Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.3108 del 09/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9130-2012 proposto da:

C.G.;

C.F.;

elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio degli Avvocati FILIPPO NERI e TERESA TITINA MACRI’, che li rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 103/6/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 12/5/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

C.G. e C.F. propongono ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Regionale Tributaria entra del Lazio aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 352/21/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva respinto il ricorso in materia di variazione di classamento catastale;

l’Agenzia del territorio si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione.

CONSIDERATO

Che:

1.1. i ricorrenti hanno da ultimo depositato atto di rinuncia al ricorso ed a seguito di detta rinuncia al ricorso sussistono i presupposti per la pronuncia di estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

1.2. non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva dell’Agenzia del Territorio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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