LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 18272 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
La Nuova Terrazza di G.G. e Fratelli s.n.c., con sede in *****;
G.G., res. in *****;
G.F., res. in *****;
G.L., res. in *****;
– intimati –
Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, depositata in data 27 maggio 2014, n. 138/3/14;
sentita la relazione svolta dal consigliere Leuzzi Salvatore nella Camera di Consiglio dell’11 maggio 2021.
FATTI DI CAUSA
Venivano rideterminati dall’erario i redditi della società contribuente, esercente attività di ristorazione. Gli avvisi di accertamento per il 2002 e 2003 erano indirizzati alla stessa e al socio G.G..
La CTP rigettava i ricorsi della società e del socio.
La CTR accoglieva l’appello dei contribuenti sostenendo che l’accertamento basato sugli studi di settore è suscettibile di fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra quanto dichiarato e quanto emergente dallo strumento statistico, esigendo il conforto di ulteriori elementi di prova; in ragione di ciò, l’Agenzia avrebbe dovuto chiamare in contraddittorio preventivo il soggetto contribuente, tanto che il non averlo fatto implica la nullità degli avvisi.
Il ricorso per cassazione dell’Agenzia è affidato a due motivi.
La società è rimasta intimata, al pari degli altri soci destinatari della notifica del ricorso per cassazione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia adduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR erroneamente ritenuto la mancata instaurazione del contraddittorio con la parte contribuente ancorché in atti constassero i relativi inviti.
Con il secondo motivo di ricorso, viene contestata, a tenore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, artt. 62-bis e 62-sexies, conv. in L. n. 427 del 1993, posto che contrariamente a quanto opinato dalla CTR l’Ufficio, avendo invitato al contraddittorio la società (rimasta inerte), era ben legittimato a fare ricorso in via esclusiva sull’applicazione degli studi di settore.
Va preliminarmente rilevata la nullità dell’intero procedimento per difetto di integrità del contraddittorio fin dal primo grado di giudizio.
Al riguardo deve darsi continuità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale il principio di unitarietà dell’accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società (ex plurimis, Cass. S.U. n. 10145/12; Cass. sez. V, nn. 5844/16, 5708/16, 1700/16, 26102/15, 21340/15, 16926/15, 2094/15, 20075/14, 13767/12, 6935/11, 12236/10; 4570/16, 3690/16, 2867/16), il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29; in ogni caso il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. S.U. nn. 1052/2007 e 14815/08; conf., ex multis, Cass. nn. 26071/15, 7212/15, 1047/13, 13073/12, 23096/12; 17549/2016).
Nella fattispecie in esame, la violazione del sopra citato principio giurisprudenziale è palese, per come desumibile ex actis. Invero, nel giudizio d’appello si evidenzia che solo la s.n.c. La Nuova Terrazza e il socio G.G. appellavano la sentenza della CTP di Isernia che ne aveva rigettato i rispettivi ricorsi. Gli altri soci non risultano aver preso parte al giudizio di primo grado, né consta che la Commissione abbia ivi emesso l’ordine di integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Ne deriva la declaratoria di nullità dell’intero giudizio, con la cassazione della sentenza e il rinvio della causa alla CTP di Isernia, in diversa composizione. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate.
PQM
Pronunciando sul ricorso, la Corte dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza d’appello; rinvia la causa alla CTP di Isernia, in diversa composizione; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021