Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31104 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7247/2018 proposto da:

IL MIGLIO VERDE S.C.S. ONLUS COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI LEVATI;

– ricorrente principale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SPAGNA 31, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA ROSSELLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO ROMANI;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1527/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 05/12/2017 R.G.N. 984/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI.

RILEVATO

Che:

1. con sentenza 5 dicembre 2017, la Corte d’appello di Genova revocava l’ordinanza ingiunzione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Savona del 30 gennaio 2015 (notificatale il 4 marzo 2015) di irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 338.835,14, per il conferimento d’incarico (di presidenza del C.d.A. della Cooperativa sociale “Il Miglio Verde”, di tipo B per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per gli anni dal 2010 al 2013), senza autorizzazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza (essendo insegnante presso l’istituto *****) e per omessa comunicazione dei compensi corrispostile, in quanto pubblico dipendente negli anni dal 2008 e fino al 9 maggio 2013, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 9, 11 e 15, nei confronti di S.A., non anche della Cooperativa pure ingiunta: così riformando la sentenza del Tribunale, che aveva limitato la loro condanna solidale al pagamento della sanzione di Euro 77.935,86, per il conferimento d’incarico senza autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, revocando quella (di Euro 260.899,28) per omessa comunicazione dei compensi, in ragione della dichiarazione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 11;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale dava preliminarmente atto della mancata proposizione dalla Cooperativa sociale di alcun appello incidentale nella propria comparsa di costituzione (che peraltro sarebbe stato tardivo), comportante la definitività dell’ingiunzione nei suoi confronti;

3. essa riteneva invece l’assoluta chiarezza testuale del D.lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, nell’individuazione dei destinatari dell’obbligo di richiesta di autorizzazione negli “enti pubblici economici e i soggetti privati” e non in chi presti l’incarico, pure rilevando come all’appellante S.A. la sanzione fosse stata comminata quale autrice della violazione, in quanto qualificata come responsabile, senza peraltro alcuno specifico addebito in proprio, ma esclusivamente in qualità di legale rappresentante della Cooperativa (non venendole, infatti, contestata alcuna violazione per gli anni precedenti il 30 settembre 2010, nei quali altra persona ne era legale rappresentante). Sicché, l’esclusiva condotta imputabile in proprio alla predetta era la ratifica della conferma alla presidenza della Cooperativa, peraltro inidonea alla sua qualificazione alla stregua di autrice della violazione;

4. con atto notificato il 2, 7 e 18 marzo 2018 la Cooperativa ricorreva per cassazione con tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso e parimenti S.A. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con tre motivi;

5. quest’ultima comunicava memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. la Cooperativa ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. L. n. 689 del 1981, per l’erronea revoca dell’ordinanza nei soli confronti di S.A., quale autrice della violazione prevista dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, per la responsabilità, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 6, della persona fisica e non anche della Cooperativa, in quanto responsabile solidale ai sensi dell’art. 6 L. cit., tenuta per obbligazione non autonoma di quella della prima (primo motivo); violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, per l’individuazione della responsabilità della violazione contestata, non già per la mera qualità di legale rappresentante della Cooperativa nel periodo di commissione della violazione (anni dal 2010 al 2013), ma quale autrice della violazione stessa in quanto presidente e legale rappresentante della Cooperativa (secondo motivo); omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione e violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 6 e 9, per il mancato accertamento dell’inapplicabilità delle norme denunciate ad S.A., in quanto dipendente a tempo parziale verticale con orario non superiore al 50%, con la conseguente esclusione di una responsabilità solidale della Cooperativa (terzo motivo);

2. il primo motivo è infondato;

2.1. in tema di sanzioni amministrative, l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale, sicché non viene meno nell’ipotesi in cui quest’ultima, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., si estingua per mancata tempestiva notificazione, posto che la solidarietà prevista dall’art. 6 L. cit. non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione (Cass. s.u. 22 settembre 2017, n. 22082; Cass. 6 maggio 2019, n. 11774);

2.2. in particolare, l’identificazione dell’autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità dell’ordinanza – ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, atteso che la ratio della norma non è quella di far fronte a situazioni d’insolvenza del trasgressore, bensì di evitare che l’illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli, solidalmente obbligati, individuati nei primi tre commi della norma stessa in base ad un determinato rapporto giuridico con l’autore della violazione (Cass. 15 maggio 2007, n. 11115);

2.3. la Corte territoriale ha esattamente applicato il suenunciato principio di diritto (al primo periodo di pg. 10 della sentenza), a conferma della necessità dell’impugnazione, non interposta dalla Cooperativa, ad evitare la formazione del giudicato interno sulla pronuncia di rigetto del Tribunale dell’opposizione della medesima all’ordinanza ingiunzione nei confronti di S.A. e della Cooperativa medesima in via solidale (come rilevato dalla Corte d’appello, che si è espressa in termini di intangibilità derl’ingiunzione per quanto riguarda l’Ente”: all’ultimo capoverso di pg. 9 della sentenza);

3. l’infondatezza del motivo scrutinato comporta l’assorbimento degli altri due motivi e del ricorso incidentale, proposto in via condizionata da S.A. articolato su tre motivi (falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, commi 6 e 9, per l’accertamento, con sentenza della Corte dei Conti n. 57/2016, di inapplicabilità delle norme denunciate, in quanto dipendente a tempo parziale verticale con orario non superiore al 50% dall’8 marzo 2010: primo motivo; difetto di antigiuridicità della condotta ed incolpevole errore sul fatto: secondo motivo; violazione del D.L. n. 79 del 1997, art. 6, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 9, per illegittima quantificazione della sanzione: terzo motivo);

6. per le suesposte ragioni il ricorso principale deve essere rigettato, con assorbimento dell’incidentale condizionato e statuizione sulle spese secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida: in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito; in favore di S.A. in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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