Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31032 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15802-2020 proposto da:

O.F., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato IRENE MARUCCO;

– ricorrente –

contro

PROCURA GENERALE della REPUBBLICA PRESSO CORTE CASSAZIONE;

– intimata –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 1273/2020 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 21/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata dell’08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

che:

O.E. ricorre nei confronti del Ministero dell’interno, che non spiega difese, contro la decisione di rigetto della sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Prospettandosi la questione della validità della procura alle liti rilasciata dal ricorrente, alla luce dei principi affermati da Cass., Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177, occorre rinviare il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla q.l.c. sollevata da Cass. 23 giugno 2021, n. 17970.

P.Q.M.

rinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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