Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31040 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12121-2021 proposto da:

R.L.M.M., difensore della Società AUTO VIGLIOTTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 17, presso lo studio dell’avvocato ANGELO PETRONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 26106/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 17/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

l’avvocato R.L.M.M. in proprio e quale difensore di Auto Vigliotti s.r.l., propone ricorso per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 26106 del 2020 nella parte in cui non aveva provveduto a disporre la distrazione delle spese liquidate in favore del suddetto difensore, come chiesto nel controricorso.

L’Agenzia delle entrate non si costituiva.

CONSIDERATO

che:

l’avvocato R.L.M.M., difensore del contro ricorrente nella lite oggetto della ordinanza n. 26106 del 2020, aveva chiesto, nel controricorso, il rigetto del ricorso con la condanna dell’Agenzia ricorrente al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;

in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 16037 del 2010; Cass., n. 293 del 2011; Cass., n. 8578 del 2014);

il ricorso va, quindi, accolto, stabilendo che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26106 del 2020, depositata il 17 novembre 2020, sia corretto aggiungendo l’inciso “, da distrarsi in favore dell’avv. R.L.M.M.” dopo le parole “oltre 200 Euro per esborsi, il 15% per spese generali ed accessori di legge”;

ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 26106 del 2020, depositata il 17 novembre 2020, sia corretto aggiungendo l’inciso “, da distrarsi in favore dell’avv. R.L.M.M.” dopo le parole “oltre 200 Euro per esborsi, il 15% per spese generali ed accessori di legge”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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