LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5856-2021 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
MISSANO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell’avvocato CANTILLO ORESTE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3064/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE MARIA ENZA.
RITENUTO
Che:
Come si evince dal controricorso proposto da Missano Srl, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione – in data 23.12.2020- avverso la sentenza della CTR della Campania-depositata in data 23.06.2020- ma ne ha omesso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., il deposito in cancelleria, come da certificazione negativa di quest’ultima.
CONSIDERATO
Che:
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass.26529/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019);
il ricorso va quindi dichiarato improcedibile. Le spese vanno compensate, in ragione del rilievo officioso dell’improcedibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021