LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6194/2018 R.G., proposto da:
P.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Amatucci, con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Stefano Latella, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore;
– intimata –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 3 agosto 2017 n. 7010/34/2017, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 20 novembre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
che:
P.R. ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli il 3 agosto 2017 n. 7010/34/2017, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA”, ha respinto l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 28 settembre 2015 n. 21423/21/2015, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha confermato la decisione di prime cure, evidenziando la correttezza del classamento rideterminato dall’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver ritenuto che l’avviso di accertamento era immune da vizi di motivazione, non rilevando che esso era sprovvisto di giustificazioni in ordine alle differenze riscontrate rispetto ai dati forniti dalla contribuente e che le carenze motivazionali non potevano essere sanate mediante deduzioni allegate e documenti prodotti nel corso del processo di primo grado; nonchè nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato argomentato il rigetto dell’appello con un mero rinvio per relationem alla motivazione della decisione di primo grado.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell’art. 112 e ss. (in particolare dell’art. 115) c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per aver omesso di motivare sulle eccezioni della contribuente e sulle risultanze delle perizie giurate di parte, non rilevando che la suddivisione dell’immobile originario in tre unità separate aveva determinato la perdita dei requisiti per la classificazione “Al” secondo i parametri stabiliti dal D.M. 2 agosto 1969, n. 1072 e non tenendo conto che la rettifica del classamento era incoerente con il contesto urbanistico di appartenenza.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo ed il secondo motivo – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto – sono infondati.
1.1 La pur stringata motivazione della sentenza impugnata (la quale si esaurisce, comunque, in tale enunciazione: “In punto di fatto, persuade il criterio logico adoperato dall’Agenzia fondato sull’individuazione di immobili similari per categoria e classi, giacchè comparativo di una realtà che appare contraddistinta da evidente omogeneità di ubicazione, contesto urbanistico, dimensione del cespite, etc. E di tanto l’Agenzia ha fornito puntuale disamina”) non può considerarsi apparente, essendo adeguatamente garantito il rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.
1.2 Per il resto, in relazione alla motivazione degli atti di classamento, costituisce giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in Legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura “DOCFA”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento può ritenersi soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016).
1.2 Ora, la fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria, della classe e della consistenza degli immobili derivanti dal frazionamento, oltre che con riferimento alla determinazione della rendita catastale.
E tanto vale, in particolare, per la rideterminazione del numero dei “vani catastali”, che non rispecchia lo stato materiale della suddivisione interna degli immobili, ma è frutto di plurime operazioni di calcolo aritmetico sulla base di parametri oggettivi, nella cui applicazione si tiene conto della natura, della superficie, dell’utilizzo, della funzione e della redditività in relazione alla destinazione edilizia di ciascun immobile (artt. 40 ss. del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”, approvato con il D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142).
Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la consistenza denunciata dal contribuente e la consistenza accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversa valutazione, qualificazione o classificazione dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.
Il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta del contribuente.
1.3 Come si è detto, la motivazione della sentenza impugnata è fondata sulla “persuasività” del criterio adoperato dall’amministrazione finanziaria, la quale avrebbe giustificato la rettifica del classamento sulla individuazione di immobili similari per categoria e classi e sulla comparazione con gli immobili accertati per l’evidente omogeneità di ubicazione, contesto urbanistico, dimensione del cespite, etc..
1.4 Si può evincere dall’esposizione degli antefatti processuali che l’amministrazione finanziaria ha “integrato” il contenuto originario dell’avviso di accertamento nel corso del giudizio di prime cure, attraverso la deduzione di argomentazioni illustrative e la produzione di un elenco di immobili compresi nel medesimo fabbricato con caratteristiche similari a quelle degli immobili riclassificati.
1.5 Tuttavia, non si può dire che, in tal modo, la motivazione dell’avviso di accertamento sia stata tardivamente implementata e completata con l’introduzione di un dato indispensabile ed imprescindibile per una valutazione comparativa, che era originariamente mancante.
Per cui, se è vero che tale operazione non può essere ritenuta idonea ad implementare il contenuto motivazionale dell’avviso di accertamento, atteso che non è consentito all’amministrazione finanziaria di sopperire con integrazioni in sede processuale alle lacune dell’atto di classamento per difetto di motivazione (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 6, 9 marzo 2017, n. 6065; Cass., Sez. 5, 12 ottobre 2018, n. 25450), non altrettanto si può ripetere allorquando le deduzioni allegate ed i documenti prodotti in corso di causa dall’amministrazione finanziaria valgano a rafforzare e consolidare la motivazione di per sè adeguata del riclassamento risultante all’esito di procedura “DOCFA”, irrobustendo ed arricchendo le argomentazioni poste in origine a fondamento del proprio operato.
1.6 Nel caso di specie, l’avviso di accertamento ha provveduto a modificare la categoria degli immobili risultanti dal frazionamento da “A/2” ad “A/1”, conformandola alla categoria assegnata all’immobile originario prima del frazionamento, sulla base dei dati forniti dalla stessa contribuente, con conseguente innalzamento della rendita catastale in ragione di una rivalutazione tecnica del valore degli immobili.
Nè è stato dedotto in ricorso che l’atto impositivo si sia basato su elementi di fatto differenti da quelli indicati nel modello “DOCFA”, atteso che si è, invece, contestato che non sono state specificate le differenze riscontrate rispetto agli elementi di fatto indicati dalla contribuente, ed è stato ritenuto dal giudice di appello adeguatamente motivato per il riferimento ad “elementi utili ad esporre le ragioni dell’Ufficio, tanto da essere contestate dal(la) contribuente in modo puntuale”, mentre, con riferimento alla ragione della classamento, si è apprezzato “il criterio logico adoperato dall’Agenzia fondato sull’individuazione di immobili similari per categoria e classi, giacchè comparativo di una realtà che appare contraddistinta da evidente omogeneità di ubicazione, contesto urbanistico, dimensione del cespite, etc.”.
Dunque, con motivazione congrua ed immune da vizi logici (neppure censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), la sentenza impugnata ha ritenuto la correttezza della variazione operata dall’amministrazione finanziaria, sulla base del rilievo che gli immobili riclassificati erano ubicati all’interno di un contesto urbanistico di pregio e presentavano connotati abitativi di tipo signorile, anche alla luce della classificazione dell’immobile originario.
1.6 Nè il giudice di appello era onerato a motivare il discostamento del proprio convincimento dalle conclusioni di perizie giurate di parte, di cui, peraltro, nemmeno è stato riportato in ricorso il contenuto rilevante ai fini della decisione. In proposito, occorre considerare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la perizia stragiudiziale, ancorchè asseverata con giuramento, costituisce pur sempre una mera allegazione difensiva, onde il giudice del merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in essa contenute quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e che, ai fini della adeguatezza della motivazione, il giudice non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito nella valutazione degli stessi, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., Sez. 5, 29 luglio 2011, n. 16650).
2. Pertanto, valutandosi la infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.
3. Nulla si dispone per le spese giudiziali, giacchè la parte vittoriosa è rimasta intimata.
4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021