LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7738-2020 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ZANARDELLI N. 34, presso lo studio dell’avvocato MENICHETTI SARA, rappresentata e difesa dagli avvocati RUSSO PASQUALE, PADOVANI FRANCESCO;
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3145/2019 della COMMISSINE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA de116/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPOZZI RAFFAELE.
RILEVATO
che la s.p.a. “INTESA SAN PAOLO”, incorporante della s.p.a. “MEDIOCREDITO ITALIANO”, propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, di accoglimento dell’appello proposto dal Comune di Monticello Brianza (LC) avverso una sentenza CTP Lecco, che aveva accolto il ricorso della s.p.a. “MEDIOCREDITO ITALIANO”, poi incorporata nella ricorrente s.p.a. “INTESA SAN PAOLO”, avverso il diniego di rimborso acconto IMU 2012, versata in eccesso con riferimento ad un immobile di proprietà della s.p.a. “MEDIO CREDITO ITALIANO” e concesso in locazione finanziaria alla s.r.l. “IMMOBILIARE A3”, con contratto del 31 ottobre 2006 risolto in via anticipata il 30 maggio 2011 e con riconsegna dell’immobile avvenuta dopo l’anno 2012; la CTR, ribaltando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in base al D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, l’IMU relativa ad un immobile, concesso in locazione finanziaria ad una società, il cui contratto si era sciolto anticipatamente, era a carico del proprietario per il periodo intercorrente fra lo scioglimento del contratto di leasing e la riconsegna effettiva dell’immobile alla società proprietaria da parte dell’utilizzatore.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a. “INTESA SAN PAOLO” lamenta violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8 e art. 9, comma 1 ed L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la controversia aveva ad oggetto l’individuazione dell’estensione temporale della soggettività passiva del locatario finanziario di un immobile oggetto di un rapporto di leasing e quindi l’individuazione del significato da attribuire all’espressione “durata del contratto” di leasing, contenuta nel citato D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1; secondo la CTR, con la risoluzione del contratto di leasing, quest’ultimo cessava di produrre effetti e di costituire il titolo in forza del quale il locatario possedeva il bene, si che, da tale momento, la società di leasing riacquistava la qualifica di soggetto passivo IMU; ma, in tal modo, la CTR non aveva tenuto conto della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la durata del contratto di leasing cessava solo con la restituzione dell’immobile alla società di leasing; e tale soluzione era stata altresì avallata del Ministero dell’economia e delle finanze con il D.M. 30 ottobre 2012, di approvazione delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU 2012; con tale D.M. era stato riconosciuto che solo con la materiale riconsegna dell’immobile la società di leasing riacquisiva la soggettività passiva IMU; pertanto la durata del contratto di leasing era da ritenere estesa fino al momento in cui non si fossero esaurite tutte le obbligazioni contrattuali gravanti sul locatario e quindi fino alla riconsegna dell’immobile alla società di leasing, la quale determinava la cessazione da parte del locatario del possesso in senso fiscale dell’immobile; invero il possesso, al quale si riferiva la normativa IMU, non coincideva con quello civilistico ex art. 1140 c.c., ma era più ampio; ed i possessori ai fini IMU, cui si riferiva il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, comma 1, erano anche i soggetti che tali non erano in senso civilistico e che disponevano di un immobile non già sulla base di un diritto reale, ma di un diritto personale; quindi, in caso di leasing, come pure in caso di concessione di aree demaniali ed in caso di assegnazione della casa familiare ad uno dei coniugi, la posizione di mera detenzione in senso civilistico del locatario si accompagnava all’attribuzione di poteri e facoltà talmente rilevanti da rendere tali soggetti i veri titolari del c.d. “dominio utile” del bene locato o concesso e quindi effettivi centri di imputazione della capacità contributiva colpita dal tributo in esame; ed anche la Corte Costituzionale con sentenza n. 111 del 1997, riferita all’ICI, ma ben applicabile anche all’IMU, aveva affermato che l’imposizione ICI (ora IMU) non tendeva a colpire solo i proprietari, ma, più in generale, i titolari delle situazioni previste dal D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 3 (ora art. 9), in quanto idonee ad individuare, di norma, coloro che, avendo il godimento del bene, si avvantaggiavano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei Comuni, a beneficio dei quali il gettito dell’ICI veniva destinato; era pertanto da ritenere che, su detta situazione di dominio sostanziale, era fondata la ratio della previsione, che riferiva la soggettività passiva IMU al locatario finanziario dell’immobile; il legislatore invero aveva individuato il presupposto dell’IMU nelle fattispecie nelle quali erano presenti due requisiti e cioè: 1)-l’effettivo esercizio di poteri e facoltà analoghi a quelli esercitati dal pieno proprietario (c.d. dominio utile); 2)-l’esistenza di un titolo che legittimasse il godimento del bene, titolo nella specie ravvisabile nel contratto di leasing; pertanto, in tale contesto, l’espressione “durata del contratto” non consentiva di ritenere che il legislatore tributario avesse voluto attribuire rilievo preminente al dato formale della stipulazione del contratto di leasing, dovendo l’espressione “durata del contratto” essere al contrario interpretata nel senso di ritenere che era sempre l’utilizzatore il soggetto tenuto al pagamento dell’IMU, essendo il medesimo, nella struttura negoziale del leasing, l’unico soggetto interessato a godere dell’immobile e nel cui esclusivo interesse la costruzione dell’immobile era stata eseguita; e la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria non coincideva con la data di formale risoluzione/scadenza del contratto, ma con il momento in cui il locatario provvedeva a riconsegnare l’immobile alla società di leasing; invero la mancata riconsegna dell’immobile produceva effetti giuridici assai significativi, quali la permanenza in capo al locatario inadempiente di obblighi e rischi, tali da configurare una vera e propria protrazione del rapporto contrattuale medesimo; pertanto la determinazione del periodo di durata del contratto di leasing doveva tener conto della restituzione del bene; e la norma anzidetta era stata confermata dalla L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, il quale, in materia di TASI, aveva esplicitamente affermato che in materia di locazione finanziaria, la TASI era dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione del contratto e per tutta la durata del contratto, intendendo per tale il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; ora, la TASI e l’IMU erano tributi caratterizzati da una marcata affinità sostanziale, entrambi condividendo la medesima base imponibile; entrambi avendo aliquote fra loro complementari; entrambi avevano il presupposto impositivo quasi integralmente coincidente;
che il Comune di Monticello Brianza non si è costituito;
che l’unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato;
che, invero, la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 13793 del 2019) è ormai concorde nel ritenere che, in materia di IMU, il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua, nel contratto di locazione finanziaria, il locatario quale soggetto passivo dell’imposta a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, si che, qualora in contratto di leasing si sia risolto e l’immobile non sia stato ancora restituito alla società di leasing locatrice, è quest’ultima che torna ad essere il soggetto passivo dell’imposta, pur non avendo essa ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene locato per mancata sua riconsegna da parte dell’utilizzatore; pertanto quest’ultimo non viene più ritenuto quale soggetto passivo non dalla riconsegna da parte sua del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, momento che, ai fini dell’IMU, come nella disciplina civilistica, va identificato in quello del pagamento dell’ultimo canone, in base alla durata stabilita dal contratto, oppure, in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella specie in esame, dal momento in cui il contratto è stato risolto; né appare pertinente il richiamo fatto dalla società ricorrente alle norme vigenti in materia di TASI, trattandosi di norme dettate per un tributo differente e che non possono certo rivestire natura interpretativa; invero la TASI è un tributo ontologicamente differente dall’IMU, atteso che la TASI è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili, dei quali usufruiscono indistintamente tutti i detentori o possessori di beni immobili; al contrario, l’IMU ha per presupposto la titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, riferiti ad uno specifico e ben individuato bene immobile;
che, alla stregua di quanto sopra esposto, va ritenuto che, in base al disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, soggetto passivo dell’IMU, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, torna ad essere la società locatrice, anche se la stessa non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene, per mancata sua riconsegna da parte del locatario; invero, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, ma l’esistenza di una vincolo contrattuale, che legittimi la detenzione qualificata, atteso che è quest’ultima a conferire al locatario la titolarità di diritti opponibili “erga omnes”, titolarità che permane finché rimane in vita il rapporto giuridico e che si trasforma in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno; come innanzi rilevato, non può poi essere richiamata, in favore della tesi contraria, la diversa disciplina dettata in materia di TASI, la quale è dovuta dall’affittuario fino alla riconsegna del bene, in considerazione del diverso presupposto impositivo di tale ultimo tributo;
che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, nulla disponendosi sulle spese, per non essersi il Comune intimato costituito in giudizio;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto dalla contribuente, nulla disponendo sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021