Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31062 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 29906-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 76, presso lo studio dell’avvocato GABRIELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7032/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

PREMESSO Che:

1. l’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di P.A. un avviso di accertamento per mancata denuncia, nella dichiarazione irpef dell’anno 2004, di una plusvalenza derivante dalla vendita, in favore della srl Virade, di un terreno il cui prezzo era stabilito come pari al valore -Euro209.000,00-determinato ai fini dell’imposta di registro con atto n. 2004.1T009595, in rettifica del valore contrattuale di Euro136.036,76. L’ufficio liquidava la plusvalenza in Euro 204.350,00 pari alla differenza tra valore accertato e il prezzo di acquisto (Euro 4.650,00);

2. l’avviso veniva impugnato dal contribuente;

3. il contribuente impugnava altresì, con separato ricorso, la cartella di pagamento notificatagli da Equitalia spa in forza dell’avviso de quo;

4. l’adita commissione tributaria provinciale di Rieti riuniva e rigettava i ricorsi;

5. con la pronuncia in epigrafe, la CTR del Lazio, in accoglimento dell’appello del contribuente, annullava l’avviso e la cartella;

6.I’Agenzia ricorreva per la cassazione della pronuncia della CTR;

7. il contribuente depositava istanza di cessazione della materia del contendere deducendo di essersi avvalso della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, conv. dalla L. n. 136 del 2018;

8. con ordinanza interlocutoria del 6 novembre 2020 questa Corte rinviava la causa a nuovo ruolo per acquisire informazioni dalla Agenzia delle Entrate in merito a quanto dedotto dal contribuente;

9.con memoria in data 18 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate dava atto dell’effettuazione da parte del contribuente “del pagamento interrale di quanto dovuto per la definizione della lite” e faceva istanza per “la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese”.

PQM

la Corte dichiara l’estinzione del processo a spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 7 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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