LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6738/2017 proposto da:
Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrenti –
contro
Società di fatto G., S. E V. SDF (C.F. e partita IVA:
*****), con sede legale in *****, in persona del legale rappresentante G.F. (C.F.: *****), nato ***** e residente in *****; G.F. (C.F.: *****), in proprio e nella qualità di socio della medesima società;
S.M.A. (C.F.: *****), nata ad ***** e residente in *****, in proprio e nella qualità di socia della società
G., S. E V. SDF; tutti rappresentati e difesi, con poteri e facoltà anche disgiunti, dall’Avv. Prof. Lovisolo Antonio (C.F.:
*****), dall’Avv. Piccardo Alessandra (C.F.: *****) del Foro di Genova, dall’Avv. Lovisolo Andreà (C.F.: *****) e dall’Avv. Berliri Claudio (C.F.: *****) del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso quest’ultimo in Roma, alla Via A. Farnese n. 7, giuste procure speciali a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e C.A., nato a *****, residente in ***** (C.F.:
*****); V.G.E., nata a *****, residente in ***** (C.F.: *****), in proprio e nella qualità di socia della società di fatto fra G.F., S.M. e V.G.E.; elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. Pierluigi da Palestrina n. 63, presso l’Avv. Prof.
Contaldi Gianluca del Foro di Roma (C.F.: *****), che li rappresenta e difende, sia congiuntamente che disgiuntamente all’Avv. Fogliotti Mario del Foro di Asti (C.F*****), il tutto per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 171/2016 emessa dalla CTR Liguria in data 04/02/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Penta Andrea.
RITENUTO IN FATTO
Nel corso di controlli fiscali nei confronti della Edil Bitumi s.r.l., società operante nel settore edile, emergeva documentazione extracontabile dalla quale la GdF ricavava il convincimento che S.M.A. – socia della. Edil Bitumi -, il marito G.F. – socio ed amministratore della Edil Bitumi – e V.G.E. avessero posto in essere una società di fatto per compravendite, mediazioni e locazioni immobiliari.
Di seguito, individuato il centro di operatività nel Comune francese di Briancon, veniva aperta una indagine bancaria, sia in Italia che in Francia. L’Ufficio di Chiavari, dopo aver attribuito alla società un codice fiscale/partita IVA, emetteva avvisi di accertamento per ILOR ed IRPEF 1996 notificati al G., in quanto legale rappresentante e socio della individuata G. S. e V. sdf, e per IRPEF 1996 alla S. e alla V. in quanto socie della sdf.
Avendo la V. presentato dichiarazione congiunta con il marito. C.A., l’avviso di accertamento veniva emesso anche nei di lui confronti.
La V. ed il Castagnino impugnavano l’atto, mentre nei confronti della S. e del G. veniva instaurato un distinto giudizio.
La CTP accoglieva il ricorso sulla considerazione che altra sentenza aveva ritenuto non provata l’esistenza della sdf, e la CTR, accoglieva parzialmente l’appello della Agenzia ritenendo che i redditi fossero non imponibili in Italia.
Avverso tale decisione l’Ufficio interponeva appello per Cassazione.
La Corte, con ordinanza n. 14815/2008, sul presupposto che il giudizio non aveva visto la partecipazione di tutti gli interessati, rinviava la causa alla CTP di Genova.
Il C. e la V. riassumevano la causa e la CTP, con sentenza 115/14/2013, dopo aver riunito tutti i ricorsi relativi al 1996 accoglieva, ritenendo che non fossero emersi elementi univoci sulla esistenza della società, i ricorsi riuniti.
Avverso tale decisione proponeva appello l’Ufficio, chiedendo la riforma dell’appellata sentenza con la conferma dell’atto impositivo.
Si costituivano i ricorrenti C. e V., chiedendo la conferma della decisione di primo grado.
Con sentenza del 4.2.2016, la CTR Liguria rigettava l’appello, ritenendo che, malgrado le indagini bancarie eseguite sia in Italia sia in Francia, non si fosse individuato alcun conto bancario intestato congiuntamente ai pretesi soci, non risultasse prova di alcun conferimento di beni ad un fondo comune, non risultagse individuato alcun bene cointestato ai presunti soci e non fosse stata provata una vera e propria ripartizione di utili.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi.
La ” G., S. e V. sdf”, G.F. e S.M., da un lato, e C.A. e V.G.E., dall’altro, hanno resistito con separati controricorsi.
La ” G., S. e V. sdf”, G.F. e S.M. hanno dapprima, con nota del 4.6.2019 depositato, per ciascuno dei contribuenti, domanda di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 9, comma 10, e quietanza di versamento dell’intero importo dovuto per la definizione, chiedendo fissarsi udienza di trattazione del ricorso al fine di dichiarare cessata la materia del contendere sia per la società che per i suoi soci, e poi, con nota del 7.10.2020, preso atto che l’Agenzia delle Entrate non aveva notificato specifico “diniego di definizione” entro il termine perentorio del 31.7.2020, chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Da ultimo, con nota del 6.4.2021, hanno ribadito la detta istanza.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2251, 2266, 2297 e 2719 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che l’Ufficio non avesse provato, neppure per presunzioni, l’esistenza di una società di fatto, nonostante le numerose circostanze, indicate nell’avviso di accertamento, che deponevano in senso contrario.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo della omissione di pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per non aver la CTR preso in esame il motivo di appello con cui l’Ufficio, in via subordinata, aveva dedotto la violazione delle norme in tema di società di fatto e di imputazione det reddito di impresa alle persone fisiché.
3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e artt. 2266 e 2267 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per aver la CTR ritenuto che l’esclusione dell’esistenza di una società di fatto fra più operatori economici comporti l’annullamento integrale dell’avviso di accertamento notificato a costoro per recuperare a tassazione il reddito d’impresa prodotto attraverso la supposta società.
4. I contribuenti hanno chiesto fissarsi udienza di trattazione del ricorso onde sentir dichiarare la intervenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando di aver versato l’intero importo dovuto per la definizione della lite.
Le disposizioni rilevanti ai nostri fini sono il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 10, 12 e 13, le quali, rispettivamente, stabiliscono che:
“Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020”. (comma 10)
“L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. (comma 12)
“In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. (…) Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”. (comma 13) 4.1. Per quanto la domanda di definizione agevolata sia stata presentata e perfezionata solo nell’interesse della G., S. e V. sdf, di S.M.A. e di G.F., e non anche di V.G.E. e del di lei marito C.A., va ricordato il principio consolidato secondo cui il rapporto che, allorquando sia configurabile un’obbligazione solidale passiva con il fisco, opera la presunzione stabilita dall’art. 1294 c.c., con conseguente applicabilità della relativa disciplina. Ne deriva che la definizione agevolata della controversia, proposta da uno o più dei coobbligati ha effetto anche nei confronti degli altri, poiché ciò che rileva è l’unicità dell’obbligazione (e quindi del relativo credito), la cui estinzione, benché intervenuta per effetto dell’attività di uno solo degli obbligati, non può che rilevare anche nei confronti degli altri (Sez. 5, Sentenza n. 16819 del 24/07/2014).
Pertanto, qualora la domanda di definizione agevolata della controversia, L. n. 413 del 1991, ex art. 53, riguardi un’obbligazione tributaria gravante su più soggetti solidalmente, la domanda medesima proposta anche da uno solo dei coobbligati ha effetto, ai sensi del citato art. 53, comma 11, per tutti i coobbligati ed impone all’Ufficio di determinare unitariamente l’importo dovuto per la definizione agevolata richiesta, detraendo le somme eventualmente già versate in via provvisoria dallo stesso o da altro obbligato, poiché ciò che rileva è la sostanziale unicità del credito, il cui pagamento, anche se effettuato da uno solo degli obbligati, estende, ripetesi, i suoi effetti estintivi nei confronti anche degli altri (Sez. 5, Sentenza n. 29647 del 18/12/2008). 3. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio a seguito della definizione della lite, con compensazione integrale delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte:
– Dichiara estinta la causa per intervenuta cessazione della materia del contendere e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto, il 6 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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