LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 3470-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
BERNARDI GROUP SPA A SOCIO UNICO, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, D.T.D.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 26480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 20/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RILEVATO
Che:
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per correzione di errore materiale della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, con cui questa Corte, nell’accogliere il primo, secondo e quinto motivo del ricorso, ha rigettato il terzo e quarto motivo del medesimo ricorso, cassando la sentenza impugnata con “rinvio, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione” invece che dichiarare assorbiti il terzo e quarto motivo, come chiaramente evincibile dalla motivazione della ordinanza.
CONSIDERATO
Che:
il ricorso è ammissibile, giacché il contrasto tra l’individuazione della somma in contestazione e la pronuncia adottata, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. (v. Cass. n. 12187/2020), trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra quanto contenuto nella parte motiva della sentenza – che aveva dichiarato assorbiti il terzo e quarto motivo del ricorso- e quanto contenuto nel dispositivo, che ha invece rigettato gli anzidetti motivi.
Il ricorso va pertanto accolto, disponendo che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge “rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso ” si debba leggere “dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
Dispone che venga corretto il dispositivo della ordinanza n. 26480/2020, depositata il 20 novembre 2020, nel senso che dove si legge “rigetta il terzo e il quarto motivo del medesimo ricorso ” si debba leggere “dichiara assorbiti il terzo e quarto motive del medesimo ricorso”.
Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021