Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31019 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11931-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso I’AWOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VENETO BANCA S.c.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati AUGUSTO FANTOZZI, ROBERTO TIEGHI, FRANCESO GIULIANI e EDOARDO BELLI, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

e Z.F.;

D.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/18/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 13.5.2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 6/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate (già Agenzia del territorio) propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in sede di rinvio da Cassazione n. 13110/2012, aveva respinto l’appello erariale avverso la sentenza n. 43/1/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, che aveva accolto i ricorsi, riuniti, proposti da Veneto Banca s.c.p.a., Z.F. e D.P. avverso avviso di liquidazione di imposta ipotecaria (annualità 2005) a seguito della revoca dei benefici fiscali, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 15, concessi in relazione all’iscrizione ipotecaria eseguita a seguito di un contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria;

Veneto Banca s.c.p.a. resiste con controricorso, i rimanenti contribuenti sono rimasti intimati.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo e secondo mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e art. 12 preleggi) per avere la CTR erroneamente annullato l’avviso di liquidazione affermando che: il contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria che aveva originato l’iscrizione ipotecaria faceva riferimento ad un “allegato A” costituito da un contratto tipo contenente una clausola che consentiva alla banca di recedere dall’apertura di credito in ogni momento e quindi anche prima del termine di 18 mesi previsto dalla norma agevolativa; il contratto denominato “allegato A” era un documento di sintesi redatto… al fine di illustrare le condizioni contrattuali ed economiche del “conto corrente” che aveva, tuttavia, una finalità meramente strumentale per la gestione dei movimenti di denaro relativi al finanziamento, per cui un’eventuale risoluzione di tale contratto non poteva interferire sul rapporto di credito con garanzia ipotecaria regolato dall’atto pubblico sottoscritto dalle parti nel quale non era prevista la facoltà di recesso anticipato; stante la totale autonomia tra i due rapporti contrattuali un’eventuale chiusura anticipata del conto corrente non avrebbe, pertanto, fatto venir meno la possibilità per il cliente di continuare il rapporto relativo al finanziamento eseguendo le relative movimentazioni di denaro con modalità diverse rispetto al “conto corrente”;

1.2. con il terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., e dei relativi criteri di ermeneutica contrattuale per avere la CTR attribuito al contratto un significato differente da quello che emergeva dalla lettera del contratto e dal complesso delle sue clausole;

1.3. con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell’accertamento circa la presenza e la rilevanza, nel regolamento negoziale, di una clausola di recesso ad nutum in favore della Banca, contenuta nel citato Allegato A, richiamato nell’art. 1 del contratto che scontava l’imposta ipotecaria nella sua integrità al momento della richiesta della formalità;

2.1. le censure, da esaminare congiuntamente, in quanto strettamente connesse, vanno accolte;

2.2. costituisce stabile orientamento della giurisprudenza di legittimità il principio, più volte ribadito, (Cass. sentenza n. 1585 del 1994) secondo cui in tema di agevolazioni tributarie e ai fini della applicabilità, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. 15 e 17, dell’imposta unica sostitutiva delle ordinarie imposte ipotecarie alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, il presupposto di durata del vincolo contrattuale, fissata “in più di diciotto mesi” dal succitato D.P.R., art. 15, u.c., ricorre soltanto se la durata dell’operazione di finanziamento – che va desunta dal negozio sottoposto ad imposizione e non già dall’evolversi successivo del rapporto al di fuori e al di là delle clausole contrattuali – supera di almeno un giorno i diciotto mesi, ciò che assume rilievo è la durata dell’operazione stabilita contrattualmente (per cui è dal negozio sottoposto ad imposizione che deve individuarsi il presupposto per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 17, non già dall’evolversi successivo del rapporto al di fuori ed al di là delle clausole contrattuali), ed in coerenza con tanto, quindi, si è convincentemente statuito (Cass. n. 14046 del 2006, Cass. n. 11165 del 2005, Cass. n. 4792 del 2002) che la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l’azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei diciotto mesi, priva dall’origine il credito della sua natura temporale (medio lunga), richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito, con la conseguente inapplicabilità al relativo contratto del “beneficio” in questione (cfr. Cass. n. 28879 del 2008; Cass. n. 12928 del 2013; Cass. n. 2190 del 2015);

2.3. non può dunque sostenersi, come ritiene la CTR, che il contratto di finanziamento con garanzia ipotecaria abbia certamente durata superiore ai 18 mesi, così da rientrare nella previsione ex art. 15 cit., in considerazione del fatto che l’eventuale risoluzione (intendendo per tale anche l’ipotesi di recesso ad nutum) del contratto di conto corrente non inficerebbe l’apertura di credito con garanzia ipotecaria convenuta tra le parti con la sottoscrizione dell’atto pubblico, che non contempla la facoltà di recesso anticipato;

2.4. la CTR ha invero ritenuto che l’eventuale risoluzione (intendendo per tale anche l’ipotesi di recesso ad nutum) del contratto di conto corrente non inficiava il “rapporto di credito con garanzia ipotecaria regolato dall’atto pubblico sottoscritto tra le parti, nel quale non è prevista la facoltà di recesso anticipato” stante la “totale autonomia tra i due rapporti contrattuali”;

2.5. tale argomentare non può ritenersi dirimente nel senso voluto dal giudice di merito, dovendo rilevarsi che analoghe fattispecie sono state – tra le parti già decise da questa Corte di legittimità con le sentenze nn. 7254/2016 e 7651/2018, alle cui considerazioni si rimanda, ed alle quali (stante la sostanziale identità delle questioni giuridiche devolute) si intende dare qui seguito;

2.6. nel richiamare le considerazioni sottese a quelle decisioni si ritiene, in particolare, di applicare anche alla presente fattispecie il principio di diritto colà enunciato (desunto da un pregresso e consolidato orientamento di legittimità), secondo cui, in base alla lettera ed alla ratio dell’art. 15 cit., “ciò che assume rilievo determinante è l’assunzione di un vincolo negoziale per un arco di tempo minimo stabilito dalla legge, indipendentemente dalle vicende successive del rapporto”, in maniera tale “che la previsione, nel contratto di finanziamento, di una clausola in base alla quale l’azienda di credito ha la facoltà di recedere unilateralmente e senza preavviso anche prima della scadenza dei 18 mesi, priva dall’origine il credito della sua natura temporale (mediolunga) richiesta dalla norma di agevolazione tributaria, degradando la durata del rapporto ad elemento variabile in funzione dell’interesse dell’azienda di credito” (cfr. Cass. n. 28879 del 2008, con richiamo a Cass. n. 1585 del 1994, Cass. n. 4792 del 2002, Cass. n. 11165 del 2005, Cass. n. 14046 del 2006; nello stesso senso, più di recente, Cass. n. 12928 del 2013 e Cass. n. 2188 del 2015);

2.7. occorre poi ribadire nella fattispecie in esame (resa anch’essa peculiare dall’articolazione contrattuale tra conto corrente da un lato, ed apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, dall’altro) che l’effetto ostativo all’agevolazione, così individuato, deve operare anche nell’ipotesi in cui la clausola di recesso ad nutum a favore della banca sia contenuta in un contratto di conto corrente che – in esito all’applicazione del criterio interpretativo di valutazione complessiva ed interdipendente del regolamento negoziale tra le parti (rilevante, per l’imposta di registro, anche D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 20, nella formulazione vigente ratione temporis) – risulti collegato al contratto di finanziamento;

2.8. la CTR, come si è detto, ha ritenuto irrilevante che nel contratto di apertura di credito fosse inserita una clausola di recesso “in qualsiasi momento” da parte della Banca giacché tale facoltà di recesso ad nutum riconosciuta all’istituto di credito rappresenterebbe una pura ipotesi, mentre il diniego delle agevolazioni tributarie troverebbe la sua legittima operatività nel momento in cui il finanziamento venisse revocato prima dei 18 mesi previsti;

2.9. occorre osservare che sempre il contratto, disciplinando il futuro, ovvero il rapporto che va a fondare, contiene previsioni, ovvero ipotesi, e dunque la circostanza che un’ipotesi, che non potrebbe essere che tale, di recesso ad nutum vi sia nel regolamento del rapporto in questione, ne degrada la durata ad elemento che varia, per l’appunto, in funzione dell’interesse della banca assunto a riferimento della logica negoziale;

2.10. il giudice di merito non ha dunque adeguatamente valorizzato, dandone conto anche sul piano motivazionale, l’unitaria architettura che legava l’apertura di credito con garanzia ipotecaria al contratto di conto corrente con apertura di credito, a nulla rilevando – stante l’intrinseca funzionalità ed interdipendenza tra i due – che la clausola di recesso ad nutum a favore della banca fosse formalmente contenuta soltanto in quest’ultimo, e, nemmeno, che le clausole del finanziamento ipotecario fossero destinate a prevalere su quelle – contrastanti – del conto corrente, non risultando la predeterminazione della durata del finanziamento di per sé incompatibile con il diritto di recesso ante tempus della banca in ipotesi di recesso o risoluzione del conto corrente di regolazione ed ha escluso, sulla base di una motivazione incongrua, la rilevanza di tali parametri nell’individuazione, nella specie, di un rapporto di finanziamento suscettibile ab initio di durata inferiore a quella di medio-lungo termine, giustificante l’agevolazione;

3. ne segue, con l’accoglimento dei motivi di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata;

4. non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono inoltre i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto dell’impugnativa originariamente proposta dalla banca;

5. stante il recente consolidarsi della citata giurisprudenza di legittimità ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi di merito e legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originariamente proposto dalla Banca; compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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