LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15214/2018 proposto da:
T.S.S. TRASPORTI S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES, 5, presso lo studio dell’avvocato CINZIA DI MARCO, rappresentata e difesa dall’avvocato NATALE FILIBERTO;
– ricorrente –
contro
R.A.N., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato CHIARA MORASCHI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOCONDA SOLURI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1619/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 25/11/2017 R.G.N. 927/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 25.11.2017, respingeva il gravame proposto dalla s.r.l. TSS Trasporti avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che, in accoglimento della domanda di R.A.N., lavoratore alle dipendenze della società con mansioni ai autista, inquadrato nel livello 3S del CCNL di settore dal 15.7.2003 al 18.9.2007, aveva condannato la società datrice di lavoro al pagamento, in favore del predetto, della somma di Euro 31.042,64, somma comprensiva di accessori sino al 12.5.2015, a titolo di differenze retributive, per mensilità aggiuntive, lavoro straordinario e t.f.r., nonché a titolo di indennità di mancato preavviso di licenziamento, rigettando la domanda con riferimento ai compensi per lavoro festivo, feriale e permessi non retribuiti;
2. la Corte distrettuale osservava che le differenze liquidate derivavano dalla divergenza non già tra quanto indicato in busta paga e quanto erogato effettivamente al lavoratore, ma tra le somme riportate nei prospetti paga allegati e gli importi spettanti a seguito della corretta applicazione dei parametri della contrattazione collettiva di settore e della diversa maggiore quantità di lavoro desumibile dai dischi orari;
3. quanto alla presunzione semplice di avvenuto espletamento di lavoro straordinario quale risultante dai dischi cronotachigrafi prodotti, alla stessa si aggiungevano la prova testimoniale acquisita in ordine all’esecuzione dei trasporti nazionali ed internazionali nelle sedi indicate e con le frequenze specificate e l’espletata c.t.u. contabile, che aveva consentito di quantificare le differenze retributive dovute;
4. con riguardo alle dimissioni del R., la inadempienza datoriale accertata nel corso del giudizio rendeva le stesse, secondo la Corte, validamente sorrette da giusta causa, giustificandosi in tal modo l’attribuzione dell’indennità di mancato preavviso in favore del lavoratore;
5. di tale decisione domanda la cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il R., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo, è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, censurandosi da parte della società ricorrente la sentenza della Corte di Catanzaro per grave errore motivazionale relativamente alla inclusione nei conteggi, redatti da parte del CTU e recepiti in sentenza, di voci di retribuzione che il magistrato di prime cure aveva escluso, ma che, poi, contraddittoriamente aveva attribuito con procedimento che la stessa Corte del merito aveva confermato acriticamente, senza vagliare l’operato del C.t.u., ma sostenendone erroneamente la correttezza;
1.2. in particolare, si osserva che nell’importo della condanna il giudice abbia inserito voci (festività, permessi e ferie) ritenute non dovute e si assume che nei prospetti della relazione di c.t.u., riportati nel motivo di ricorso, le somme relative alla retribuzione ordinaria siano leggermente inferiori a quelle corrisposte e che quelle per la retribuzione indiretta (indicata come straordinario) siano state cumulate per poi sottrarne quanto percepito;
2. il secondo motivo ascrive alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione delle norme del c.c.n.l. Trasporto Merci e Logistica in tema di orario di lavoro e lavoro straordinario per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (così la rubrica del motivo), adducendo la società ricorrente che la lettura coordinata e combinata delle disposizioni contrattuali e degli accordi collettivi aziendali conclusi con OO.SS. comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale chiarisca l’errore di diritto in cui sono incorsi i giudici del merito, e prima ancora la CTU, in relazione alla posizione del R., di lavoratore svolgente mansioni discontinue con regolamentazione della prestazione lavorativa ordinaria disciplinata dall’art. 11 bis del ccnl; ciò rendeva evidente come lo stesso non avesse reso alcuna prestazione ultronea rispetto al suo tempo ordinario di lavoro, per non avere i dischi orari mai asseverato il superamento del limite orario settimanale previsto dalla CCNL di settore, che determina in 47 ore la prestazione lavorativa ordinaria.
3. quanto al primo motivo, è sufficiente osservare, per rilevarne l’inammissibilità, che non si riportano i passaggi della CTU che si intendono sottoporre a critica e prima ancora non si specifica in che termini analoga censura sia stata avanzata nel ricorso in appello, ciò che era necessario per sostenere quanto, sia pure con deduzione di vizio erroneamente articolata, si rileva nella presente sede, senza dare conto e specificare in che cosa consista il fatto storico decisivo del quale sarebbe stato omesso l’esame; in ogni caso, la censura è preclusa dalla sussistenza di una “doppia conforme”, prescrivendo l’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che la disposizione di cui al comma 4 ossia l’esclusione del n. 5, dal catalogo dei vizi deducibili di cui all’art. 360, comma 1, – si applica, fuori dei casi di cui all’art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado (cfr., ex aliis, Cass. 23021/2014);
4. il secondo motivo prospetta questioni nuove, per la prima volta, introdotte solo nella presente sede di legittimità, ciò che preclude ogni esame della doglianza, come tale inammissibile anche sotto il profilo della mancata indicazione della sede di deposito del CCNL nei fascicoli di parte dei gradi di merito, in dispregio del principio alla cui stregua ricade sul ricorrente l’onere di soddisfare l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr. tra le più recenti Cass. nn. 195 del 2016, 21554 del 2017, 28893 del 2019; 31396 del 2019); nella specie, il ricorso per cassazione non contiene alcun elemento utile a far comprendere se il contratto collettivo sia mai stato depositato in giudizio e dove in atti si trovi, onde anche tale motivo va dichiarato inammissibile;
5. alla stregua delle svolte osservazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità complessiva del ricorso;
6. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo;
7. essendo stato il ricorso proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, presupposti che ricorrono anche in ipotesi di declaratoria di inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. Un., n. 22035/2014).
PQM
la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5250,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021