LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27607/2015 proposto da:
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio dell’avvocato LUIGI NAPOLITANO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale – controricorrente incidentale –
contro
D.M.L., G.M., C.G., S.G., Z.F., P.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ARRIGO DAVILA 43/20, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FARAGASSO, rappresentati e difesi dall’avvocato NICOLA DI PIERRO;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
e contro
AZIENDA POLICLINICO *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3686/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/07/2015 R.G.N. 11739/2010;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.
RILEVATO
Che:
1. D.M.L. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” comandati a svolgere l’attività di infermieri professionali presso l’Azienda Policlinico *****, avevano convenuto in giudizio entrambi detti enti chiedendo la condanna, in via solidale, degli stessi al pagamento delle somme, analiticamente specificate per ciascun ricorrente, dovute, a partire dall’anno 2003, a titolo di controvalore dei buoni pasto non corrisposti nonché a titolo di maggiorazione per il lavoro festivo prestato in giornate diverse dalla domenica;
2. il Tribunale aveva respinto tutte le domande e la sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello di Roma che, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’Azienda Ospedaliera, ne ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva ed ha ritenuto, poi, di dovere accogliere, nei soli confronti dell’Università, la domanda volta ad ottenere il controvalore del servizio mensa, nei limiti, però, di un unico buono pasto per il turno 20,45/7,15, reso in orario incompatibile con la fruibilità del servizio attivato dall’azienda;
3. il giudice d’appello ha, invece, ritenuto inammissibile il motivo dell’appello principale con il quale gli originari ricorrenti avevano reiterato la domanda di maggiorazione per lavoro festivo ed ha rilevato che gli appellanti non avevano censurato entrambe le rationes decidendi della pronuncia di rigetto ed inoltre avevano “in modo apodittico e incomprensibile” formulato il motivo senza indicare le ragioni per le quali avrebbero avuto diritto alla maggiorazione per il lavoro straordinario anziché a quella, già corrisposta, per il lavoro festivo;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” sulla base di un unico motivo, contrastato da D.M.L. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, i quali hanno notificato controricorso con ricorso incidentale, anch’esso affidato ad un’unica censura;
5. l’Azienda Policlinico ***** è rimasta intimata;
6. entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, art. 28, comma 3, del CCNL 2002/2005 e art. 64, comma 3, CCNL 2006/2009 per il personale del comparto università, del D.P.R. n. 270 del 1987, art. 33,L. n. 23 del 1986, art. 3,D.Lgs. n. 517 del 1999;
1.1. la ricorrente sostiene che ha errato il giudice d’appello nell’escludere la legittimazione passiva dell’Azienda Policlinico perché l’impossibilità di fruire del servizio di mensa è dipesa dall’organizzazione dei turni di lavoro riservata al beneficiario della prestazione che, quindi, è l’unico soggetto che ne deve rispondere;
1.2. aggiunge che per il personale delle Università la L. n. 23 del 1986, art. 3, poi trasfuso nell’art. 49 del CCNL 1998/2001, ha previsto l’istituzione del servizio mensa solo nei casi di disponibilità delle necessarie risorse finanziarie ed ha anche escluso il diritto, nell’ipotesi di mancata attivazione, a compensi sostitutivi;
1.3. il D.P.R. n. 270 del 1987, è applicabile unicamente alle aziende ospedaliere e, pertanto, non può essere invocato dal personale universitario per il quale il D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, si è limitato a prevedere la corresponsione di un’indennità nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni e mansioni e anzianità, ponendo a carico dei fondi del servizio sanitario il relativo onere finanziario;
1.4. ai sensi del D.Lgs. n. 517 del 1999, l’organizzazione dell’attività all’interno dell’azienda ospedaliera resta riservata a quest’ultima e quindi la mensa doveva essere attivata dal Policlinico, che doveva consentirne la fruizione anche al personale universitario;
2. il ricorso incidentale, con un unico motivo formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia la violazione del D.P.R. n. 268 del 1997, art. 17 e sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere che fossero state proposte due autonome domande, giacché i ricorrenti avevano chiesto l’applicazione della norma richiamata in rubrica che prevede il diritto “a richiesta del dipendente, o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”;
3. il ricorso principale è infondato, nella parte in cui sostiene che doveva essere esclusa la legittimazione passiva dell’Università, ed inammissibile per il resto;
3.1. le Sezioni Unite di questa Corte, ricostruita ed analizzata la normativa succedutasi nel tempo con la quale è stato disciplinato il rapporto di reciproca collaborazione che si instaura fra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università, hanno evidenziato che mentre sul piano materiale l’attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico, individuato nell’azienda ospedaliera universitaria, la gestione anche finanziaria è rimessa alla Regione ed all’Università, con la conseguenza che la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici;
3.2. si realizza, cioè, una cogestione anche dei rapporti di lavoro che intercorrono con il personale universitario “strutturato” nel Servizio Sanitario Nazionale, personale che, pur trovandosi in rapporto di impiego con l’Università è in rapporto di servizio con l’Azienda Ospedaliera, con la conseguenza che, rispetto alla domanda del dipendente universitario di pagamento di differenze retributive, va affermata la legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni in quanto parti, rispettivamente, del rapporto di impiego e di quello di servizio (Cass. S.U. n. 9279/2016 che richiama Cass. S.U. n. 8521/2012);
3.3. a detto principio, di valenza generale seppure affermato in relazione all’indennità disciplinata dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, la successiva giurisprudenza di questa Corte ha dato continuità (cfr. fra le tante Cass. n. 29765/2020; Cass. n. 22984/2020; Cass. n. 3408/2020; Cass. n. 30129/2018; Cass. n. 6794/2018; Cass. n. 5388/2018) e ne ha tratto anche la conseguenza della solidarietà dell’obbligazione assunta nei confronti del prestatore, solidarietà che opera, ex art. 1294 c.c., ogniqualvolta dalla legge o dal titolo non risulti il carattere parziario dell’obbligazione medesima;
3.4. l’isolato precedente invocato dalla difesa dell’Università nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., che ha, invece, ritenuto l’esclusiva legittimazione passiva dell’Azienda Ospedaliera, sebbene pronunciato in fattispecie sovrapponibile a quella oggetto di causa, non può indurre a rimeditare l’orientamento consolidato di cui sopra si è dato conto, perché la ritenuta cogestione del rapporto complessivamente inteso supera la distinzione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio e, quindi, impedisce di operare una differenziazione fra le pretese e di valorizzare la maggiore o minore connessione con l’uno o con l’altro (che opera solo nei rapporti interni fra gli obbligati solidali), conclusione, questa, imposta dal principio affermato dalle Sezioni Unite le quali, non a caso, hanno tenuto a sottolineare che la cogestione opera in relazione a tutte le questioni giuridiche ed economiche inerenti la prestazione, che fanno necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici;
4. una volta esclusa la fondatezza dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Università e ritenuta solidale l’obbligazione che grava sulla ricorrente e sull’Azienda Policlinico, opera il principio secondo cui “se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell’intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa” (Cass. n. 11199/2021; Cass. n. 29765/2020 in fattispecie non dissimile da quella oggetto di causa; Cass. n. 542/2020; Cass. n. 21774/2015; Cass. n. 22227/2012);
4.1. ciò perché la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali;
4.2. nel caso di specie i controricorrenti, che soli avrebbero avuto interesse, non hanno impugnato con ricorso incidentale anche il capo della sentenza che ha escluso la legittimazione passiva dell’Azienda Policlinico, sicché la pronuncia deve essere confermata con diversa motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4, dispositivo, nella parte in cui condanna l’Università degli Studi di Roma dell’indennità di mensa, è conforme a diritto;
5. per il resto il motivo è inammissibile perché non si confronta con il sentenza impugnata che ha ritenuto fondata la domanda valorizzandociv. perché il al pagamento decisum della unicamente ilregolamento adottato dall’Università, attuativo dell’art. 49 del CCNL di comparto, con il quale, secondo quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’Ateneo avrebbe riconosciuto il diritto al pasto in caso di prestazione lavorativa di durata superiore alle sei ore;
5.1. il ricorso nella parte in cui insiste nel sostenere che nel comparto universitario l’istituzione del servizio mensa è meramente eventuale e presuppone che l’ente abbia reperito le necessarie risorse non considera la ratio decidendi della pronuncia e non accenna neppure al richiamato regolamento, non ne riporta il contenuto né indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nella sua interpretazione;
5.2. la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che l’oggetto del giudizio di legittimità è il controllo sulla legalità e logicità della decisione e quindi il giudizio deve svolgersi entro detti limiti, che non consentono di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa;
5.3. i motivi, pertanto, devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato;
5.4. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 9117/2021; Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);
6. parimenti inammissibile è il ricorso incidentale;
i ricorrenti addebitano alla Corte territoriale di avere erroneamente interpretato la domanda originariamente proposta ed i motivi di appello ma, poi, si limitano ad argomentare sulla violazione del D.P.R. n. 268 del 1997, art. 17, senza individuare l’error in procedendo nel quale la Corte territoriale sarebbe incorsa, nel pronunciare su una domanda diversa rispetto a quella proposta, e senza formulare il motivo nel rispetto dell’onere di specifica indicazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6;
6.1. si aggiunga che la sentenza impugnata, quanto alla domanda di maggiorazione per il lavoro festivo prestato (che a detta dei ricorrenti incidentali sarebbe stata l’unica domanda proposta), ha ritenuto inammissibile il motivo di appello sul rilievo che non fossero state specificamente censurate le ragioni di diritto poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia di rigetto;
6.2 il motivo non coglie la ratio decidendi della pronuncia, non individua le disposizioni processuali che la Corte avrebbe violato nel ritenere inammissibile in parte qua l’appello, non dimostra che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’impugnazione, il gravame conteneva argomentazioni idonee a confutare la pronuncia di prime cure;
6.3. “la Corte di Cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l’emenda dell’errore processuale denunciato” (Cass. S.U. n. 20181/2019);
6.4. in difetto di dette necessarie indicazioni il motivo deve essere dichiarato inammissibile;
7. la soccombenza reciproca giustifica l’integrale compensazione fra le parti delle spese del giudizio di legittimità;
8. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dalla ricorrente principale e dai ricorrenti incidentali;
8.1. occorre precisare al riguardo che l’esenzione prevista in via generale dal richiamato D.P.R., opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi, seppure autorizzati ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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