Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31079 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5856-2021 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

MISSANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3064/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.

RITENUTO

Che:

Come si evince dal controricorso proposto da Missano Srl, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione – in data 23.12.2020- avverso la sentenza della CTR della Campania-depositata in data 23.06.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest’ultima.

CONSIDERATO

Che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019);

il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Le spese vanno compensate, in ragione del rilievo officioso dell’improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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