agli atti e, in particolare, all’iscrizione in catasto dell’immobile.

7. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato la resistente lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR considerato che un analogo ricorso relativo al 2005 era stato accolto dalla CTR con sentenza n. 146/27/12 passata in giudicato.

8. La contribuente ha dapprima, in data *****, chiesto la sospensione del giudizio fino al ***** nell’ottica di una definizione agevolata della lite per l’eventualità in cui il Comune di Ariccia avesse deciso di dare applicazione alle disposizioni di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6, anche alle controversie in cui esso era parte, poi, in data ***** ribadito l’istanza di sospensione del giudizio fino al *****, attestando di aver presentato, il *****, domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente e di aver provveduto al tempestivo versamento dell’importo relativo alla prima rata dell’oblazione all’uopo dovuta, e infine, in data *****, invocato la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, a seguito del perfezionamento della predetta definizione agevolata della lite e non avendo il Comune adottato, alla data del *****, alcun atto di diniego della definizione.

Con nota del ***** il Comune di Ariccia ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

8.1. Le disposizioni rilevanti ai nostri fini sono il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 10, 12 e 13, le quali, rispettivamente, stabiliscono che:

“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospesò fino al 31 dicembre 2020”. (comma 10)

“L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (…)”. (comma 12)

“In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. (…) Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. (comma 13)

“Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”. (comma 16) 3. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della definizione della lite, con compensazione integrale delle spese processuali.

PQM

La Corte:

– Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa per intero le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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