Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31082 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33824-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), Direzione Provinciale Latina, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CRC SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2158/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.

RILEVATO

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, sez. staccata di Latina, che aveva accolto l’appello proposto dalla s.r.l. “C.R.C.” avverso una sentenza CTP Latina, di rigetto del ricorso da essa proposto avverso un avviso di accertamento catastale; secondo la CTR, l’appello proposto dalla società contribuente era fondato, in quanto occorreva fare riferimento unicamente alla domanda DOCFA presentata dalla contribuente il 15 giugno 2016.

CONSIDERATO

che il ricorso è affidato a due motivi;

che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione D.M. n. 701 del 1994, art. 1, quale interpretato alla luce delle risoluzioni n. ri 83 del 2004 e 105 del 2006 e della circolare n. 1 del 2004, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; la CTR aveva errato nel ritenere che le irregolarità riscontrate dall’Agenzia delle entrate fossero questioni esclusivamente formali; invero il classamento degli immobili secondo la procedura DOCFA era una fattispecie a formazione progressiva, nella quale i controlli di natura formale e sostanziale si ponevano come successivi atti prodromici, tutti preordinati all’esito finale del classamento dell’immobile; pertanto gli errori rilevati dall’ufficio avevano tutti natura sostanziale, avendo avuto essi ad oggetto una prima volta l’oggetto stesso del classamento e cioè la presenza di “imbullonati”, componenti impiantistiche da non computare ai fini della determinazione della rendita catastale; una seconda volta la stessa determinazione della superficie censibile, giudicata divergente rispetto a quella dichiarata nel DOCFA precedente; una terza volta l’individuazione del soggetto titolare del diritto di proprietà sui beni da classare, erroneamente indicato nel legale rappresentante della società, in luogo di quest’ultima;

che, con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta motivazione inesistente ed argomentazione apparente, ai sensi degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; invero la CTR aveva affermato il carattere esclusivamente formale delle irregolarità riscontrate dall’ufficio il 23 giugno 2016 nella documentazione DOCFA prodotta dalla società contribuente, senza minimamente argomentare circa l’iter logico seguito;

che l’intimata s.r.l. “C.R.C.” non si è costituita;

che, per evidenti motivi di priorità logica e giuridica, va trattato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle entrate ha censurato la sentenza impugnata per motivazione inesistente;

che detto motivo di ricorso è fondato;

che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 4294 del 2018; Cass. n. 107 del 2015) è concorde nel ritenere che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza d’appello ben può essere redatta “per relationem” rispetto alla sentenza di primo grado, purché essa resti autosufficiente e cioè riproduca i contenuti mutuati dalla sentenza precedente e li renda oggetto di autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della sua congruenza logico-giuridica; è dunque richiesto che la motivazione non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma che la elabori con argomentazioni autonome, onde consentire di individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo;

che, nella specie, la sentenza di primo grado ha respinto il ricorso proposto dalla società contribuente avverso un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di procedura DOCFA, ritenendo che occorreva tener conto anche delle osservazioni formulate dall’ufficio il 23 giugno 2016 e quindi in epoca successiva alla documentazione presentata dalla società contribuente il 15 giugno 2016; la CTR ha accolto l’appello della società contribuente, ritenendo che occorreva unicamente tenersi conto delle osservazioni formulate dall’ufficio il 15 giugno 2016, per avere quelle formulate successivamente, e cioè il 23 giugno 2016, carattere formale e non sostanziale, omettendo tuttavia di indicare le ragioni per cui le osservazioni da ultimo citate, formulate in epoca successiva al 15 giugno 2016, avessero carattere formale e non sostanziale;

che, in tal modo, la CTR non ha assolutamente evidenziato il ragionamento valutativo svolto in ordine a quanto argomentato sul punto dal giudice di primo grado, si da far ritenere che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta dalle gravi anomalie sopra enunciate, con conseguente sua collocazione al di sotto del c.d. “minimo costituzionale”, inteso come contenuto minimo di cui deve essere fornita una sentenza;

che, pertanto, il motivo di ricorso in esame va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rimessione alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che è da ritenere assorbito il primo motivo di ricorso.

P.Q.M.

la Corte, assorbito il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo, in relazione al quale cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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