Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31099 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11320/2015 proposto da:

I CINQUE PINI DI A.M. & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.R., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 109, presso lo studio dell’avvocato PARIDE SFORZA, rappresentate e difese dagli avvocati GUIDO PONZIANI, ALFREDO RETICO;

– ricorrenti –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI L’AQUILA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1142/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 11/11/2014 R.G.N. 1505/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 11 novembre 2014, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava l’appello proposto da C.R., quale legale rappresentante de “I Cinque Pini di A.M. & C. s.n.c.” e in proprio, avverso la sentenza di primo grado, di reiezione dell’opposizione avverso due ordinanze ingiunzione della D.T.L. di ***** (n. 666 e n. 667 del 14 dicembre 2012) dei rispettivi importi di Euro 2.748,00 e di Euro 15.978,00 nei loro confronti, per omessa comunicazione al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente all’inizio del rapporto di quattro lavoratori (D.Lgs. n. 510 del 2006, art. 9 bis, comma 2) e consegna ad essi dei dati della registrazione sul libro matricola (D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 3), avendoli pertanto impiegati senza che risultassero dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva l’infondatezza delle medesime doglianze, devolutele con i motivi di gravame, già condivisibilmente disattese dal Tribunale;

3. pertanto escludeva: a) la tardiva notificazione delle ordinanze di contestazione di illecito impugnate, in quanto avvenuta nel termine di novanta giorni dalla data di accesso degli ispettori Inps (il 25 maggio 2007, presso il ristorante “I Cinque Pini”), anziché dall’esito dell’accertamento (il 15 febbraio 2008), come stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2; b) la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione delle somme dovute, decorrente dalla data di commissione della violazione, anziché dalla conclusione dell’accertamento, per l’idoneità del verbale di ispezione (al pari di ogni atto del procedimento sanzionatorio) alla sua interruzione, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 28, comma 2; c) l’applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1180 (rectius: L. n. 296 del 2006) ai lavoratori M.G. ed S.A., per la risultanza del loro impiego non già per un giorno soltanto (il 26 maggio 2007), bensì dell’inizio da tale data del loro rapporto di lavoro; d) l’omissione di pronuncia sul quantum della sanzione, di cui era stata ccepita l’eccessività, ritenuta invece congrua e affermata la non applicazione della continuazione, qui inapplicabile per espressa previsione normativa della sua determinazione in ragione di ogni lavoratore;

4. con atto notificato il 23 aprile 2015, i predetti opponenti ricorrevano per cassazione con quattro motivi, cui la D.T.L. resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

Che:

1. i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, per decadenza dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione, siccome tardiva, per la sua decorrenza, anziché dalla data di accesso degli ispettori Inps, dall’esito dell’accertamento, sull’erroneo assunto dell’esigenza di indagini complesse, nell’inosservanza del principio di immediatezza dell’accertamento, per la non ragionevolezza del periodo ritenuto necessario, incongruo in relazione agli adempimenti compiuti, tenuto anche conto della risoluzione 14 gennaio 2014 del Parlamento Europeo sulla tempestività delle ispezioni e dell’art. 8, comma 2 del codice deontologico ispettivo (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell’accertamento – in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi di tale violazione – non coincide con quello in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità da parte dell’autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui essa abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini di verifica dell’esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione; il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27405; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27702): dovendo esso valutare il complesso degli accertamenti compiuti dalla amministrazione procedente e la congruità del tempo complessivamente impiegato in relazione alla complessità degli accertamenti compiuti, anche in vista dell’emissione di un’unica ordinanza ingiunzione per violazioni connesse, non potendo tuttavia sostituirsi alla stessa amministrazione nel valutare l’opportunità di atti istruttori collegati ad altri e compiuti senza apprezzabile intervallo temporale (Cass. 8 agosto 2005, n. 16642; Cass. 4 aprile 2018, n. 8326);

2.2. sicché, la valutazione di merito della Corte territoriale, in ordine alla tempestività della notificazione del verbale di accertamento amministrativo operato, congruamente argomentata (per le ragioni esposte al primo capoverso di pg. 3 della sentenza) è insindacabile in sede di legittimità;

3. i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 11, per inosservanza della ripartizione dell’onere probatorio, a carico (per la previsione di caducazione dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione in assenza di “prove sufficienti della responsabilità dell’opponente”) della pubblica amministrazione accertatrice, da parte della Corte territoriale sul presupposto non provato di complessità dell’accertamento ispettivo e di inapplicabilità del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1180 (rectius: L. n. 296 del 2006), che prevede la comunicazione di assunzione ai Centri per l’Impiego entro i cinque giorni successivi, ai lavoratori M.G. ed S.A., avendo ritenuto il loro impiego non già per un giorno soltanto (il 26 maggio 2007), ma l’inizio del rapporto di lavoro da tale data, in base a dichiarazioni non probanti (secondo motivo);

4. anch’esso è inammissibile;

4.1. nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito spetta all’amministrazione, non determinando tuttavia la sua inerzia processuale l’automatico accertamento di infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, tenuto alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo d’ufficio, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, ratione temporis applicabile, i mezzi di prova ritenuti necessari (Cass. 11 marzo 2015, n. 4898; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24691);

4.2. tanto premesso, non si configura tuttavia il vizio denunciato, in difetto di alcuna segnalata erroneità nel procedimento di sussunzione (della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addica, perché la fattispecie astratta da essa prevista non sia idonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicano la pur corretta interpretazione: Cass. 30 aprile 2018, n. 10320; Cass. 25 settembre 2019, n. 23851), neppure in riferimento alla denunciata violazione (priva persino di un’esatta indicazione della norma, trattandosi della L. n. 296 del 2006) dell’art. 1, comma 1180, di cui non è stata illustrata la ragione (ai primi due capoversi di pg. 13 del ricorso) della sua applicabilità (avendo al contrario la D.T.L. spiegato perché essa non sia applicabile: al p.to 2, pgg. 9 e 10 del controricorso), tanto meno con specifiche argomentazioni, motivatamente intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 16 gennaio 2007, n. 828; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass., 15 gennaio 2015, n. 635);

4.3. il motivo si risolve piuttosto nella contestazione della valutazione probatoria della Corte territoriale, esitata nell’accertamento compiuto al riguardo, congruamente argomentato (per le ragioni in particolare esposte al primo capoverso di pg. 3 e al secondo di pg. 4 della sentenza) e pertanto insindacabile in sede di legittimità;

5. i ricorrenti deducono poi violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), chiedendo l’annullamento della sanzione applicata in quanto dichiarata incostituzionale, con sentenza della Corte costituzionale n. 254/2014 per la previsione, in una sanzione civile con funzione essenzialmente risarcitoria, di una soglia minima (di Euro 3.000,00 per ogni lavoratore, comminata nel caso di specie) arbitraria e irragionevole, siccome disancorata dalla durata della prestazione lavorativa accertata, determinante l’entità dell’inadempimento contributivo e del relativo danno (terzo motivo);

6. esso è infondato;

6.1. la citata sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. con modif. in L. n. 248 del 2006, in riferimento esclusivo alle sanzioni civili applicabili indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata; non invece alle sanzioni amministrative, la cui disciplina non è stata interessata dall’intervento del giudice delle leggi (Cass. 19 ottobre 2018, n. 26489);

6.2. nel caso di specie, sono state applicate soltanto sanzioni amministrative, sulla base, con indicazione seppure per relationem, dei criteri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, in riferimento alla gravità delle violazioni (al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza;

7. i ricorrenti deducono infine omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativo all’assenza di motivazione (al di là del rilevato inasprimento normativo a Euro 3.000,00 per ogni lavoratore) in ordine all’applicazione di una sanzione superiore al minimo rispetto alle pene edittali previste per le violazioni contestate (censura riproposta come motivo d’appello dopo l’omessa pronuncia del primo giudice) e all’omessa pronuncia sulla richiesta applicazione della continuazione tra i diversi illeciti contestati per identità di disegno ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 8 e L. n. 11 del 1986, art. 1 sexies (quarto motivo);

8. esso è inammissibile;

8.1. non ricorre il vizio di omessa motivazione, avendo la Corte territoriale spiegato la ragione di determinazione dell’entità delle sanzioni amministrative (come appena indicato, al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), neppure configurando omissione di esame di un fatto storico, tanto meno individuabile in una denunciata omessa pronuncia;

8.2. è nota la differenza fra quest’ultima e l’omessa motivazione, posto che, mentre nell’omessa pronuncia il mancato esame concerne direttamente una domanda o un’eccezione introdotta in causa, nella seconda ipotesi l’attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, ma una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e quindi su uno dei fatti principali della controversia: Cass. 5 dicembre 2014, n. 25761; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1539): peraltro, la Corte ha pure congruamente giustificato l’inapplicabilità del concorso formale stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 8 (al terz’ultimo capoverso della parte motiva, a pg. 4 della sentenza);

9. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, con la statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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