LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –
Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29050/2018 proposto da:
PALAZZO CARPEGNA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO, 32, presso lo studio dell’avvocato CHRISTIANO GIUSTINI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
R.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO, 38, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3173/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 30/07/2018 R.G.N. 3038//2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 3173/2018 la Corte di appello di Roma, dichiarata cessata la materia del contendere in relazione al giudizio instaurato con i ricorsi di primo grado da L.S. e T.A., ha confermato, quanto a R.C., la sentenza con la quale il Tribunale, pronunziando in sede di opposizione L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, aveva dichiarato la inefficacia del licenziamento verbale intimato da Palazzo Carpegna s.r.l., ordinato la rintegra della lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato e condannato la società al pagamento di un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegra, oltre accessori, ed al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Palazzo Carpegna s.r.l. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e/o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 6 e della L. n. 183 del 2010, art. 32, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’azione intesa a far valere la inefficacia del licenziamento verbale non fosse condizionata alla previa impugnazione stragiudiziale del licenziamento nel termine di sessanta giorni ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 6, come modificato dalla L. n. 183 del 2010, art. 32;
2. con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione e /o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 4 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 70, anche in relazione agli aglii artt. 115 e 116 c.p.c. ed agli artt. 2094,2697 e 1362 c.c. e segg.. Sostiene, in sintesi, che, anche a voler ritenere che tra la R. e Villa Carpegna s.r.l. si fosse instaurato un rapporto di lavoro subordinato nel periodo nel quale la lavoratrice aveva continuato a prestare la propria attività in favore della suddetta società pur essendo cessato l’appalto del servizio di pulizie nell’esecuzione del quale la R., alle dipendenze di altro datore di lavoro, aveva dapprima svolto la propria attività di pulizie all’interno della struttura, nello specifico si era trattato di un contratto a termine inferiore a 12 giorni del tutto svincolato da specifiche formalità per il quale non era nemmeno richiesta la forma scritta; tale rapporto era cessato alla scadenza convenuta; in ogni caso esso, il rapporto in oggetto avrebbe potuto essere ricondotto all’ambito della collaborazione meramente occasionale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 79;
3. il primo motivo di ricorso è infondato. La decisione impugnata è infatti conforme alla giurisprudenza di questa Corte, alle cui argomentazioni si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la quale l’azione per far valere l’inefficacia del licenziamento verbale non è subordinata, anche a seguito delle modifiche alla L. n. 604 del 1966, art. 6, apportate dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, all’impugnazione stragiudiziale, mancando l’atto scritto da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza (Cass. n. 523/2019, n. 25561/2018, 22825/2015); tanto esclude la necessità di verifica del contenuto, impugnatorio o meno, delle comunicazioni inviate alla società dalla lavoratrice prima dell’iniziativa giudiziale;
4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La questione della configurabilità, in relazione all’attività prestata dalla R. in favore di Palazzo Carpegna s.r.l., dopo la cessazione dell’appalto di pulizie del precedente datore di lavoro, della stipula di un contratto a termine di durata inferiore a dodici giorni o comunque della instaurazione di una collaborazione occasionale ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 70, questione implicante accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dalla Corte di merito; in conseguenza, parte ricorrente, per sottrarsi ad una statuizione di inammissibilità per violazione del divieto di novum, avrebbe dovuto, in coerenza con il principio di specificità del ricorso per cassazione, allegare l’avvenuta rituale deduzione della questione nel giudizio di merito indicando in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, n. 1435/2013, n. 20518/2008, n. 22540/2006), come viceversa non avvenuto;
5. a tanto consegue il rigetto del ricorso;
6. nulla è dovuto alla parte controricorrente in relazione alle spese di lite stante la tardività del controricorso, notificato a mezzo pec in data 8.11.2018, cadente di giovedì – a fronte di un ricorso notificato a mezzo pec in data 28.9.2018 – e quindi oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1. Secondo la condivisibile giurisprudenza di questa Corte, infatti, il controricorso inammissibile (per tardività della notificazione), non può essere posto a carico del ricorrente (soccombente) nel computo dell’onorario di difesa da rimborsare al resistente (Cass. n. 22269/2010, n. 1094/1962). Tale onorario deve essere, quindi, limitato alla discussione della causa, fatta dal patrono della parte vittoriosa alla pubblica udienza, attività nel caso di specie insussistente in ragione del rito camerale adottato;
7. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. Un. 23535/2019, in motivazione).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021