LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13657/2015 proposto da:
FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. – ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI e RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SPALLINA;
– ricorrente –
contro
CENTRALE DEL LATTE DI TORINO & C. S.P.A., (quale incorporante di CENTRO LATTE RAPALLO S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMILLO PAROLETTI, ANDREA PAROLETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8634/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/11/2014 R.G.N. 4168/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 8634 del 2014, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’opposizione avverso il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento, per contributi omessi e sanzioni, in riferimento ai rapporti intercorsi tra la s.p.a. Centro Latte Rapallo, incorporata dalla Centrale del Latte di Torino & c. s.p.a. e 42 autotrasportatori, ricondotti dall’ENASARCO a rapporti di agenzia;
2. per la Corte di merito, pacifico che i trasportatori non avessero mai svolto attività promozionale diretta all’acquisizione di nuovi clienti e che operassero consegne a clienti già acquisiti in precedenza dalle strutture organizzative interne della società, la tesi dell’ENASARCO in ordine allo svolgimento di attività di promozione per la vendita di ulteriori prodotti della società e per l’acquisito di una maggior quantità di prodotti, non era risultata provata dalle emergenze istruttorie, non essendo a ciò sufficienti le dichiarazioni degli ispettori verbalizzanti né avendo l’ente allegato le dichiarazioni dei trasportatori o chiesto di interrogarli liberamente; la tipologia dei clienti (gelaterie, bar, grandi distribuzione) e la qualità della merce venduta (latte, yogurt, ecc.) inducevano a ritenere la fattispecie negoziale a causa mista – vendita mista alla causa contrattuale della somministrazione e del trasporto – e l’aggiunta di un’attività strettamente promozionale per la vendita di un maggior quantitativo di prodotti o di nuovi prodotti avrebbe dovuto essere oggetto di prova specifica, non offerta dall’ente e necessaria, stante la pacifica mancanza di elementi caratteristici del contratto di agenzia, quali l’acquisizione di nuovi clienti e l’attività di fidelizzazione degli stessi;
3. riteneva la Corte del gravame irrilevante, in difetto di specifica prova del presupposto contributivo da parte dell’ente previdenziale, che il compenso fosse stato pattuito in base al venduto e l’assegnazione di un territorio e di clienti specifici, trattandosi di determinazioni delle condizioni contrattuali scelte dalle parti; come pure riteneva indifferente la denominazione “provvigioni” adottata, come pure di tentata vendita o appalto, in totale difetto di prova, da parte dell’ENASARCO, sull’effettivo svolgimento di attività promozionale nei termini esposti;
4. avverso tale sentenza la Fondazione ENASARCO ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese la s.p.a. Centrale del Latte di Torino & c., incorporante la s.p.a. Centro Latte Rapallo, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
CONSIDERATO
Che:
5. con i motivi di ricorso si deduce violazione degli artt. 1742,1748,1683 c.c. e segg., artt. 2697,2700 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto quali elementi caratteristici del contratto di agenzia, al fine di escluderne la sussistenza, l’acquisizione di nuovi clienti e l’attività di fidelizzazione degli stessi, profili dalla cui ritenuta pacifica mancanza è stata fatta derivare la non riconducibilità dei rapporti nel paradigma del contratto di agenzia, non essendo a ciò tenuto l’agente di commercio, e, in violazione dei principi di ermeneutica contrattuale, per avere erroneamente interpretato il contratto tra le parti e l’effettiva natura del rapporto, non rilevando che nella tentata vendita si identificano il momento della promozione, dell’acquisizione del contratto di fornitura, della consegna effettiva del prodotto, dovendo ravvisarsi, invece, l’attività promozionale proprio nella tentata vendita (primo motivo);
6. con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., artt. 1325,1343,1559 c.c. e segg., artt. 1678 c.c. e segg. e si assume che, con il riferimento alla causa mista del negozio, si siano confusi i rapporti, tra società e clienti acquirenti, di somministrazione, con quelli con i trasportatori estranei al rapporto di somministrazione, e in difformità dalla reale causa, emergente dal contratto, di maggior sviluppo possibile delle vendite e conseguenti utili risultati per entrambe le parti del rapporto;
7. con il terzo si deduce, ancora, violazione degli artt. 1362 e 1742 c.c. e segg., per essersi la Corte di merito sottratta alla ricerca della comune intenzione delle parti;
8. con il quarto si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito omesso l’esame degli incentivi ai collaboratori, come da produzione della relativa documentazione e come ammesso nella memoria di costituzione in appello, a riprova dell’interesse dei trasportatori a vedere aumentare il quantitativo dei prodotti venduti e andati a buon fine, circostanza che, in aggiunta alle provvigioni, avrebbe dovuto indurre al riconoscimento dello svolgimento di attività promozionale;
9. con il quinto si deduce violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito posto a fondamento della decisione i prospetti dei giri quotidiani dai quali ha tratto il convincimento del ristrettissimo lasso temporale di sosta presso il cliente per poter svolgere attività promozionale, trattandosi, invece, di prospetti contestati, in primo e secondo grado, in quanto atti di provenienza unilaterale della parte;
10. il ricorso è da rigettare;
11. la prima censura è inammissibile perché non si confronta con la decisione che ha ritenuto pacifici, non più contestabili, e non provati dall’ENASARCO, i presupposti fattuali del contratto di agenzia, che i trasportatori non dovessero effettuare, nella concreta esecuzione del rapporto, non solo attività di promozione diretta all’acquisizione di nuovi clienti o di fidelizzazione dei clienti già esistenti, ma anche qualsiasi intervento e attività diretta a promuovere la conclusione di contratti o sviluppare affari con i clienti già esistenti della società;
12. del pari sono inammissibili il secondo motivo, con il quale si prospetta una diversa interpretazione del contratto senza misurarsi con la sentenza impugnata che ha dato atto del difetto di allegazione e prova delle effettive modalità di svolgimento dei rapporti asseritamente di agenzia ovvero si prospetta, con il terzo mezzo, di non avere indagato sulla comune intenzione delle parti, laddove la Corte di merito ha ribadito di non avere l’ente assolto l’onere probatorio, a suo carico, in ordine al concreto atteggiarsi dei rapporti;
13. il quarto motivo difetta di decisività non modificando l’esito della statuizione in ordine al difetto di prova dell’effettivo svolgimento dei rapporti;
14. vale poi ricordare, quanto alla denuncia di violazione delle norme sostanziali svolte con i motivi fin qui esaminati, che la qualificazione del rapporto compiuta dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, soltanto in caso di violazione dei criteri astratti e generali fissati da questa Corte ai fini della individuazione della fattispecie concreta, mentre costituisce apprezzamento di fatto (come tale – si ripete – sindacabile nei ristretti limiti segnati dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5), l’accertamento degli elementi che rivelino l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto, poiché reso attraverso la valutazione delle risultanze processuali (ex plurimis, Cass. n. 801 del 2021 ed ivi ulteriori precedenti);
15. nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha correttamente indicato egli elementi non contestati e ravvisato, alla stregua del compendio probatorio acquisito, le concrete modalità esecutive della tentata vendita scevra da aspetti promozionali di vendita;
16. quanto all’ultimo mezzo, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., fra le più recenti, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018) restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016);
17. inoltre, nella specie, i prospetti dei quali si contesta l’utilizzabilità non costituiscono lo snodo essenziale della statuizione che, va ripetuto, si è dipanata, fin dall’incipit della motivazione, sul rilievo fondato sulla stessa prospettazione dell’ENASARCO, della pacifica assenza di attività promozionale diretta all’acquisizione di nuovi clienti e che non era stato dedotto, né provato, lo svolgimento di attività promozionali particolari e o la possibilità di operare sconti o promuovere promozioni particolari al fine di incentivare il cliente all’acquisto;
18. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
19. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 15.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021