LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6323-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
IMMOBILIARE MA. SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO PIVA, ANTONIO ANDREOLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2302/2017 della COMM. TRIB. REG. EMILIA ROMAGNA, depositata il 14/07/2017.
PREMESSO che:
1. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando “violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa, parte I allegata, art. 37, art. 43 e art. 8, lett. b), dell’art. 10 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2”. Con tale sentenza, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso da essa ricorrente nei confronti della Immobiliare Ma. srl, D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 37, in riferimento ad un decreto ingiuntivo in forza del quale era stato ingiunto alla società di consegnare alcune “auto d’epoca e determinati componenti e pezzi di ricambio”, a tale Z.A., è stato annullato sul motivo che l’imposta non poteva essere calcolata avendo come base il valore dell'”intera collezione di vetture e numerosi componenti e pezzi di ricambio”, risultante nell’atto di acquisto redatto tra il suddetto Z. ed un terzo e utilizzato dall’ufficio (Euro 1.380.730,50) poichè “la domanda presentata con il ricorso per decreto ingiuntivo, assoggettato ad imposta, aveva valore indeterminato, non essendo stato indicato il valore dei beni oggetto della richiesta di restituzione. Tale valore non poteva essere desunto dall’atto di compravendita per la mancata coincidenza tra i beni oggetto di quel contratto e quelli oggetto della domanda giudiziale proposta con ricorso per decreto ingiuntivo… e neppure poteva farsi riferimento alla dichiarazione contenuta in calce al ricorso ai fini del pagamento del contributo unificato in quanto il valore della causa civile deve essere determinato sulla base della domanda proposta nell’atto giudiziario ai sensi dell’art. 10 c.p.c….”;
2. l’Agenzia sostiene che la CTR avrebbe dovuto tenere conto della dichiarazione contenuta nel ricorso monitorio secondo cui l’ingiungente aveva acquistato “l’intera collezione di vetture e numerosi componenti e pezzi di ricambio”, per Euro 1.380.730,50 e quindi avallare la quantificazione dell’imposta effettuata con l’avviso impugnato o, al più, tener conto della dichiarazione di (minor) valore fatta dall’ingiungente ai fini del pagamento del contributo unificato (Euro1.162.932,96) e quindi rideterminare l’imposta nella misura del 3% su tale valore;
3. la società resiste con controricorso e memoria.
Eccepisce in via preliminare che il ricorso, notificato a mezzo PEC, “non risulta sottoscritto nè digitalmente nè in altra forma” ed è perciò “inammissibile”.
CONSIDERATO
che:
1. in ordine alla eccezione preliminare sollevata in controricorso, il Collegio, visti gli atti nell’esercizio del proprio potere di accedervi come in ogni occasione in cui si tratti di vagliare una questione processuale, ha verificato che il ricorso reca la firma digitale dell’avvocato dello Stato Tidore Barbara con attestazione, con firma autografa, della conformità della copia notificata all’originale. Questa Corte ha già avuto modo di statuire che è “ammissibile il ricorso per cassazione confezionato in formato.pdf e sottoscritto con firma digitale e non con sottoscrizione autografa allorchè l’originario ricorso, in formato analogico, e la procura che ad esso accede (quest’ultima sottoscritta in forma autografa), entrambi scansionati e firmati digitalmente, siano stati notificati a mezzo posta elettronica certificata e copia cartacea degli stessi, della relata di notifica, del messaggio di posta elettronica certificata e delle ricevute di accettazione e consegna risultino depositati in cancelleria, unitamente all’attestazione di conformità sottoscritta con firma autografa. Le dette formalità conferiscono difatti al ricorso depositato in cancelleria prova della sua autenticità e provenienza, essendo irrilevante l’assenza di sottoscrizione autografa dell’originario cartaceo e risultando la provenienza dal difensore munito di procura comunque attestata sia dalla procura che ad esso accede sia dalla firma digitale apposta al documento notificato per via telematica” (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019). L’eccezione preliminare è quindi infondata;
2. con riguardo alle doglianze formulate in ricorso, si osserva quanto segue. Le doglianze investono, in via immediata, le affermazioni della CTR secondo cui la base imponibile non poteva essere individuata con il valore indicato nel contratto menzionato nel ricorso per decreto ingiuntivo, posto che il contratto aveva un oggetto diverso e più ampio di quello della domanda di restituzione, nè poteva essere individuata con il valore dichiarato dall’ingiungente ai fini del contributo unificato. Le doglianze investono in ultimo (la legittimità del) l’annullamento in toto dell’atto impugnato, che la CTR ha ritenuto conseguenza necessitata delle suddette affermazioni. Ciò posto, va, in primo luogo, ricordato che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37 e del medesimo D.P.R., tariffa, parte prima, allegata, art. 8, lett. b), gli atti dell’autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, se recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura sono soggetti ad imposta di registro in termine fisso nella misura del 3%. La base imponibile è individuata, ai sensi del successivo art. 43, commi 1 e 4, in riferimento agli effetti determinati dal decreto e dunque, nel caso di specie, trattandosi di decreto che comporta la condanna all’adempimento di una obbligazione “che non costituisce corrispettivo di altra prestazione” (art. 43, comma 1, lett. b)) ed ha ad oggetto la consegna di cose, è data dal valore delle cose stesse al momento dell’emanazione del decreto. Va poi osservato che “Il processo tributario è annoverabile tra quelli di “impugnazione-merito”, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’Ufficio, sicchè il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte” (Cass. n. 18777 del 10/09/2020). La non coincidenza tra oggetto del contratto e oggetto della prestazione di consegna alla quale si riferisce il decreto ingiuntivo, non è neppure in discussione talchè la prima delle ricordate affermazioni della CTR non contrasta con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 14 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”. Non vi è alcun elemento che consenta di identificare il valore della causa dichiarato dall’ingiungente, al momento della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ai fini del calcolo del contributo unificato, con il valore effettivo dei beni, al momento della emanazione del decreto ingiuntivo. La seconda delle affermazioni della CTR non contrasta con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43. Tuttavia, la CTR, fatte queste affermazioni, non avrebbe dovuto farne conseguire l’annullamento. Avrebbe dovuto invece, come giudice di impugnazione-merito, rideterminare ed accertare il valore dei beni oggetto dell’ingiunzione, anche in relazione agli elementi desumibili dal decreto stesso. Nei limiti di ciò che precede, le doglianze sono quindi fondate;
3. il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, perchè sia determinata la base imponibile dell’imposta;
4. il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio mediante collegamento da remoto, il 19 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021