Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31058 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 707/2015 proposto da:

B.P., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Mazzetti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Germanico n. 167;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– intimata –

Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3421/9/14 depositata il 21/05/2014.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella Camera di consiglio del 26/03/2021.

RILEVATO

che:

B.P. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3421/9/14 depositata il 21.05.2014. La vicenda trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento ***** con cui l’Ufficio pretendeva maggior IRPEF, per l’anno 2006, a seguito della vendita in data ***** di un terreno alla società Navarra, senza aver dichiarato che il corrispettivo costituiva plusvalenza rispetto al precedente acquisto del bene in data *****. Acquisto che in realtà sostiene il ricorrente – sarebbe stata la retrocessione del terreno che era stato sempre di sua proprietà, sin dal 1979, sia pure affidato, in forza di un negozio fiduciario, alla società GRR s.r.l.

Il contribuente opponeva l’atto con esito sfavorevole in entrambi i gradi di merito.

Propone ricorso deducendo quattro motivi ed ha depositato memoria.

Non ha resistito l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo che l’avviso di accertamento non fosse sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da un funzionario da lui delegato.

La doglianza si fonda sul presupposto che l’ordine di servizio prodotto in giudizio, a giustificazione della sottoscrizione, non indicasse il nominativo del funzionario la cui firma compare nell’avviso. Ciò che renderebbe invalida la delega.

La censura è infondata in quanto questa Corte ha più volte affermato che “La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, comma 1, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “ex post”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto. (Sez. 5 -, 29/03/2019, n. 8814).

Il secondo e il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto miranti entrambi a sostenere il difetto di rappresentanza e di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, si duole, il ricorrente, che l’atto di costituzione nel giudizio d’appello non fosse sottoscritto dal capo dell’Ufficio finanziario pro-tempore, ma da altro soggetto (il capo dell’Ufficio legale) senza che fosse stato prodotto un atto di delega legittimante il sottoscrittore. L’assenza di un atto siffatto rende(rebbe) invalide le controdeduzioni in appello e quindi la costituzione dell’ente.

La censura non è fondata poiché urta con quanto affermato da questa Corte nel senso che “In tema di contenzioso tributario, il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10, e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza “(Sez. 5, 21/03/2014 n. 6691). Principio più recentemente ribadito laddove la Corte ha ancora affermato che ” Nei gradi di merito del processo tributario gli uffici periferici dell’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione, adottato ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi per ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore, senza necessità di una speciale procura, salvo che ne sia eccepita e provata la non appartenenza all’ufficio ovvero l’usurpazione del potere”(Sez. 5 -, 25/01/2019 n. 2138). Eccezioni siffatte che non sono state mosse dal riocrrente.

Con il quarto motivo, il contribuente lamenta violazione dell’art. 2645 ter c.c., e dell’art. 1322 c.c..

La censura non soddisfa le esigenze di chiarezza e specificità e non risulta coerente con la ratio della decisione.

Il giudice regionale ha ritenuto che il negozio fiduciario intercorso tra il ricorrente e la società GRR, in forza della scrittura privata del *****, avente ad oggetto il terreno in questione, non fosse riconducibile all’art. 1322, comma 2, in mancanza del requisito della meritevolezza.

In riferimento a tale specifico profilo della motivazione, il ricorrente nulla ha dedotto, se non apoditticamente affermando che il negozio fiduciario doveva ritenersi “perfettamente valido ed operante “ex art. 1322 c.c., comma 2, sul presupposto che non potesse trovare applicazione l’art. 2645-ter, introdotto solo successivamente, dal D.L. n. 273 del 2005.

Invero, la CTR non ha affatto affermato il contrario, circa la non applicabilità della richiamata norma all’accordo del 1979, ha solo respinto la tesi del contribuente sulla natura che quel negozio rivestisse, escludendo che fosse diretto alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, in quanto – evidenzia il giudice regionale – “la situazione che si è venuta a creare (a seguito dell’accordo del 1979) ha consentito al contribuente di non dichiarare l’immobile in quanto formalmente intestata alla società di famiglia e quindi di evitare il pagamento delle imposte e alla società di dedurre eventuali costi afferenti il bene di cui era proprietaria”. E il ricorrente non ha dimostrato il contrario, mancando di enunciare nel ricorso (anche in violazione del principio di autosufficienza) elementi di segno contrario, così da consentire al Collegio di valutare, dalla sola lettura del ricorso, la tesi propugnata.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va definito in merito alle spese non avendo svolto l’Ufficio finanziario attività defensionale.

Ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente soccombente del c.d. doppio contributo.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese, Dà atto della sussistenza dei presupposti, di cui al D.P.R. n. 115, del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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