LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8341-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
O.I., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA DE FRANCISCIS;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6565/27/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 07/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA CAPRIOLI.
Ritenuto che:
La CTR della Campania con sentenza nr 6565/2019 rigettava l’appello proposto dall’Ufficio nei confronti di O.I. avverso la pronuncia della CTP di Caserta con cui era stata accolta l’impugnativa della contribuente avente ad oggetto un avviso di accertamento per maggiori redditi derivanti dalla plusvalenza conseguente alla cessione di un terreno edificabile di cui la ricorrente era comproprietaria al 50% unitamente al coniuge.
La Commissione condividendo il ragionamento seguito dalla CTP rilevava che la contribuente aveva provveduto al pagamento per intero dell’imposta sostitutiva che era dovuta sulla base della perizia di stima fatta eseguire dalla proprietà utilizzando la facoltà prevista dalla L. n. 448 del 2001.
Osservava che, quantunque il saldo fosse stato eseguito con notevole ritardo, l’importo capitale era stato integrato dagli interessi e dalla sanzione per il tardato pagamento sicché si poteva escludere che vi fosse un danno per l’erario che aveva percepito tutto quanto previsto per l’ipotesi di rivalutazione del terreno edificabile di sua proprietà L n. 488 del 2001, ex art. 7.
Evidenziava a conforto della tesi accolta anche in primo grado della non punibilità della violazioni della legge tributaria che si risolvono in una mera violazione formale e della possibilità di provvedere anche in ritardo al versamento di quanto dovuto, soccorrono le norme della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3.
Il giudice di appello non condivideva la tesi dell’Ufficio laddove riteneva decaduta la contribuente dal beneficio dell’applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, non essendo espressamente previsto da tale norma la decadenza per il caso di mancato parziale pagamento dell’imposta prevista, successivamente sanato con il saldo integrale.
Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso la contribuente.
Considerato che:
Si deduce, con un unico articolato motivo, la violazione e falsa applicazione della L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si lamenta che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, il mancato versamento della prima rata in ragione del calcolo dell’imposta effettuato su di una base imponibile diversa da quella prescritta dalla legge, avrebbe comportato il mancato perfezionamento della fattispecie e la rivalutazione, con conseguente recupero e rideterminazione della plusvalenza realizzata e non dichiarata.
Si sostiene che la non corretta determinazione dell’imposta sostitutiva ha prodotto una carenza di versamento totale pari ad Euro 1868,00 che ripartita per tre rate rappresenta una differenza pari ad Euro 622,00 carente versamento che costituisce il 5,83% e al quale anche a seguito della riforma prevista del D.L. n. 159 del 2015, art. 15 ter (che ha introdotto il concetto di lieve inadempimento) non può essere applicata la procedura agevolativa.
Il motivo è infondato.
La CTR ha ritenuto che il tardivo pagamento da parte della contribuente del capitale maggiorato degli interessi e della sanzione esclude la sussistenza di un danno erariale in quanto erano state pagate tutte le imposte dovute calcolate sul nuovo valore di stima escludendo che la contribuente fosse incorsa in una decadenza come affermato dall’Ufficio in assenza di una espressa previsione normativa che la sancisca.
La L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 1, non associa, dunque, al tardivo versamento dell’imposta sostitutiva alcuna ipotesi di decadenza dall’agevolazione.
Il Giudice di appello ad ulteriore conforto del suo convincimento ha rilevato che trattandosi di una violazione formale la stessa non è sanzionabile alla luce della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3.
Il ragionamento seguito dalla CTR è corretto conforme agli indirizzi espressi da questa Corte.
Anche nel diritto tributario infatti, che dal diritto pubblico mutua taluni aspetti regolatori in assenza di specifiche disposizioni, valgono i medesimi principi, sia riguardo all’azione del fisco presidiata dai principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione (Cass. sez. V, 5/10/2012, n. 17002 e Cass. 6-5, ord. 27/4/2017, n. 10481, sul termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente; Cass. sez. V, 3/4/2013, n. 8055 e Cass. Sez. U, 12/11/2004, n. 21498, sul termine annuale per rettifica cd. formale; Cass. sez. V, 30/6/2010, n. 15542 e Cass. sez. 6-5, ord. 19/3/2014, n. 6411, sulla trasmissione del certificato catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita), sia riguardo alla posizione del contribuente.
Infatti, in materia tributaria, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso (Cass., sez. 5, 8/05/2013, n. 10761).
Ne consegue che in assenza di una espressa previsione normativa come nella specie nessuna decadenza può essere pronunciata in via ermeneutica.
Il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che si liquidano in complessive Euro 3000,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021