Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31070 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4125/2017 proposto da:

CO.TRA.L. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO PARAGALLO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio degli avvocati PASQUALE NAPPI, MASSIMO NAPPI, che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5988/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/02/2016 R.G.N. 5416/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/03/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 22 febbraio 2016, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato la sussistenza tra P.L. e la COTRAL Spa “di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 25 ottobre 2000, con inquadramento nel 6 livello, parametro 158”, con conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive dal 25 aprile 2001, oltre accessori e spese;

2. la Corte, in sintesi, ha osservato che “nel caso di specie non trova applicazione la L. n. 56 del 1987, art. 23, atteso che l’assunzione dell’appellante non è stata determinata da causali indicate dalla contrattazione collettiva siglata dai sindacati maggiormente rappresentativi, ma da quella aziendale, non autorizzati ad indicare nuove causali per i rapporti a tempo determinato”; “detto ciò – secondo la Corte – la società datrice aveva l’onere di provare la sussistenza di una causa giustificativa del termine”, mentre “la ragione addotta dalla società, cioè l’evento del Giubileo del 2000, non prova però di per sé la sussistenza in concreto del nesso causale tra l’assunzione a termine del P. e la manifestazione religiosa”; in proposito la Corte romana “tiene a rilevare che la società non ha avanzato alcuna istanza istruttoria sul punto” ed ha quindi concluso per “la declaratoria di illegittimità del termine apposto al contratto stipulato il 25 ottobre 2000, con conseguente declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con tale decorrenza e con inquadramento nel sesto livello, parametro 158, declaratoria in cui sono inquadrati i dipendenti che svolgono mansioni di autista, mansione sempre svolta dall’appellante e non contestata dalla società appellata”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con 3 motivi, cui ha resistito P.L. con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria.

CONSIDERATO

Che:

1. il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 7 dell’Accordo Nazionale 11 aprile 1995, art. 9 dell’Accordo nazionale 25.7.1997 Autoferrotranvieri, art. 1 dell’Accordo aziendale del 17 marzo 2003, “con riferimento all’omesso riconoscimento ed attribuzione all’autonomia collettiva aziendale della legittimazione alla individuazione di autonome ipotesi di conclusione del contratto a termine”;

con il secondo mezzo si lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dall’esistenza di una “appendice contrattuale sottoscritta dalle OO.SS. territoriali” di livello regionale, per cui la Corte territoriale avrebbe errato a ritenere che “la causale individuata ai fini dell’assunzione a termine era stata prevista da un accordo aziendale”;

2. i motivi sono congiuntamente esaminabili per connessione in quanto gli stessi censurano quella parte della sentenza impugnata che ha ritenuto inapplicabile la L. n. 56 del 1987, art. 23, perché l’assunzione “non è stata determinata da causali indicate dalla contrattazione collettiva siglata dai sindacati maggiormente rappresentativi, ma da quella aziendale, non autorizzati ad indicare nuove causali per i rapporti a tempo determinato”;

essi sono inammissibili in quanto censurano solo una delle ratio decidendi che sorreggono il decisum della Corte territoriale;

infatti, come rammentato nello storico della lite, i giudici d’appello hanno ritenuto che comunque la società non avesse fornito prova della “sussistenza di una giusta causa giustificativa del termine” e del “nesso causale tra la assunzione a termine del P. e la manifestazione religiosa” addotta come causale giustificativa, mancando anche richieste istruttorie sul punto;

tale ratio decidendi, a prescindere dalla sua correttezza, non risulta in alcun modo impugnata con il ricorso in esame, pur essendo autonomamente sufficiente a sorreggere la pronuncia di conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato, sicché, per costante insegnamento di questa Corte regolatrice, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario – per giungere alla cassazione della pronunzia – non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso della impugnazione; questa, infatti, è volta alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano; è sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura (come nella specie), ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (tra le altre: Cass. n. 23931 del 2007; Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 10420 del 2005; Cass. n. 2274 del 2005; Cass. n. 10134 del 2004; Cass. n. 5493 del 2001);

3. il terzo mezzo denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2077 c.c. e dell’accordo aziendale del 4 Aprile 2011 con riferimento all’omesso riconoscimento ed attribuzione alla autonomia collettiva aziendale del potere di disporre la deroga in peius del contratto collettivo nazionale”; si critica la sentenza impugnata per aver calcolato le differenze retributive sul parametro 158 del livello 6, senza tenere conto che, in forza del richiamato accordo aziendale, era stata disposta la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato a tutto il personale assunto con contratto a termine, ma con attribuzione della qualifica di operatore di esercizio, parametro 140;

4. la censura è manifestamente infondata;

del tutto correttamente la Corte territoriale, una volta acclarata l’illegittimità del termine, ha disposto l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dall’origine, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive calcolate sull’inquadramento di assunzione, mentre per l’applicabilità dell’accordo aziendale richiamato era prevista la trasformazione di un contratto a tempo determinato che fosse legittimo, come è reso palese dalle stesse sentenze di merito richiamate da parte ricorrente a sostegno del motivo;

3. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto poi della sussistenza, per il ricorrente, dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 5.250,00, oltre esborsi pari ad Euro 200,00, spese generali al 15% ed accessori secondo legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte detsricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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