Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31051 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36590/2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI n. 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALMAVIVA CONTACT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI n. 66, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO FALASCA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3280/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2019 R.G.N. 2167/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza n. 3280/2019 la Corte d’appello di Roma, ha respinto il reclamo proposto da S.A. e avverso la sentenza del Tribunale di Roma resa in sede di opposizione all’ordinanza di reiezione del ricorso proposto ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 48, inteso all’accertamento della illegittimità del licenziamento intimato all’odierna ricorrente da Almaviva Contact s.p.a. all’esito di procedura collettiva attivata ai sensi della L. n. 223 del 1991;

2. per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso S.A. sulla base di cinque motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso; è stata depositata memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce: violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3, nonché dell’art. 2103 c.c.; motivazione contraddittoria ed apparente; violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia; violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c.. Si censura la valutazione di completezza informativa riferita alla comunicazione di apertura della procedura di mobilità L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3; si evidenzia in particolare, contraddittorietà di motivazione per avere la Corte di merito escluso la incompletezza della dichiarazione ex art. 4, comma 3, cit. in relazione all’omesso riferimento a circostanze attinenti alla sede di *****, oggetto di una precedente procedura collettiva, e al contempo per avere ritenuto che i dati asseritamente taciuti potessero essere tratti dalla comunicazione di apertura in data 16.3.2016 della procedura collettiva concernente la sede di *****; la omessa pronunzia viene riferita alla mancata risposta data dalla Corte di merito alla doglianza relativa alla incompletezza informativa della dichiarazione di apertura della procedura di mobilità relativamente alla mancata indicazione della possibilità di far ricorso alla integrazione salariale ed alla presenza di esuberi su tutto il territorio nazionale; analogamente si contesta la valutazione di completezza della dichiarazione di apertura in relazione alla possibilità di trasferimento ad altri siti dei lavoratori licenziandi ed alla compiuta identificazione delle posizioni scoperte relative alla misura del licenziamento poi effettivamente attuato per 75 lavoratori, le cui posizioni avrebbero dovuto essere indicate nella comunicazione di apertura;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, per avere fatto coincidere ritenuto legittima la delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità investite dalla crisi; tale limitazione poteva essere giustificata solo in presenza di professionalità infungibili rispetto ad altre e non anche per l’ipotesi di interscambiabilità dei lavoratori, come nel caso di specie; le esigenze tecniche e produttive prese in considerazione dal giudice del reclamo possono essere utilizzate per giustificare il numero dei posti da sopprimere ma non anche, a norma di legge, la limitazione ad un determinato ambito aziendale della scelta dei lavoratori da licenziare, salvo, come detto, in caso di professionalità infungibili;

3. con il terzo motivo deduce falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1; deduce illogicità, contraddittorietà e arbitrarietà dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare selezionati tra quelli con maggiore anzianità di servizio e costo aziendale; anche a voler ritenere esistente e legittimo l’accordo del 22 dicembre 2016 per ***** la sentenza impugnata aveva errato in quanto l’avere ritenuto possibile limitare la platea dei licenziandi solo ad alcune sedi non corrispondeva né alla lettera della legge né alla situazione esistente;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce l’esistenza di giudicato interno sui capi 4.3. e 4.4. nelle pagine 19-20 della sentenza impugnata e conseguente improponibilità delle questioni in sede di legittimità; a riguardo evidenzia che la Corte di merito aveva affrontato il tema della omessa considerazione tra i lavoratori da licenziare dei collaboratori coordinati e continuativi addetti alla Struttura Business Unit presso la sede di *****, nonostante la relativa questione non fosse stata riproposta in sede di reclamo;

5. con il quinto motivo deduce: nullità della sentenza per omessa motivazione su un capo della domanda e violazione e falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c. e della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, denunziando in sintesi, omessa pronunzia su specifiche critiche formulate alla sentenza di primo grado;

6. preliminarmente rileva il Collegio che questa Corte si è già espressa sulla legittimità della procedura collettiva ex lege n. 223/1991, attivata da Almaviva Contact s.p.a. con comunicazione in data 5 ottobre 2016 (ex plurimis Cass. n. 12044/2021, 14677/2021; Cass. 15124/20121, 15123/2021, 14673/2021, 12040/2021, 12041/2021, 12042/2021); in tali pronunzie, fra le quali, anche ai fini dell’art. 118 disp. att. c.p.c., si richiamano Cass. n. 15123/2021 e Cass. n. 12040/2021, le medesime questioni oggetto del presente ricorso per cassazione sono state scrutinate e respinte sulla base di argomentazioni integralmente condivise dal Collegio con orientamento al quale si ritiene di dare continuità;

6.1. nei precedenti richiamati i giudici di legittimità hanno premesso che per principio consolidato la cessazione dell’attività è scelta dell’imprenditore, espressione dell’esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall’art. 41 Cost. (Cass. n. 29936/2008) e che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivino, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, applicabili per effetto dell’art. 24 della stessa Legge, ha la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività di tale scelta (Cass. n. 22366/2019, n. 5700/2004) con un controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, controllo devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda; sicché, i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi di riduzione del personale, ma la correttezza procedurale dell’operazione (compresa la sussistenza dell’imprescindibile nesso causale tra il progettato ridimensionamento e i singoli provvedimenti di recesso): con la conseguente inammissibilità, in sede giudiziaria, di censure intese a contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dai citati artt. 4 e 5, senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure di mobilità al fine di operare discriminazioni tra i lavoratori, che investano l’autorità giudiziaria di un’indagine sulla presenza di “effettive” esigenze di riduzione o trasformazione dell’attività produttiva (Cass. 6 ottobre 30550);

6.2. in applicazione di tali principi sono state respinte le censure che investivano sotto vari profili la legittimità della complessiva operazione posta in essere da Almaviva Contact s.p.a.; questa, dopo una prima procedura, avviata con la comunicazione del 21 marzo 2016, riguardante 2.988 lavoratori in esubero dislocati presso le sedi di ***** e revocata per accordo con le organizzazioni sindacali il 31 maggio 2016, ha aperto la procedura in esame, a seguito di un peggioramento della crisi nei siti di *****; nella comunicazione di apertura del 5 ottobre 2016, ha illustrato le ragioni che rendevano necessario il licenziamento di 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di ***** e di tutti gli 845 dell’unità produttiva di *****, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi: così limitandone la platea alle due divisioni romane e all’unità produttiva partenopea e applicando i criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all’interno di ciascuno dei siti;

7. tanto premesso, in relazione ai singoli profili di censura proposti con i motivi del presente ricorso per cassazione – trattati unitariamente per evidente reciproca connessione – si osserva che:

7.1. le censure intese a contestare, sotto vari profili, la valutazione di completezza della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3, sono infondate. La Corte di appello ha accertato la esaustività e completezza della comunicazione di apertura della procedura di mobilità ritenendo che la stessa soddisfacesse gli obblighi informativi di legge anche, in particolare, con riferimento alla vacanza di posti disponibili presso altre sedi della società (sentenza, pag. 8 e sg.), sulla scorta di argomentazione congrua e articolata, a sostegno di un’interpretazione assolutamente plausibile, riservata esclusivamente al giudice di merito, assolutamente plausibile (Cass. n. 19044/2010, n. 4178/2007), neppure censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati, né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. n. 15350/2017, n. 13717/2006), così contestando il risultato interpretativo in sé (Cass. n. 10891/2016, n. 2465/2015), pertanto insindacabile in sede di legittimità;

7.2. non appare poi corretto il riferimento, pure adombrato dalla ricorrente, ad una sorta di identificazione “fotografica” dei dipendenti prescelti, per il tramite della comunicazione di apertura, posto che tale situazione sussiste nell’ipotesi, qui non ravvisabile, di una comunicazione datoriale contenente soltanto i nomi dei licenziandi e le relative qualifiche, un semplice cenno a precedenti incontri con le organizzazioni sindacali, solo marginalmente relativi ai motivi tecnici della necessaria riduzione, in violazione delle dettagliate prescrizioni, funzionali alla valutazione da parte sindacale dell’opportunità di chiedere l’esame congiunto della situazione e dei possibili rimedi (Cass. n. 24116/2004, n. 10716/1997);

7.3. è da escludere apparenza di motivazione in relazione a pretese contraddittorietà nelle quali sarebbe incorsa la Corte di merito (v. ricorso, pag. 8) posto che dal complesso delle argomentazioni destinate a sorreggere l’affermazione della completezza informativa della comunicazione di apertura della procedura si evince che il giudice del reclamo ha ritenuto che al vaglio delle organizzazioni sindacali fosse stata portata la situazione di crisi dell’intero settore e non del solo sito di ***** ma anche, per quel che qui rileva, delle criticità emerse nella sede di ***** (v. sentenza pag. 7,);

7.4. la denunzia intesa a far valere l’omessa pronunzia del giudice del reclamo sulla mancata indicazione nella comunicazione di apertura delle misure di integrazione salariale adottate presso la sede di ***** e sulla mancata evidenziazione degli esuberi sul territorio nazionale in relazione alla possibilità di trasferimento dei lavoratori coinvolti nella procedura è inammissibile oltre che infondata; sotto il primo profilo si rileva che la censura non è articolata in conformità delle indicazioni di questa Corte secondo la quale affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (ex plurimis Cass. 15367/2014); parte ricorrente infatti ha omesso di adempiere a tali prescrizioni procedendo alla trascrizione del motivo di reclamo nel quale tali questioni erano state poste; in secondo luogo, le questioni degli ammortizzatori adottati presso la sede di ***** così come della questione dei trasferimenti sono state esaminate dalla Corte di merito (sentenza, pag. 6 e sgg.) e comunque assorbite dalla complessiva valutazione di conformità della comunicazione di apertura alle indicazioni di legge in tema di oneri informativi;

7.5. quanto alla limitazione della platea degli esuberi a singole unità produttive (per quel che qui interessa: le due divisioni romane), anziché in riferimento all’intero complesso aziendale, occorre premettere che la Corte di appello ha ritenuto legittima tale delimitazione in considerazione dell’ambito del progetto di ristrutturazione aziendale e delle ragioni tecnico-produttive esposte nella comunicazioni iniziale, ed evidenziato che la L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, prima di imporre l’osservanza dei criteri di scelta, richiama le esigenze tecnico-produttive ed organizzative quale criterio per valutare il nesso di causalità tra la decisione dell’imprenditore di ridurre il personale e quella di licenziare i lavoratori entro un determinato ambito aziendale; in tale verifica giocava un ruolo anche la distanza geografica tra le unità produttive soppresse o ridimensionate e le altre unità, ritenuta espressione di un indice di infungibilità delle posizioni lavorative, tale da legittimare e rendere ragionevole la delimitazione della platea dei licenziandi alle sole unità nei quali si era verificata la situazione di crisi denunziata nella comunicazione L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3; la comunicazione di apertura della procedura aveva, infatti, analiticamente indicato le ragioni che non consentivano di estendere l’ambito della comparazione al personale con mansioni omogenee impiegato presso unità produttive non toccate dal progetto di ristrutturazione e ridimensionamento aziendale – limitato alle unità produttive di *****; tali ragioni rendevano senz’altro giustificata la scelta operata tenuto conto che il potenziale coinvolgimento di tutti i dipendenti con mansioni omogenee avrebbe richiesto ulteriori esborsi collegati agli oneri economici necessari per la formazione, indispensabile e rallentato i tempi di produttività;

7.6. tale valutazione, frutto di attività riservata al giudice di merito, si sottrae a tutte le censure articolate dagli odierni ricorrenti, in quanto conforme ai parametri normativi di riferimento elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale l’individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi o con accordi sindacali, ovvero, in mancanza, dei criteri, tra loro concorrenti, dei carichi di famiglia, di anzianità e (nuovamente) delle esigenze tecnico-produttive ed organizzative (L. n. 223 del 1991, art. 5) e la delimitazione dell’ambito di applicazione dei criteri dei lavoratori da porre in mobilità è consentita solo quando dipenda dalle ragioni produttive ed organizzative, che si traggono dalle indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, quando cioè gli esposti motivi dell’esubero, le ragioni per cui lo stesso non può essere assorbito, conducono coerentemente a limitare la platea dei lavoratori oggetto della scelta (Cass. 32387/2019, n. 22178/2018, n. 4678/2015); in particolare è stata ritenuta la legittima limitazione della platea dei lavoratori interessati in caso di progetto di ristrutturazione aziendale riferito in modo esclusivo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, agli addetti ad essi sulla base soltanto di oggettive esigenze aziendali, purché siano dotati di professionalità specifiche, infungibili rispetto alle altre (Cass. 32387/2019, cit., n. 19105/2017, n. 203/2015, n. 17177/2013);

7.7. nel caso di specie, la Corte capitolina, con argomentazione congrua, articolata e attenta ad ogni sviluppo della fase negoziale (così risultando la sua interpretazione insindacabile in sede di legittimità, per le ragioni più sopra illustrate in riferimento alla comunicazione di apertura), ha accertato che la delimitazione alle unità produttive di ***** della platea dei lavoratori da licenziare era coerente con le ragioni esposte nella comunicazione di apertura ed in particolare con le esigenze tecnico produttive che ne costituivano il sostrato della ed era frutto di una scelta improntata a criteri di ragionevolezza e congruità fondata su fattori obiettivi riconducibili in sintesi agli insostenibili costi e tempi richiesti dal coinvolgimento nella procedura collettiva di tutto il personale di Almaviva Contact;

7.8. in tale contesto risulta priva di pregio la censura incentrata sull’assunto che la scelta della società di delimitazione della platea dei licenziandi era stata determinata dai maggiori costi del personale della sede di *****, posto che la Corte di merito, con accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale, neppure formalmente prospettato dalla odierna ricorrente ha osservato ed ampiamente argomentato che la reclamante non avevano offerto prova della circostanza, negata dalla società reclamata, relativa a tali maggiori costi (sentenza, pag. 8);

7.9. il quarto motivo di ricorso è inammissibile; dalla medesima prospettazione della odierna ricorrente relativa al fatto che in sede di reclamo la lavoratrice non aveva riproposto le doglianze in tema di necessaria comparazione con i lavoratori licenziandi della sede di ***** anche dei collaboratori coordinati e continuativi in forze alla struttura Business Unit, si evince la assenza di interesse ad impugnare la sentenza di merito per avere trattato una questione non devoluta e rispetto alla quale si era formato il giudicato, sfavorevole per la S.; l’eventuale accoglimento del motivo non potrebbe condurre ad alcun risultato utile per la odierna ricorrente, quale espressione dell’interesse ad impugnare riconducibile all’art. 100 c.p.c.;

7.10. il quinto motivo di ricorso è da respingere in quanto la Corte di merito ha ampiamente argomentato sulle ragioni della ritenuta completezza della dichiarazione di apertura della procedura e sulle ragioni della limitazione della platea dei licenziandi alle sole sedi di *****; le ulteriori deduzioni fondate su circostanze di fatto quali ad es. i punteggi assegnati in graduatoria, il mantenimento in servizio delle lavoratrici madri ecc. (v. ricorso pag. 24 e sgg.) sono inammissibili in quanto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non sorrette dalla adeguata esposizione della vicenda processuale necessaria a consentire la verifica della fondatezza delle censure articolate sulla base del solo esame del ricorso per cassazione (Cass. 4743/2001, Sez. Un. 2602/2003, n. 12761/2004); parte ricorrente non ha specificato se ed in quale atto erano state allegate le circostanze fattuali richiamate nella illustrazione del motivo né chiarito la cornice giuridica nelle quale le stesse erano state inquadrate, adempimento indispensabile al fine di comprendere la reale portata delle doglianze e soprattutto di verificarne la decisività; parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, la critica alla sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva in quanto allegata solo in seconde cure, la circostanza dell’essere la S. addetta alla reception e non operatrice telefonica; la illustrazione della censura è infatti affidata in larga parte al rinvio per relationem agli atti di causa per cui valgono le considerazioni sopra espresse in ordine alla verifica della fondatezza della censura sulla base del solo esame del ricorso per cassazione senza necessità dell’utilizzo di fonti integrative;

8. in base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con regolamento delle spese di lite secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 4.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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