Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31077 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3470-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

BERNARDI GROUP SPA A SOCIO UNICO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, D.T.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 26480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/11/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, con cui questa Corte, nell’accogliere il primo, secondo e quinto motivo del ricorso, ha rigettato il terzo e quarto motivo del medesimo ricorso, cassando la sentenza impugnata con “rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione” invece che dichiarare assorbiti il terzo e quarto motivo, come chiaramente evincibile dalla motivazione della ordinanza.

CONSIDERATO

Che:

il ricorso è ammissibile, giacché il contrasto tra l’individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza – che aveva dichiarato assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso- e quanto contenuto nel dispositivo, che ha invece rigettato gli anzidetti motivi.

Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge “rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso ” si debba leggere “dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge “rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso ” si debba leggere “dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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