Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31050 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19101/2015 proposto da:

BOFROST ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato MARCO SGROI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE E.N.A.S.A.R.C.O. ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI e RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/04/2015 R.G.N. 3512/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/06/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 508 del 2015, la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento, di contributi omessi e relative sanzioni, pretesi dall’ENASARCO in riferimento ai rapporti intercorsi, nel periodo 2000-2005, tra la s.p.a. Bofrost Italia (già Bofrost Distribuzione III spa) e numerosi venditori a domicilio, qualificati di agenzia dall’ENASARCO;

2. per la Corte di merito, premesso essersi formato il giudicato interno sulla riconducibilità dei rapporti all’interno della contrapposizione fra agente di commercio e procacciatore di affari, riteneva sussistenti, nella specie, i requisiti propri dei rapporti di agenzia, alla stregua delle pattuizioni tra le parti dalle quali emergeva la previsione, nel programma delineato, di un significativo impegno continuativo ben diverso dall’impegno episodico e liberamente gestibile proprio del procacciatore di affari; riteneva validamente interrotta la prescrizione; generica la contestazione in riferimento ai compensi percepiti; correttamente applicato, dall’Enasarco, il regolamento del 2004 in riferimento a disposizione del luglio 2005 e applicabile la sanzione, nella misura del 30 per cento, ricorrendo l’ipotesi di occultamento dei rapporti di agenzia da parte della preponente;

3. avverso tale sentenza la s.p.a. Bofrost Italia ha proposto ricorso, affidato a sette motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese la Fondazione ENASARCO, con controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

CONSIDERATO

Che:

4. con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 100 c.p.c., la parte ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto formato il giudicato, in difetto di gravame incidentale della società sulla qualificazione del rapporti, esponendo, a tal fine, che la contrapposizione presa in esame dal primo giudice atteneva al rapporto di agenzia (come preteso dall’Enasarco) e al conferimento dell’incarico abituale di venditori a domicilio, come preteso dalla società, in riferimento alla quale la società, risultata totalmente vittoriosa in primo grado, non era onerata di interporre gravame;

5. il motivo è da accogliere non essendosi formato alcun giudicato sulla configurabilità, nella specie, di incarichi di vendita diretta a domicilio, non potendo onerarsi la società dell’onere di impugnazione, per carenza di interesse, della sentenza, adeguatamente riportata in ricorso, con esito favorevole quanto alla qualificazione dei rapporti, come di incarico abituale alla vendita a domicilio, e conseguente insussistenza dell’obbligazione contributiva (fra tante, Cass. nn. 6716 e 9409 del 2018, in motivazione);

6. rimangono assorbite le ulteriori censure;

7. la sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata, per nuovo esame del gravame, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 4 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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