Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31022 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22197-2015 proposto da:

TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LUIGI CESARO, rappresentata e difesa dall’Avvocato CARMELA SARNATARO giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1617/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/2/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 19/5/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.

RILEVATO

che:

Tangenziale di Napoli S.p.A. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso avviso di accertamento con cui, in rettifica della denuncia DOCFA presentata dalla contribuente relativa all’accatastamento di una cabina elettrica, in luogo della categoria catastale E/9 e della relativa rendita catastale, l’Agenzia delle entrate aveva attribuito la categoria D1, costituendo la suddetta cabina una mera pertinenza autostradale non suscettibile di differente utilizzazione e priva di ogni funzionalità;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1.1. con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e Statuto del Contribuente, art. 7) e lamenta che la CTR abbia erroneamente respinto le doglianze circa la mancanza di motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita sulla base di richiesta DOCFA presentata dalla contribuente;

1.2. la censura va disattesa;

1.3. con riferimento all’attribuzione della rendita catastale mediante la procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), questa Corte (Cass. n. 3394 del 2014) ha, condivisibilmente, ritenuto che, in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la indicata procedura, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata – ancorché sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l’Ufficio “non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa”;

1.4. tale principio contrasta, solo in apparenza, con la, giurisprudenza (Cass. n. 2268 del 2014) secondo cui in tali ipotesi l’obbligo di motivazione è soddisfatto mediante la mera indicazione nell’atto di rettifica dei dati oggettivi e della classe attribuiti dall’Agenzia, trattandosi di elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente e tenuto conto della struttura fortemente partecipativa dell’atto;

1.5. ed invero, questa Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fattò indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati; in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 31809 del 2018, n. 23237 del 2014, n. 21532 del 2013);

1.6. nel primo caso, infatti, gli elementi di fatto indicati nella dichiarazione presentata dal contribuente, non disattesi dall’Ufficio, risultano immutati, di talché la discrasia tra la rendita proposta e la rendita attribuita si riduce ad una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, ed in simili ipotesi risulta evidente che la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell’atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso, diversamente, laddove la rendita proposta con la DOCFA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle per i motivi sopra indicati;

1.7. nel caso in esame la CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento con l’indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, ponendo in rilievo come l’atto di classamento traesse origine da una richiesta di variazione catastale avanzata dalla stessa contribuente a seguito di lavori eseguiti sulle diverse unità immobiliari di proprietà al fine di renderle adatte all’esercizio di un’attività produttiva/commerciale;

1.8. l’atto impositivo, come correttamente affermato dalla CTR, risulta quindi sufficientemente motivato, assumendo all’uopo rilievo l’attribuzione di una diversa categoria catastale che pone in luce come il nuovo classamento non si fonda su elementi di fatto diversi da quelli indicati dal contribuente, ma su una differente valutazione compiuta dall’Ufficio sul valore economico del bene, ed a ciò consegue che l’onere motivazionale, in ragione della procedura partecipata in esame (DOCFA), può dirsi pienamente adempiuto con l’attribuzione della categoria diversa da quella indicata dal contribuente fondata proprio sulla indicata valutazione tecnica;

1.9. va inoltre ribadito che questa Sezione (cfr. Cass. n. 8529/2019), ha affermato il principio, dal quale non vi è ragione per discostarsi, secondo cui, in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare (e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso;

1.10. ciò in quanto il previo sopralluogo non costituisce né un diritto del contribuente né una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio (cfr. Cass. n. 12743/2018; conf. n. 6633/2019);

1.11. più in particolare, in tema di estimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza di variazioni edilizie non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, né il sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua, come nella specie, ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che le esigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo in caso di accertamento d’ufficio giustificato da specifiche variazioni dell’immobile (cfr. Cass. n. 374/2017);

2.1. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 1249 del 1939, art. 10, D.Lgs. n. 514 del 1948, L. n. 1231 del 1936, art. 28,D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40) e lamenta che la CTR abbia erroneamente affermato la legittimità della categoria catastale D/1 alla cabina elettrica che non produce energia a fini di reddito;

2.2. questa Corte, su questioni identiche a quella che occupa, ha affermato che “la cabina di trasformazione, installata presso l’autostrada, per la somministrazione dell’energia elettrica occorrente all’illuminazione e al funzionamento degli apparati dell’infrastruttura, costituisce “unità immobiliare a destinazione particolare” compresa nel gruppo E delle categorie catastali e non presenta autonomia funzionale e reddituale rispetto all’immobile principale” (cfr. Cass. nn. 6147/2021, 6705/2020);

2.3. nel caso in esame la contribuente ha confermato trattarsi, nella fattispecie, di cabina di trasformazione di energia elettrica da alta a bassa tensione “al fine di illuminare una strada”, né che abbia autonomia funzionale rispetto all’infrastruttura autostradale;

2.4. il Collegio non ha quindi ragione di discostarsi dai precedenti citati, con assorbimento di ogni altra questione;

3. sulla scorta di quanto precede il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, respinto il primo, e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c. mediante accoglimento del ricorso introduttivo della società contribuente;

4. sussistono i presupposti per la compensazione delle spese dei gradi di merito e di legittimità in ragione del recente affermarsi di parte dei principi giurisprudenziali nella fattispecie applicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente; compensa le spese del giudizio di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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