LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18093-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERATE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
R.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PACE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 836/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, n. 836/3/2018 dep. 8 maggio 2018, proveniente da rinvio da ordinanza della Cassazione (n. 18220/2016 dep. 16.9.2016), che ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, disponendo l’erogazione del rimborso (pari a Euro 56.397,41) a favore del contribuente.
La controversia ha origine dall’impugnazione da parte di R.P., ex dirigente Enel, del diniego di rimborso per Irpef anno 2000, richiesto in relazione alla diversa aliquota ritenuta applicabile (12% invece del 31,20%) sulle somme rivenienti dal trattamento di fine rapporto, quanto al fondo di previdenza integrativa aziendale (*****). La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR ha rigettato l’appello dell’Ufficio, con sentenza n. 8/22/2011, impugnata per cassazione dall’Agenzia delle entrate e decisa con la sentenza oggetto dell’odierna impugnazione.
Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO che:
1. Con l’unico motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., per elusione del giudicato di cui alla sentenza di rinvio.
2. Il motivo è fondato.
3. Il principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio (Cass. n. 18220/2016) cui avrebbe dovuto attenersi la CTR del Piemonte è del seguente tenore: “accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo ***** nel corso degli anni ed in coerente applicazione con il principio enunciato, se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato finanziario del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo effettivo credito restitutorio derivante dall’applicazione solo a tale parte dell’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17”.
2.1. La pronuncia di cassazione con rinvio vincolava dunque il giudice ad quem ad accertare an e quanturn del rendimento di capitale degli accantonamenti del fondo impiegati sul mercato, solo rispetto a questo rendimento giustificandosi la tassazione con aliquota del 12,50% in applicazione dei principi di cui a SU n. 13642/2011.
2.2. Il giudice di rinvio ha eluso tale verifica, incorrendo nel denunciato vizio, laddove ha compiuto un accertamento non aderente alle indicate prescrizioni della sentenza di rinvio, limitandosi a considerare rilevante l’attestazione rilasciata dall’Enel – con i contributi a carico del datore di lavoro e del dipendente- senza analizzare, come richiesto, la natura del rendimento.
2.3. La CTR non si è pertanto adeguata al principio di diritto richiamato dalla Cassazione, coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità, per la quale, per un verso (Cass. nn. 10907/2019, 10285/2017, e 24525/2017), per “rendimento netto” s’intendono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate; per altro verso, si deve escludere che possa considerarsi quale “rendimento” ottenuto quello corrispondente alla redditività sul mercato dell’intero patrimonio ENEL (Cass. nn. 10907/2019, 4941/2018, 5436/2018). Non è stato in altre parole specificamente verificato, così come indicato, se e in che misura gli accantonamenti dei fondo avessero generato un effettivo rendimento di mercato (su fattispecie analoghe, ex multis, Cass. n. 720/2017 e Cass. n. 12267/2017, n. 10347/2017).
2.4. Affinché sia eseguito siffatto decisivo accertamento (se del caso mediante consulenza tecnica d’ufficio), individuando quale parte di indennità ricevuta sia ascrivibile a rendimenti frutto d’investimento sui mercati di riferimento, senza che lo stesso possa dirsi sufficientemente assolto attraverso il mero rinvio al conteggio proveniente dall’Enel, non contenendo questo alcuna specificazione sui criteri utilizzati per la quantificazione della voce rendimento e non chiarendo, perciò, se si tratta di un incremento della quota individuale del Fondo, attribuita al dipendente in forza di investimenti effettuati dal gestore sul mercato occorre pertanto disporre nuovo rinvio, previa cassazione dell’impugnata sentenza, alla C.T.R. “perché accerti se e quando, sulla base delle norme contrattuali applicabili, i capitali rivenienti dalla contribuzione siano stati effettivamente investiti sul mercato, quali siano stati i risultati dell’investimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali, e, sulla scorta di tale indagine, quantifichi la parte della somma complessivamente erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcoli l’imposta dovuta dal contribuente (e, conseguentemente, l’ammontare del suo credito restitutorio) applicando solo a tale parte l’aliquota del 12,5%, secondo la disciplina dettata dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; fermo restando, per il residuo, il regime di tassazione separata di cui all’art. 16 TUIR, comma 1, lett. a), e art. 17 TUIR” (v., in termini, Cass. sez. V n. 23472/16, n. 10347/2017, n. 5494/2020).
3. Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata con rinvio per un nuovo esame alla CTR del Piemonte, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Piemonte in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021