Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31038 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7741-2020 proposto da:

BEVANDE 2000 SRL, in persona dell’amministratore pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato WALTER TAMME LIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore Centrale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente successiva –

avverso la sentenza n. 8497/19/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.

RILEVATO

che la s.r.l. “BEVANDE 2000”, con atto notificato il 24 febbraio 2020, propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva parzialmente accolto l’appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Latina, di rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento IRES, IRAP ed IVA 2012; la CTR ha respinto sei dei sette motivi di appello proposti dalla società contribuente ed ha ritenuto fondato solo il terzo motivo, per non avere l’Agenzia delle entrate adeguatamente controdedotto in ordine alle giustificazioni, pur fornite dalla società intimata, circa le movimentazioni del conto intestato alla società, per importo complessivo di Euro 48.025,56 e riportate nelle tabelle riprodotte alle pagg. 16 e 17 dell’atto di appello;

che anche l’Agenzia delle entrate, con atto notificato il 3 marzo 2020, ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza della CTR Lazio sezione staccata di Latina;

che i due ricorsi anzidetti, dei quali quello proposto dalla s.r.l. “BEVANDE 2000” è da qualificare come principale e quello proposto dall’Agenzia delle entrate è da qualificare incidentale, essendo stato il primo notificato il 24 febbraio 2020 ed essendo stato il secondo notificato il 3 marzo 2020, vanno esaminati congiuntamente, avendo essi ad oggetto la medesima sentenza della CTR Lazio, sezione staccata di Latina.

CONSIDERATO

che il ricorso proposto dalla s.r.l. “BEVANDE 2000” è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, la società ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, come rilevato in entrambi i gradi di merito, l’avviso di accertamento impugnato era nullo, siccome non sottoscritto dal direttore provinciale dell’Agenzia, ma da altro soggetto senza alcuna valida delega; non era sufficiente l’avere l’ufficio prodotto la disposizione di servizio n. 23 del 2016, con la quale il direttore aveva delegato il sig. P. a sottoscrivere gli avvisi di accertamento, in quanto con detta disposizione era stato indicato il termine di validità della delega ed il nominativo del soggetto delegato, ma era stata omessa l’indicazione delle ragioni, per le quali era stata disposta la delega, essendo stata in essa indicata in via generica ed insufficiente la necessità di ottimizzare l’azione amministrativa in termini di efficienza, efficacia e trasparenza; che, con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, la merce indicata nel DDT (documento di trasporto) era stata tutta regolarmente fatturata, come da fatture da ***** a ***** prodotte in copia nel giudizio di primo grado; e sul punto la CTR non si era pronunciata;

che il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta nullità della sentenza per motivazione nulla od apparente, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto la motivazione della sentenza non consentiva di evincere le ragioni di fatto e di diritto della decisione; in particolare la CTR aveva ritenuto fondato solo il terzo motivo di appello proposto dalla società ricorrente, in quanto essa Agenzia non avrebbe adeguatamente controdedotto in ordine alle giustificazioni, pur fornite dalla società contribuente, circa le movimentazioni del conto intestato alla società, quantificate in complessivi Euro 48.025,56 e riportate nelle tabelle riprodotte alle pagg. 16 e 17 dell’atto di appello; tuttavia tale motivazione non appariva riferibile al motivo 3 dell’atto di appello, ma al motivo 5; e la CTR aveva ritenuto espressamente infondato il motivo di appello n. 5; pertanto, dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, non si comprendeva quale motivo di appello fosse stato accolto; inoltre, non erano state indicate le circostanze di fatto e di diritto, dalle quali avrebbe potuto evincersi la fondatezza di uno dei motivi di appello, in quanto le movimentazioni bancarie ritenute non giustificate dall’ufficio non ammontavano ad Euro 48.025,56, come affermato dalla CTR, ma alla minor somma di Euro 27.095,85, come poteva evincersi dalla pag. 5 dell’avviso di accertamento impugnato;

che, con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, degli artt. 2697 e 2728 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in quanto erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto fondato il terzo motivo di appello proposto dalla società contribuente, sostenendo che era l’ufficio tenuto a contestare le giustificazioni addotte dalla società in merito alle movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate; al contrario, in caso di accertamenti bancari D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, sussisteva una presunzione legale, in forza della quale gli introiti erano ritenuti collegati ad operazioni imponibile ed era la società contribuente tenuta a fornire la prova contraria, dimostrando che i versamenti sui conti correnti della società riguardavano introiti provenienti da altre fonti di guadagno e non da ricavi occulti della società verificata;

che il primo motivo di ricorso proposto dalla s.r.l. “BEVANDE 2000” è infondato;

che, invero, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 8814 del 2019), nel caso di delega di firma, conferita, nella specie, dal titolare dell’ufficio al dipendente che ha sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, quest’ultimo non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, in quanto la delega rientra nell’ambito dei poteri di ordine, direzione, coordinamento e controllo che competono al dirigente preposto all’ufficio, si che, in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, ovvero la relativa determinazione temporale, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e di legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna di un ufficio, l’attuazione della delega di firma può ben avvenire attraverso la mera emanazione di ordini di servizio, che hanno essi stessi valore di delega e con i quali il soggetto delegato ben può essere individuato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita, che consente la successiva agevole verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore ed il soggetto destinatario della delega medesima;

che è invece fondato il secondo motivo di ricorso proposto dalla s.r.l. “BEVANDE 2000”, da qualificare come proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che, con esso, la società ricorrente ha in realtà lamentato l’omesso esame da parte della CTR del terzo motivo di appello, riprodotto nell’ambito del motivo di ricorso in esame, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione; con tale motivo di appello la s.r.l. “BEVANDE 2000” ha fatto presente alla CTR che i ddt (documenti di trasporto) elencati nel pvc, redatto dalla gdf e costituente la premessa dell’avviso di accertamento impugnato, erano tutti relativi a consegne di merce regolarmente fatturate, come da fatture da n. ***** a n. ***** emesse dal 15 giugno 2012 al 20 agosto 2012; e su tale circostanziata la CTR nulla aveva dedotto, essendosi limitata ad affermare (cfr. pag. 2 sentenza) che le giustificazioni erano risultate non riconciliabili con i documenti contabili della società ed erano “generiche e vaghe”, per non avere la società appellante offerto i necessari elementi giustificativi;

che, pertanto, emerge con chiarezza come la sentenza impugnata non ha in concreto preso in esame il motivo di appello in esame, con la conseguenza che la stessa è da ritenere affetta dal vizio di omessa pronuncia, di cui all’art. 112 c.p.c., ravvisabile quando il giudice omette di provvedere su di una richiesta, legittimamente formulata da una delle parti ed autonomamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 22177 del 2019; Cass. n. 5730 del 2020);

che il primo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate è infondato; con esso, invero, l’Agenzia ricorrente erroneamente ha censurato la sentenza impugnata siccome carente di motivazione; al contrario la motivazione dalla medesima addotta per accogliere il terzo motivo di appello proposto dalla società intimata è valida ed esaustiva; la CTR ha invero rilevato l’omessa valutazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, degli argomenti addotti dalla società intimata per ricostruire le movimentazioni bancarie, pari a complessivi Euro 48.025,56, come esplicate con le tabelle prodotte alle pagg. 16 e 17 dell’atto di appello; invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 10271 del 2016), la motivazione di una sentenza è censurabile in sede di legittimità solo se sia a tal punto illogica ed incongrua da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per pervenire alla decisione finale e sia inficiata da così gravi anomalie e carenze da collocarla al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come il contenuto minimo, di cui deve essere fornito una sentenza;

che, al contrario, come sopra illustrato, la CTR ha indicato le ragioni, per le quali ha ritenuto di accogliere il terzo motivo di appello proposto dalla società contribuente;

che il motivo di ricorso in esame è poi inammissibile, nella parte in cui l’Agenzia delle entrate ha lamentato avere in sostanza la CTR svolto errate considerazioni di merito ed aver trattato in modo confuso i motivi di appello, erroneamente avendo accolto il terzo motivo e rigettato il quinto motivo; e ciò in quanto le deduzioni svolte dalla CTR per accogliere il terzo motivo erano più propriamente riferibili al quinto motivo, che invece era stato respinto; il motivo di ricorso in esame è da ritenere inammissibile, in quanto esso contiene e proprie valutazioni di merito, inibite nella presente sede di legittimità, nella quale è consentito esclusivamente il controllo della legalità e logicità della decisione impugnata, con conseguente divieto di apprezzare profili squisitamente fattuali, come sono quelli fatti valere dall’Agenzia delle entrate (cfr. Cass. n. 8867 del 2019; Cass. n. 24012 del 2016);

che è infine infondato il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, atteso che, contrariamente a quanto da essa sostenuto, la CTR ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di accertamenti bancari, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32 (cfr. Cass. n. 767 del 2011; Cass. n. 15857 del 2016; Cass. n. 18066 del 2016; Cass. n. 18125 del 2015; Cass. n. 4086 del 2017); secondo tale giurisprudenza, è onere della società contribuente provare che i proventi desumibili dalle movimentazioni bancarie non debbano essere recuperati a tassazione o per averne essa già tenuto conto nelle dichiarazioni o perché non fiscalmente rilevanti, in quanto non riferibili ad operazioni imponibili; e, secondo la norma anzidetta, l’ufficio può fondare la sua pretesa anche su dati ed elementi presuntivi, restando a carico della società contribuente l’onere di provare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non siano riferibili ad operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica e cioè riferita ad ogni singolo versamento bancario;

che, nella specie, la CTR, con motivazione non censurabile nella presente sede di legittimità, ha rilevato come fosse stata l’Agenzia delle entrate carente nel prendere in esame gli elementi, correttamente forniti dalla società contribuente per giustificare le proprie movimentazioni bancarie;

che, da quanto sopra, consegue la declaratoria d’inammissibilità del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; il rigetto del primo motivo di ricorso e l’accoglimento del secondo motivo di ricorso proposto dalla s.r.l. “BEVANDE 2000”; in relazione a quest’ultimo, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo di ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate; rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo motivo di ricorso proposto dalla s.r.l. “BEVANDE 2000”; in relazione a quest’ultimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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