Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31067 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30959/2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE B. BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO D’ALESSIO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 34, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4219/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/10/2017 R.G.N. 2703/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, ha depositato conclusioni scritte.

RILEVATO

Che:

Con ricorso al Tribunale di Roma, C.A. chiedeva dichiararsi la nullità del contratto di lavoro a termine stipulato con Poste Italiane s.p.a. dal 4.6 al 30.9.2011 ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. 11.1.01. Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 20.10.17, l’accoglieva parzialmente.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la C., affidato a tre motivi, cui resiste Poste Italiane con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

Le parti hanno prodotto verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia, sottoscritto in data 11.12.20; che non vi è dunque alcuna necessità di una pronuncia giurisdizionale tra le parti, dovendo piuttosto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti ex art. 92 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa tra di esse le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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