LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4186-2020 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
CENTRO MECCNOGRAFICO 2000 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ESPOSITO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALENTINA GUZZANTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3579/6/201.9 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all’assegnazione di una nuova rendita catastale di un immobile sito a *****;
la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che “l’Agenzia del Territorio in questa sede ripropone le stesse argomentazioni già proposte ed esaminate dai primi giudici, senza apportare alcuna nuova motivazione tecnica da esaminare o perizia da cui si deduca il nuovo valore catastale”.
Avverso detta sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con l’unico motivo d’impugnazione, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, l’appello della parte contribuente conteneva una specifica critica alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale, concentrandosi la doglianza dell’Agenzia sulla circostanza che la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, consente una revisione dei classamenti degli immobili siti in determinate microzone che abbiano subito dei significativi scostamenti nei valori di mercato;
ritenuta preliminarmente, e con riferimento alle eccezioni contenute nel controricorso, da un lato la tempestività del ricorso dell’Agenzia delle entrate in quanto, come riconosciuto dalla stessa parte controricorrente, lo stesso è stato notificato il 17 gennaio 2020 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale depositata il 18 giugno 2019 (che dunque non è passata in giudicato, dovendosi tenere conto del periodo di sospensione feriale), e dall’altro l’autosufficienza del ricorso stesso in quanto sintetizza nel motivo di impugnazione le doglianze proposte nell’appello relativamente al quale l’Agenzia delle entrate si propone di dimostrarne la specificità e lo allega al ricorso stesso (Cass. n. 17310 del 2020);
considerato, nel merito, che, secondo questa Corte:
allorché il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza ed esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 28546 del 2020; Cass. n. 8185 del 2015; Cass. n. 14908 del 2014). In particolare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell’impugnazione e non già necessariamente nuovi motivi, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064 del 2012; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020);
la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Cass. n. 264 del 2016; Cass. n. 10137 del 2020; Cass. n. 28546 del 2020).
La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha attribuito rilevanza decisiva, ai fini della sua decisione circa l’inammissibilità dell’appello, alla asserita circostanza della riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già esaminate in primo grado e quindi dell’assenza nell’appello di riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata (peraltro tale circostanza è stata efficacemente contestata dal ricorrente che ha evidenziato, nel riportare la parte in diritto della sentenza di primo grado, i punti in cui l’appello ha fatto in maniera critica preciso riferimento alla sentenza di primo grado e in particolare l’insufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuto inidonea a supportare le ragioni della revisione di classamento con conseguente nullità degli atti accertativi, dovendosi dunque a quel punto l’appello concentrare non più tanto sulla sentenza di primo grado ma sulla adeguatezza della motivazione dell’avviso di accertamento), senza considerare che, in virtù del carattere devolutivo pieno dell’appello, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni avanzate in primo grado e disattese dalla Commissione Tributaria Provinciale assolve l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.
Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021