Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31023 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 17696-2020 proposto da:

A.I., elettivamente domiciliato presso l’avv. DANIELA VIGLIOTTI dalla quale è rappresentato e difeso, con procura speciale in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto RG 58179/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 05/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/04/2021 dal Consigliere relatore, Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO

che:

A.I., cittadino del Pakistan, impugnò innanzi al Tribunale di Milano, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di protezione internazionale; con decreto del 5.5.2020, il Tribunale respinse il ricorso, osservando che: il racconto del ricorrente, seppure credibile, non afferiva a fattispecie legittimanti lo status di rifugiato, dato che le ragioni per cui lo stesso aveva lasciato il suo paese erano di matrice strettamente economica, avendo egli dichiarato di essere giunto in Italia per motivi di lavoro, anche considerando la situazione di povertà in Pakistan; non ricorrevano i presupposti della protezione sussidiaria, anche riguardo alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto dai rapporti esaminati non si desumeva che nella regione di provenienza del ricorrente sussistesse una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria, non ricorrendo condizioni individuali di vulnerabilità, per la mancata prova d’integrazione nel territorio italiano e per la presenza di parenti del ricorrente nel paese di provenienza.

A.I. ricorre in cassazione con due motivi.

Si è costituito il Ministero al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

RITENUTO

che:

Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25, artt. 14 e 35bis, e dell’art. 6 Cedu, per avere il Tribunale omesso di disporre l’audizione del ricorrente in assenza della videoregistrazione.

Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione del TU, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 1, per aver il Tribunale escluso la protezione umanitaria senza indagare se la vulnerabilità potesse discendere dalla grave sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali.

Il collegio ritiene che, con specifico riferimento al secondo motivo, sussistano i presupposti per rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza interlocutoria 28316/2020 della prima sezione in ordine ai presupposti della protezione umanitaria in presenza di indici di integrazione in Italia.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della sentenza delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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