LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29669/2016 proposto da:
C.L., CO.LA., M.M., c.d., R.A., CA.DA., tutte elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO PUCCI, rappresentate e chfese dagli avvocati ANDREA STRAMACCIA, LORENZO CALVARI;
– ricorrenti –
contro
UNIOCOOP TIRRENO Società Cooperativa a mutualità prevalente, in persona del egale rappresentante pro tempore, elettivamente doniciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIAN PAOLO SCHEMBRI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 634/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/07/2016 R.G.N. 517/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.
RILEVATO
Che:
La Unicoop Tirreno appellava la sentenza del Tribunale di Livorno 20 maggio 2015 che aveva accolto le domande avanzate da C.L. e cinque litisconsorti affermando il loro diritto a proseguire il rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno L. n. 183 del 2010, ex art. 32.
Resistevano le lavoratrici.
Con sentenza depositata il 5.7.16, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, rigettava le domande delle lavoratrici compensando le spese del doppio grado.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso queste ultime, affidato a quattro motivi, cui resiste la Unicoop Tirreno con controricorso.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 329 c.p.c., art. 2909 c.c., artt. 112 e 434 c.p.c., per avere la Corte di merito disatteso quanto statuito dal Tribunale circa l’inadempimento della società all’obbligo, assunto con accordo 7.10.11, di stabilizzazione dei loro contratti, risoltosi invece con la proposta di assunzione a tempo indeterminato part-time, statuizione per nulla censurata dalla Cooperativa in sede di gravame.
2. Con secondo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. e art. 2909 c.c., artt. 112 e 434 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente escluso la formazione del giudicato sulla statuizione del giudice di primo grado relativo all’obbligo di stabilizzazione dei contratti, non impugnata, non rilevando l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Cooperativa in violazione delle norme citate.
I motivi che possono congiuntamente esaminarsi per ragioni di connessione, sono infondati per le ragioni già esposte nella sentenza oggi impugnata: in primo luogo in quanto tale dedotta statuizione formò oggetto di gravame da parte della società cooperativa; in secondo luogo in quanto la sentenza del Tribunale non accertò affatto il diritto delle ricorrenti all’assunzione a tempo indeterminato e full time, mentre venne solo menzionata dal primo giudice l’offerta di assunzione a tempo indeterminato con part time per cinque mesi all’anno ai fini della quantificazione dell’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32.
Deve inoltre considerarsi che le stesse attuali ricorrenti confermano (pagg. 18-19 ricorso) le dette considerazioni, fondando peraltro l’esistenza di un giudicato sul passaggio, all’evidenza meramente argomentativo in sede di quantificazione dell’indennità ex art. 32, che per “stabilizzazione” deve, in astratto, ritenersi l’eliminazione del termine di durata al contratto in essere restando così irrilevante, per i fini in parola (quantificazione dell’indennità ex art. 32), l’offerta di assunzione a tempo indeterminato part-time.
In sostanza non vi è alcuna statuizione circa il diritto delle ricorrenti all’assunzione a tempo indeterminato full time suscettibile di passare in giudicato, tanto più che in ogni caso la sentenza del Tribunale venne impugnata tempestivamente anche sul punto e la riproposizione della questione non può ritenersi violativa del novellato art. 434 c.p.c., non specificando peraltro le ricorrenti ove detta violazione si sarebbe annidata nell’atto di gravame.
Risulta così anche infondata la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c..
3. Con terzo motivo le lavoratrici denunciano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1367 c.c., in ordine all’interpretazione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti, a loro avviso contenuto nell’accordo del 7.10.11, adottata dalla sentenza impugnata, in contrasto coi canoni ermeneutici negoziali.
La questione agitata nella censura, è che vi fu un accordo (7.10.11, anzi una dichiarazione a verbale dello stesso) con cui la Cooperativa si impegnò a “stabilizzare” i contratti a termine con causale “sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro”. Il Tribunale ritenne che la stabilizzazione potesse, in astratto, consistere solo nell’assunzione full time a tempo indeterminato, mentre la Corte fiorentina anche in contratti a tempo indeterminato part time.
La censura è infondata, limitandosi le ricorrenti a dissentire dalla motivata e logica interpretazione dell’accordo fornita dalla Corte di merito, proponendone una diversa.
Osserva infatti questa Corte che la sentenza impugnata ha tenuto correttamente conto (ed accertato) che gli ultimi contratti di lavoro delle ricorrenti (facenti parte del programma di sperimentazione) erano a tempo parziale (part-time verticale), e che le stesse ricorrenti, deducono (pag. 24 del ricorso) che tale accordo proseguiva affermando che: “le ulteriori assunzioni a tempo determinato, nonché le ore di flessibilità accumulate durante il periodo di vigenza del presente accordo, saranno oggetto di confronto a conclusione della sperimentazione per comprendere se ci sono gli spazi per ulteriori integrazioni della pianta organica”, con ciò ammettendo sia il ridotto impegno orario osservato, sia la mera possibilità di integrazione della pianta organica, che deriva solo dall’assunzione a tempo indeterminato e full time.
4. Con quarto motivo le ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 85, comma 2, del c.c.n.l. distribuzione cooperativa circa le attività sottratte alla regola del divieto di superamento di 36 mesi consecutivi di lavoro a termine, previsto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis (introdotto dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 40, che fa salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, anche territoriali ed aziendali), criticando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la norma potesse applicarsi solo al caso delle punte stagionali.
Il motivo è infondato posto che la Corte di merito ha ragionevolmente interpretato la norma contrattuale osservando che il CCNL prevede due distinte ipotesi di contratti sottratti alla somma utile al fine del computo del limite dei 36 mesi, ed in particolare l’ipotesi di attività stagionali che insistono in particolari periodi dell’anno ed attività legate alla peculiarità del territorio, restando da intendere il significato di “attività di carattere stagionale che insistono in determinati periodi dell’anno”, se si debba trattare di attività oggettivamente stagionali o di attività ordinarle con punte stagionali. La previsione è legata a quella successiva, che enuncia l’ipotesi di particolarità territoriali e le due vanno lette unitamente per pervenire alla ragionevole conclusione che la volontà delle parti mirasse ad isolare casi in cui, per ragioni stagionali e/o territoriali si potesse giustificare una assunzione a termine neutra rispetto al limite di legge.
La clausola contrattuale in esame appartiene al CCNL “per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa” e, dunque, per un settore merceologico nel quale è difficile ipotizzare lo svolgimento di una attività marcatamente stagionale. Si tratta infatti di punti vendita di prodotti alimentari destinati all’esercizio continuativo della loro attività, salve le c.d. punte stagionali e le peculiarità territoriali. Le parti, in definitiva hanno tenuto conto dell’esistenza di punti vendita presso i quali l’attività rimane costante nel corso di tutto l’anno e punti vendita nei quali, anche per ragioni di dislocazione territoriale, l’attività si volge con una determinata costante ma si intensifica notevolmente nel corso di alcune stagioni. La Corte di merito ha ragionevolmente ritenuto che tale debba ritenersi l’isola *****, notoriamente frequentata in estate da turisti e villeggianti fino a più che raddoppiare la popolazione che, presente nelle varie località. E non ci sono dubbi che un supermercato a Portoferraio o in altra località elbana sia sottoposto ad una notevolissima pressione durante la stagione estiva. In tal senso, allora, la specificazione contenuta nel contratto aziendale, che limita l’assunzione a termine ad un ben determinato periodo dell’anno dando contenuto specifico alla clausola generale del CCNL nazionale e rappresenta una previsione di maggiore garanzia per i lavoratori e non può certamente ritenersi derogativa in peius.
Ma a parte la stagionalità, va osservato che è del tutto ragionevole ricondurre le assunzioni estive di cui si discute alla peculiarità territoriale, prevista dal CCNL a livello nazionale, per tale dovendosi intendere tutte quelle ipotesi nelle quali si giustifichi una assunzione a termine in ragione delle esigenze che siano ricollegate alla particolarità del territorio (per essere ad esempio centro prevalentemente turistico). Infine la censura di nullità del c.c.n.l. svolta, irritualmente, nell’esposizione dei fatti (pag. 5 ricorso, ove si deduce una singolare nullità del c.c.n.l. per avere delegato le ipotesi di deroga anche alla contrattazione aziendale), è comunque infondata posto che è proprio del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, comma 4 bis, a far salve (ai fini della deroga al principio della durata massima di 36 mesi complessivi dei contratti a tempo determinato) “le diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale”.
5. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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