Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.31094 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17467-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3149/28/019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 16/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

il contribuente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l’anno d’imposta 2011 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il suo ricorso;

la Commissione Tributaria Regionale dichiarava inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate in quanto la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è del 4 febbraio 2010 mentre l’Agenzia delle entrate ha presentato appello in data 18 giugno 2010 senza allegare né la copia della ricevuta della raccomandata né quella dell’avviso di ricevimento che sono gli unici documenti comprovanti l’effettività della notifica e dunque la regolare costituzione del contraddittorio bensì producendo una distinta di presentazione di raccomandate A/R priva di pregio probatorio ai fini del giudizio;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo mentre il contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53, in quanto l’Ufficio ha documentato, tramite l’elenco delle raccomandate, che reca la data e il timbro dell’ufficio postale, che l’appello è stato spedito l’11 giugno 2010 (rispetto al terminé di impugnazione che sarebbe scaduto il 12 aprile 2011 essendo stata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale depositata il 25 febbraio 2010) sia la tempestività della costituzione dell’ufficio in appello, avvenuta il 18 giugno 2010, ossia entro 30 giorni dalla ricezione dell’appello, avvenuta il 14 giugno 2010, cosicché l’appello sarebbe ammissibile.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Occorre infatti ricordare che, secondo questa Corte, nel giudizio tributario la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datarlo delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22254; Cass. 29 settembre 2017, n. 22878); nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell’elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell’apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all’attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d’identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (Cass. 14 ottobre 2020, n. 22254; Cass. 4 giugno 2018, n. 14163).

Nel caso di specie si rileva che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale è stata depositata il 25 febbraio 2010 mentre l’elenco di trasmissione delle raccomandate, munito del timbro datario delle Poste, reca la data dell’11 giugno 2010. Poiché la sentenza di primo grado non risulta notificata, il termine per la notifica ex art. 327 c.p.c., era di sei mesi, con la conseguenza che l’appello è ammissibile.

Ritenuto dunque fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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