Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31086 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 12183-2021 proposto da:

C.Y.Y. elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TOZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;

– intimate –

avverso l’ordinanza n. 9296/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 07/04/2021;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

RILEVATO

che:

C.Y.Y. propone ricorso per la correzione dell’errore materiale dell’ordinanza pronunciata dalla Corte di Cassazione n. 9296 del 2021 nella parte in cui per un verso non è stata indicata, come seconda intimata, l’Agenzia delle entrate riscossione e per un altro verso laddove, al termine della motivazione e nel dispositivo, è indicato come giudice del rinvio la CTR Campania anziché la CTR Lazio.

L’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Agenzia delle entrate direzione centrale, alle quali era stata notificata l’istanza di correzione di errori materiali, non si costituivano.

CONSIDERATO

che:

C.Y.Y., nella lite oggetto della ordinanza n. 9296 del 2021, rivestiva il ruolo di ricorrente e la Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra citata aveva cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, pur avendo dato atto, nel considerato in fatto, che la sentenza impugnata proveniva dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio; afferma inoltre il ricorrente che l’ordinanza n. 9296 del 2021 ha omesso di indicare, fra le parti intimate, accanto all’Agenzia delle entrate, anche l’Agenzia delle entrate riscossione;

ritenuto che per i suddetti errori materiali, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo le suddette domande di correzione e integrazione qualificarsi come domanda autonoma;

il ricorso va, quindi, accolto, stabilendo che l’ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l’Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole “della Campania” le parole “del Lazio”;

ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 1127 del 2021; Cass., sez. un., n. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

dispone che l’ordinanza di questa Corte n. 9296 del 2021, depositata il 7 aprile 2021, sia corretta inserendo, quale ulteriore parte del giudizio intimata, l’Agenzia delle entrate riscossione e sostituendo sia nella penultima riga della motivazione che nella seconda riga del dispositivo alle parole “della Campania” le parole “del Lazio”;

dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta sentenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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