Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31037 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21287-2019 proposto da:

REALFER SNC DI L. E G.F. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA D. CIMAROSA, 13, presso lo studio dell’avvocato SERGIO PATRONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MATTEO SANCES;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– intimate –

avverso la sentenza n. 307/06/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che la s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza CTP Lodi, che aveva accolto il ricorso della società contribuente avverso un estratto di ruolo, richiesto il 18 dicembre 2015, nel quale erano contenute otto cartelle di pagamento; la CTR, riformando la sentenza di primo grado favorevole alla società contribuente, ha dichiarato inammissibile il ricorso della medesima avverso l’estratto di ruolo, atteso che le otto cartelle di pagamento in esso contenute erano state regolarmente notificate alla società contribuente ed avevano, inoltre, formato oggetto di due pignoramenti presso terzi e di una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

CONSIDERATO

che il ricorso proposto dalla s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.” è affidato a tre motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, la s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.” lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la CTR aveva omesso di esaminare l’eccezione da essa sollevata nella controdeduzioni da essa formulate in grado di appello, concernente l’inammissibilità dell’appello proposto dall’ufficio per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per non avere l’ufficio correttamente riportato gli estremi della sentenza impugnata, non essendo stata indicata la sezione della CTP di Lodi, che aveva emesso la sentenza di primo grado;

che, con il secondo motivo di ricorso, la s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.” lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537, 538, 539 e 549, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 20, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, in quanto la CTR aveva erroneamente ritenuto che essa società avesse impugnato l’estratto di ruolo relativo alle otto cartelle esattoriali, di cui è causa, mentre, in realtà essa aveva inteso impugnare le cartelle esattoriali anzidette, dopo avere appreso che le stesse fossero ancora esistenti; essa ricorrente aveva cioè inteso far valere la mancata risposta, da parte dell’ufficio, all’istanza da essa presentata ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537, 538 e 539, intesa ad ottenere la declaratoria di nullità degli atti di pignoramento presso terzi, iniziati dall’agente della riscossione sulla base delle otto cartelle di pagamento di cui sopra; secondo tale norma, la mancata risposta a tale sua richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate entro il termine di duecentoventi giorni, comportava l’annullamento di diritto delle richieste di pagamento formulate dall’ufficio;

che, con il terzo motivo di ricorso, la s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.” lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537, 538, 539 e 540, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto erroneamente la CTR non aveva tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla mancata risposta, da parte dell’ufficio, all’istanza presentata da essa società contribuente, ai sensi della norma di cui sopra, intesa ad ottenere la declaratoria di nullità degli atti di pignoramento presso terzi, iniziati dall’agente della riscossione sulla base delle otto cartelle di pagamento di cui sopra; e la mancata risposta dal parte dell’ufficio a tale sua richiesta aveva comportato l’annullamento delle otto cartelle di pagamento anzidette;

che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;

che la società ricorrente ha altresì presentato memoria;

che il primo motivo di ricorso proposto dalla s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.” è manifestamente infondato; non e’, invero, ravvisabile, nella specie, alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la CTR non avrebbe preso in esame l’eccezione da essa formulata nelle sue controdeduzioni in appello, circa l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate per mancata indicazione della sezione della CTP di Lodi che aveva emesso la sentenza di primo grado appellata; è infatti evidente che la CTR abbia implicitamente ritenuto irrilevante detta eccezione, non potendosi palesemente ritenere che costituisca un elemento idoneo a rendere inammissibile l’appello la mancata indicazione della sezione della CTP di Lodi, che aveva emesso la sentenza di primo grado appellata, essendo da ritenere quest’ultima adeguatamente identificata con il numero ad essa attribuito dalla Segreteria (53/2017); inoltre, dal contesto degli atti, non è dato dubitare che sia stata proprio quella la sentenza emessa dalla CTR di Lodi che aveva formato oggetto di appello e sulla quale si era pronunciata la CTR con la sentenza impugnata nella presente sede di legittimità;

che è altresì manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso proposto dalla s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.”; è invero pienamente da confermare la sentenza impugnata, la quale ha affermato che oggetto di impugnazione era stato solo ed unicamente un estratto di ruolo, nel quale erano annotate le otto cartelle di pagamento, alle quali si era riferita la società ricorrente;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che l’estratto di ruolo è un atto interno dell’agente per la riscossione, la cui finalità è solo quella di ricapitolare e dare contezza all’amministrazione finanziaria dell’attività da lui svolta per la riscossione dei tributi, a lui affidati con la consegna dei relativi ruoli;

che l’estratto di ruolo non può quindi formare oggetto di autonoma impugnazione;

che ciò tuttavia non ne esclude la legittima impugnazione, unitamente agli atti impositivi in esso contenuto, normalmente costituiti da una o più cartelle di pagamento;

che, invero, solo in mancanza di tale ultimi atti è da ritenere insussistente un interesse attuale e concreto del contribuente ad instaurare una lite tributaria ex art. 100 c.p.c., anche perché, in sede di contenzioso tributario, non sono previste azioni di accertamento negativo del tributo (cfr., in termini, Cass. n. 6610 del 2013, Rv. 625889);

che detti principi sono stati autorevolmente confermati da Cass. SS.UU. n. 19074 del 2015, la quale ha appunto chiarito che il contribuente può impugnare una cartella di pagamento, della quale, a causa dell’invalidità della relativa notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto ruolo, rilasciato su sua richiesta dall’agente della riscossione, atteso che non può essere negata al contribuente la possibilità di far constare nelle competenti sedi contenziose l’invalidità della notifica di un atto, del quale egli sia appunto venuto a conoscenza attraverso l’acquisizione dell’estratto di ruolo, che diventa, in tal caso, l’unico legittimo veicolo, tramite il quale poter fare constare l’omessa notifica di una cartella di pagamento;

che, pertanto, essendo pacifico e non contestato che le otto cartelle di pagamento, contenute nell’estratto di ruolo impugnato dalla società ricorrente, sono state tutte regolarmente notificate a quest’ultima, tanto da consentire all’agente della riscossione di far luogo ad atti di pignoramento presso terzi, è venuta meno ogni ulteriore possibilità di contestare l’estratto di ruolo impugnato, il contenuto delle otto cartelle di pagamento in essa contenute e la legittimità delle pretese tributarie con esse fatte valere; non era, a maggior ragione, consentito nella presente sede sindacare la mancata risposta fornita dall’ufficio all’istanza presentata dalla società ricorrente il 3 novembre 2014, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, intesa ad ottenere la sospensione degli atti di pignoramento presso terzi, iniziati dall’agente della riscossione sulla base delle otto cartelle di pagamento di cui sopra;

che è manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso proposto dalla s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.”;

che, invero, una volta accertato che l’atto impugnato dalla società ricorrente è stato solo ed unicamente un estratto di ruolo, nel quale erano contenute le otto cartelle di pagamento, di cui è causa; essendo poi pacifico e non contestato che dette cartelle erano state tutte regolarmente notificate alla società ricorrente e non impugnate nei termini, si da consentire all’agente della riscossione di iniziare atti di pignoramento presso terzi, nella presente sede processuale non poteva trovare alcuno spazio la questione relativa alla mancata risposta fornita dall’ufficio all’istanza presentata dalla società ricorrente il 3 novembre 2014, ai sensi della della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 537, intesa ad ottenere la sospensione degli atti di pignoramento presso terzi, iniziati dall’agente della riscossione sulla base delle otto cartelle di pagamento di cui sopra;

che da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto dalla s.n.c. “REALFER DI L. E G.F.”, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;

che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 7.000,00; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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