Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31102 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23620/2015 proposto da:

R.L., in proprio, e nella sua qualità di legale rappresentante della DUEERRE IMMOBILIARE DI L.R. E C.

S.A.S., elettivamente domociliata in ROMA, VIA DEGLI ANEMONI, 6/A, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA TROMBETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO CONVERTINI;

– ricorrente –

contro

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI MANTOVA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 103/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 02/04/2015 R.G.N. 404/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 2 aprile 2015, la Corte d’appello di Brescia riduceva le sanzioni comminate dalla D.T.L. di ***** a L.R., in proprio e quale legale rappresentante di Duerre Immobiliare di R.L. & C. s.a.s., con ordinanza-ingiunzione n. 257 del 13 dicembre 2012 in misura di Euro 7.955,10 (per omessa comunicazione di inizio del rapporto di co.co.co. a progetto con P.I. al Centro per l’Impiego entro il giorno antecedente alla sua instaurazione: D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, comma 2, conv. in L. n. 608 del 1996, come sost. dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180; omessa consegna alla lavoratrice, all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio del rapporto, di dichiarazione sottoscritta recante l’indicazione della registrazione sul libro matricola: D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, come mod. dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 1; mancata o ritardata consegna del prospetto paga od omissione o inesattezza delle registrazioni ivi: L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3) alla minor somma di Euro 5.666,00 (oltre alle spese di notifica): così riformando la sentenza di primo grado, che l’aveva invece annullata;

2. diversamente dal Tribunale, che aveva ravvisato la natura formale delle violazioni (e pertanto l’illegittimità delle conseguenti sanzioni a norma della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12) per la denuncia di un rapporto di lavoro, ancorché qualificato come di collaborazione a progetto anziché subordinato (come accertato dagli ispettori senza contestazione dell’opponente), la Corte territoriale ne riteneva il carattere sostanziale per la lesione, con la mancata comunicazione al Centro dell’Impiego della corretta natura del rapporto, del bene giuridico tutelato in materia di collocamento di predisposizione di strumenti idonei al costante monitoraggio dei flussi di manodopera e di definizione dei tratti reali quali-quantitativi dell’andamento della domanda e dell’offerta del mercato del lavoro; nonché per l’estraneità alla materia del collocamento delle altre violazioni relative al rapporto tra datore e lavoratrice, al di fuori dell’ambito previsionale dell’art. 116, comma 12 L. cit.;

3. tuttavia, avuto riguardo alla pertinenza delle violazioni ad una sola lavoratrice, essa riteneva eccessiva l’entità delle sanzioni comminate, che riduceva nella misura suindicata;

4. con atto notificato il 29 settembre – 2 ottobre 2015 R.L., in proprio e nella qualità, ricorreva per cassazione con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.; la D.T.L. di ***** depositava atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ult. alinea, cui non faceva seguito alcuna attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per erroneo assunto della natura subordinata del rapporto di lavoro intrattenuto con la propria collaboratrice a progetto, sul presupposto della non contestazione dal soggetto sanzionato, peraltro irrilevante la qualificazione del rapporto, in presenza degli adempimenti compiuti in conformità ad essa, non avendo il giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione de quo ad oggetto l’accertamento della natura del rapporto, né costituendo prova allo scopo sufficiente quanto ritenuto dagli ispettori nel verbale di accertamento, per la sua diversa finalità (primo motivo);

2. esso è inammissibile;

2.1. il motivo è privo perfino dell’indicazione delle norme di diritto denunciate, al di là di un riferimento insufficiente, quanto sostanzialmente inconferente, all’art. 2700 c.c., nello sviluppo argomentativo del motivo: sicché, al di là della non necessaria adozione di formule sacramentali o di un’esatta indicazione numerica, non è riconducibile in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (Cass. s.u. 24 luglio 2013, n. 17931; Cass. 7 maggio 2018, n. 10862);

2.2. esso neppure individua in modo specifico il fatto asseritamente omesso nell’esame, posto che le circostanze prospettate (assenza di contestazione ovvero di corretta delimitazione dell’oggetto del giudizio e rilevanza probatoria di quanto in esso acquisito) non integrano un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e carattere decisivo (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 11 aprile 2017, n. 8253; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27415), consistendo in realtà in valutazioni di natura probatoria e qualificatoria del giudice;

3. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, per la natura, non già sostanziale, ma formale delle violazioni contestate dalla D.T.L. di *****, come esattamente ritenuto dal primo giudice, avendo la Corte territoriale invece ritenuto omessi gli adempimenti in addebito, sul presupposto della diversa qualificazione del contratto (neppure il giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione avendo un tale oggetto), non essendo stato leso il bene giuridico tutelato dalla normativa in materia di collocamento, finalizzata al costante monitoraggio dei flussi di manodopera e di definizione dei tratti reali, qualitativi e quantitativi, dell’andamento della domanda e dell’offerta del mercato del lavoro, secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamato (secondo motivo);

4. esso è infondato;

4.1. le violazioni relative all’omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, di cui al D.L. n. 510 del 1996, art. 9 bis, conv. dalla L. n. 608 del 1996, hanno natura sostanziale poiché attengono all’esercizio da parte dell’amministrazione della funzione di controllo del lavoro tipica della normativa in materia di collocamento e di regolazione dell’assunzione: sicché, non si applica la L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, che ha abrogato le sole infrazioni sul collocamento di carattere meramente formale (Cass. 25 settembre 2014, n. 20233; Cass. 30 ottobre 2019, n. 27902);

4.2. in tema di sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, si connotano come violazioni di carattere meramente formale, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, per le quali sono state abolite dette sanzioni amministrative, soltanto quelle che non determinino una lesione alla sostanza del bene giuridico tutelato, quali le comunicazioni di assunzioni errate o incomplete, atteso che queste ultime non incidono sulla tutela della funzione di controllo che caratterizza la materia del collocamento e dell’assunzione; dovendo invece essere considerate di carattere sostanziale, e pertanto non abolite, tutte le violazioni relative all’omessa o tardiva comunicazione di assunzione nel rapporto di lavoro, in quanto realmente incidenti sulla suddetta finalità (Cass. 8 gennaio 2007, n. 65; Cass. 25 febbraio 2008, n. 3857);

4.3. inoltre, la consegna al lavoratore del prospetto paga costituisce adempimento non inerente al collocamento del lavoratore, ma alla fase successiva dell’attuazione del rapporto di lavoro, di carattere non meramente formale bensì sostanziale, essendo la busta paga fonte primaria di controllo per la regolarità degli adempimenti laburistici fiscali e contributivi connessi con il rapporto di lavoro: con la conseguente non abrogazione della sua violazione dall’art. 116, comma 12 L. cit., riguardante quella delle sole norme sul collocamento di carattere formale (Cass. 8 agosto 2007, n. 17421);

4.4. la Corte bresciana ha pertanto esattamente applicato la norma di diritto denunciata, sul corretto presupposto della natura sostanziale delle violazioni contestate, per adempimenti compiuti in riferimento ad un rapporto di collaborazione meramente apparente e diverso da quello accertato di natura subordinata, in base a percorso motivo congruamente argomentato (per le ragioni esposte a pgg. 6 e 7 della sentenza);

5. per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato, senza provvedimenti sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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