LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16224/2015 proposto da:
SIRIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA REGGIO D’ACI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI e RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LORENZO SPALLINA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7156/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2015 R.G.N. 9420/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.
RILEVATO
Che:
1. con sentenza n. 7156 del 2014, la Corte di Appello di Roma ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione svolta avverso il decreto con il quale era stato ingiunto, all’attuale ricorrente, il pagamento di somme, per contributi omessi all’Enasarco e relative sanzioni, in riferimento a rapporti intercorsi, tra il 2002 e il 2007, con agenti immobiliari legati alla società da contratti di fornitura di servizi in collaborazione ritenuti invece, dall’Enasarco, rapporti di agenzia;
2. il gravame della società avverso la decisione di primo grado era stato affidato esclusivamente alla qualificazione dell’attività svolta dai collaboratori come di mediazione immobiliare, in conformità alle loro iscrizioni al competente albo professionale, donde la qualifica di mediatori immobiliari;
3. la Corte di merito, distinguendo tra l’attività in concreto svolta (di mediazione immobiliare) e la relativa qualificazione, rimarcava che l’attività ontologicamente di mediazione, immobiliare, svolta dai collaboratori della s.r.l. Sirio, e ascrivibile alla predetta società (che riceveva incarico di vendere o di acquistare) andava distinta dalla prestazione dei collaboratori a favore della società, volta alla promozione dell’attività contrattuale di mediazione propria della società (e non svolta, quindi, nell’interesse proprio del mediatore), esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione, come pure ammesso, dalla società, in via subordinata, senza dimostrarne i tratti peculiari;
4. la prestazione si collocava, pertanto, per la Corte territoriale, nel paradigma del rapporto di agenzia con le caratteristiche individuate dalla giurisprudenza di legittimità, di continuità e stabilità di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, con una non episodica collaborazione professionale autonoma, con risultato a proprio rischio e obbligo connaturale di osservare le istruzioni della proponente; la regolare esecuzione dell’affare cui era sottoposta la provvigione equivaleva, nella mediazione, alla semplice conclusione dell’affare di mediazione, a nulla rilevando la conclusione o meno del contratto tra le parti, profilo estraneo al rapporto di mediazione; riteneva, infine, irrilevante la valutazione dell’efficacia probatoria dei verbali ispettivi, per avere la Fondazione fornito prova, documentale e testimoniale, dei rapporti di agenzia;
5. avverso tale sentenza la s.p.a. Sirio (già s.r.l. Sirio) ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese la Fondazione ENASARCO con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.
CONSIDERATO
Che:
6. con i motivi di ricorso si deduce violazione della L. n. 39 del 1989, artt. 2, 3, 5, 8, L. n. 240 del 1985, artt. 2,5,9, L. n. 12 del 1973, art. 5, per avere la Corte di merito fatto coincidere, in capo al medesimo soggetto, le due posizioni di agente e di mediatore, in violazione della normativa di riferimento che, imponendo l’obbligo di iscrizione ai rispettivi ruoli confermava, nonostante l’intervenuta abolizione dei ruoli, l’incompatibilità tra le attività di agente e di mediatore disattesa dalla Corte di merito introducendo, in violazione di legge, l’estensione ai predetti collaboratori dell’obbligo di iscrizione all’Enasarco (primo);
7. con il secondo motivo si rinnova la deduzione delle violazione enunciate nel primo mezzo, assumendo l’incompatibilità con le dette disposizioni di legge dei due livelli contrattuali individuati dalla Corte di merito: Sirio-collaboratori, volto alla promozione dell’attività contrattuale di mediazione, e Sirio-terzi volto all’attività di mediazione;
8. con il terzo si deduce omesso esame di un fatto decisivo in riferimento all’espressa censura formulata sulla doppia posizione contrattuale;
9. con il quarto si reiterano le sopra esposte censure di violazione di legge, per avere la Corte di merito esteso la previdenza ENASARCO con la configurazione di un rapporto di agenzia nonostante il divieto, per gli iscritti nel relativo ruolo, di svolgere attività di mediazione;
10. con il quinto è dedotta la censura che precede nel profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo;
11. con il sesto, infine, deducendo violazione di legge in riferimento ai principi sull’adesione volontaria alle forme previdenziali complementari si prospetta la questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2,3,38,41,47,53,97 Cost., in riferimento alla prospettata doppia obbligazione contributiva a carico dei mediatori immobiliari;
12. il ricorso è da rigettare;
13. il primo motivo non si confronta con la statuizione impugnata che non ha inteso affermare la legittima coesistenza delle posizioni di agente e di mediatore sibbene ha respinto detta coesistenza evidenziando la confusione, della società, in riferimento ai due piani contrattuali, e ha rimarcato che parti intermediate sono il venditore e il compratore mentre l’intermediario è la società che riceve il compenso, dalle parti intermediate, erogandolo ai collaboratori a mezzo dei quali agisce, i quali nulla percepiscono dalle parti intermediate;
14. in particolare, con lo snodo centrale della statuizione, la Corte di merito ha valorizzato l’irrilevanza della natura degli affari trattati – acquisizione di incarichi di mediazione – agli effetti dell’espletamento dell’attività promozionale per la conclusione degli affari, esplicitando che l’iscrizione dei collaboratori nel Ruolo degli agenti di mediazione non interferisce con la sussistenza degli elementi per collocare la prestazione nel paradigma del rapporto di agenzia, per essere la prestazione svolta non già in favore delle parti da mettere in relazione bensì esclusivamente in favore della società che ha conferito l’incarico ai collaboratori;
15. risulta inammissibile la terza censura con la quale, prospettando vizio di motivazione, si introduce, invero, doglianza inerente all’ammissibilità o plausibilità di una doppia imposizione contributiva, a favore dell’INPS e dell’ENASARCO, introducendo profilo non emergente dalla sentenza impugnata e del quale, dunque, non viene data adeguatamente contezza precisando e come il tema della doppia imposizione contributiva, che si assume ostativo alla pretesa contributiva dell’ENASARCO, abbia fatto parte delle questioni tempestivamente introdotte e dibattute nelle sedi di merito;
16. del pari è da rigettare il quarto, per i profili di novità già evidenziati in ordine alla doppia imposizione contributiva per i collaboratori mediatori delle società di intermediazione immobiliare, già assoggettati all’obbligo di contribuzione INPS, venendo in rilievo, come assume il ricorrente, una previdenza integrativa in contrasto con il principio generale di libertà di adesione alle forme previdenziali complementari D.Lgs. n. 252 del 2005, ex art. 2, art. 3, comma 2;
17. tanto vale anche per le censure inerenti ai profili di violazione di legge e di non conformità a costituzione della doppia imposizione contributiva che muovono dall’erronea premessa dell’affermazione, in linea generale, dell’imposizione a carico dei mediatori immobiliari, il che non e’, per essere stata affermata l’omissione contributiva in conseguenza dell’accertata natura agenziale del rapporto, e non già in relazione all’attività di mediazione non versandosi, dunque, né in tema di previdenza complementare né di obbligo di iscrizione anche a carico dei mediatori immobiliari;
18. neanche si ravvisano le prospettate censure per irragionevolezza per essere il trattamento integrativo ENASARCO obbligatorio per tutti i soggetti che svolgono attività di agenzia;
19. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
20. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Costituzione > Articolo 2 | Costituzione
Costituzione > Articolo 3 | Costituzione
Costituzione > Articolo 38 | Costituzione
Costituzione > Articolo 41 | Costituzione
Costituzione > Articolo 47 | Costituzione