LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 37548-2019 proposto da:
SOCIETA’ AGRICOLA LE BERTILLE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 68, presso lo studio dell’avvocato EMANUELA PAOLETTI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1508/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 24/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che:
la s.r.l. “SOCIETA’ AGRICOLA LE BERTILLE” propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Toscana, di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso una sentenza CTP Siena, che aveva accolto il suo ricorso avverso un avviso di accertamento catastale, con il quale la rendita catastale di un immobile sito in Comune di Montepulciano, da essa determinata a seguito di procedura DOCFA in Euro 6.448,00, era stata elevata ad Euro 8.730,00; secondo la CTR la nuova stima del fabbricato, effettuata dall’Agenzia delle entrate mediante stima tecnica, era condivisibile, siccome adeguatamente motivata.
CONSIDERATO
che:
il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il contribuente doveva essere messo in condizione di poter efficacemente contraddire in via preventiva in ogni occasione in cui l’ufficio si proponeva di adottare un atto che fosse idoneo ad incidere anche solo in via potenziale sulla sua sfera giuridica, si che erroneamente la CTR aveva ritenuto la non sussistenza dell’obbligo del contraddittorio con la parte privata; in tal modo l’atto impugnato era stato surrettiziamente imposto ad essa società ricorrente, la quale aveva potuto esprimere le proprie tesi difensive solo quando era già iniziata la fase del contenzioso;
che, con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto dall’esame dell’avviso di accertamento catastale impugnato non era affatto rinvenibile la motivazione, circa i presupposti logico-giuridici che avevano indotto l’ufficio a rettificare in aumento la rendita proposta; solo nell’allegato I) dell’avviso aveva rilevato che i valori unitari si discostavano da quelli normalmente rilevati sul mercato per immobili similari, senza peraltro indicare quali fossero i valori rilevati sul mercato e quali fossero tali immobili similari; in caso di stima diretta degli immobili, quali quello di sua proprietà, siccome immobile speciale rientrante nella categoria “D”, occorreva descrivere lo stato di fatto in cui l’immobile si trovava e le variazioni concrete che avevano comportato la rideterminazione della rendita;
che l’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso;
che il primo motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è manifestamente infondato;
che, invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 17971 del 2018; Cass. n. 4752 del 2021) non è ravvisabile nella specie violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non essendo necessario attivare il contraddittorio endoprocedimentale, allorché, per la determinazione della rendita catastale, la società contribuente si sia avvalsa della c.d. procedura DOCFA; va invero tenuta presente la natura fortemente partecipativa della procedura DOCFA, implicando essa l’indicazione, da parte dello stesso contribuente, degli elementi fattuali rilevanti, che formano la stessa base oggettiva del provvedimento di classamento, difformemente valutato dall’ufficio rispetto alla proposta fatta dalla società contribuente; pertanto l’ufficio, che intenda discostarsi dalla relativa proposta, non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endoprocedimentale; né detta omissione contrasta con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, artt. 41,47 e 48, posto che un tale obbligo sussiste solo per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella nostra legislazione, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre solo per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito e quindi non per la fattispecie in esame;
che è altresì infondato il secondo motivo di ricorso; invero, in caso di riqualificazione catastale degli immobili, avvenuta, come nella specie in esame, a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso emesso dall’ufficio è da ritenere soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’ufficio e l’eventuale differenza fra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica circa il valore economico del bene (cfr. Cass. n. 31809 del 2018; Cass. n. 12005 del 2020);
che, nella specie, non è ravvisabile alcuna divergenza fra gli elementi di fatto indicati dalla società contribuente nella procedura DOCFA attivata e quelli fatti propri dall’ufficio in termini di caratteri intrinseci dell’unità immobiliare interessata alla revisione catastale; e, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 12777 del 2018; Cass. n. 12497 del 2016; Cass. n. 8344 del 2015), in caso di attribuzione di una classe catastale ad un immobile a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, disciplinata del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito con modificazioni con la L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994, l’atto con il quale l’amministrazione disattenda le indicazioni fornite dal contribuente, senza porre in contestazione le caratteristiche intrinseche e salienti dell’immobile censito, non necessita di alcuna particolare motivazione;
che, nella specie, la sentenza impugnata ha indicato le ragioni per le quali, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto corretta la più elevata rendita catastale attribuita dall’ufficio all’immobile di proprietà della società ricorrente, qualificato come immobile a destinazione speciale, rilevando come l’ufficio avesse effettuato una stima tecnica appropriata e particolareggiata, che non aveva comportato l’individuazione di diverse caratteristiche dell’immobile censito;
che, pertanto, il ricorso proposto dalla s.r.l. “SOCIETA’ AGRICOLA LE BERTILLE” va respinto, con sua condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate come in dispositivo;
che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte respinge il ricorso della ricorrente e la condanna al pagamento delle spese processuali, quantificate in Euro 3.500,00, oltre agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021