LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14702/2015 proposto da:
FLORGARDEN S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.M. in proprio, domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VITTORIO PERRIA;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI SASSARI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 461/2014 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZ. DIST. DI SASSARI, depositata il 14/11/2014 R.G.N. 38/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. Con ordinanza n. 509 del 2011 la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari ingiungeva alla Florgarden srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, e a C.F.M., allora amministratore, in proprio, il pagamento della somma di Euro 20.276,40 a titolo di sanzioni per la accertata violazione di cui al D.Lgs. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, e succ. mod. e al D.L. n. 112 del 2008, art. 39, commi 1 e 2, convertito nella L. n. 133 del 2008.
2. Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 923 del 2013, depositata il 7.6.2013, rigettava l’opposizione presentata dagli ingiunti.
3. Con atto di citazione in appello, depositato il 24.1.2014, la società e C.F.M. impugnavano la suddetta pronuncia, lamentandone l’erroneità.
4. Con la sentenza n. 461 del 2014 la Corte di appello di Sassari dichiarava inammissibile il gravame, in quanto tardivamente proposto.
5. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure rilevavano che, a fronte della pronuncia di 1 grado depositata in data 7.6.2013 e in relazione ad una controversia che era soggetta al rito del processo del lavoro, l’atto di appello, proposto con citazione e non con ricorso, era stato depositato il 24.1.2014, mentre, considerando il termine lungo per l’impugnazione e i 46 giorni previsti per la sospensione feriale dei termini, esso, al più, avrebbe dovuto essere depositato entro il 22.1.2014.
6. Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione la Flogarden srl e C.F.M., in proprio, affidato ad un motivo.
7. Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione territoriale del lavoro di Sassari, si costituiva al solo fine della eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., in relazione al disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 5, commi 1, 2, 3 e 5, per non avere rilevato la Corte territoriale che, essendo stata nel caso di specie la citazione notificata il 17.1.2014 (entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c.) e prevedendo il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 5, che “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme di rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento”, non si era verificata alcuna decadenza perché il termine di impugnazione era da considerarsi rispettato se erano stati osservati i termini perentori, ordinariamente previsti nel contesto del modello processuale erroneamente seguito: ciò in una situazione in cui la Corte di appello non aveva ritenuto mutare il rito incardinato alla prima udienza fissata del 23.5.2014.
2. Il motivo è infondato.
3. Infatti, non può ritenersi sussistente alcuna violazione del disposto di cui all’art. 327 c.p.c., da parte dei giudici di seconde cure.
4. Sotto la vigenza del D.Lgs. n. 150 del 2011, applicabile al caso in esame, l’appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l’atto sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., anche nell’ipotesi in cui l’impugnazione sia stata irritualmente proposta con citazione, avendo comunque rilevanza soltanto la data di deposito di quest’ultima, poiché non può trovare applicazione, allo scopo di produrre l’effetto di superare la decadenza maturata a carico dell’appellante, l’art. 4, comma 5, del citato D.Lgs.. La suddetta norma, infatti, si riferisce esclusivamente al mutamento del rito disposto in primo grado, ma non anche in appello, come è avvenuto nel caso di specie. (Cass. n. 19298 del 2017).
5. Non può, quindi, accogliersi il motivo di doglianza dei ricorrenti basato sull’assunto secondo cui, se anche l’atto introduttivo del gravame avesse dovuto avere la forma del ricorso, anziché quella della citazione, non si sarebbe prodotta alcuna decadenza dal potere di impugnazione, a condizione che la citazione fosse stata tempestivamente notificata.
6. Deve essere, invece, confermato l’orientamento consolidato secondo cui nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, regolato dal rito del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7, l’appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 434 c.p.c.. Pertanto, anche nel caso in cui l’impugnazione sia erroneamente proposta mediante citazione, quest’ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. n. 17666 del 2018).
7. Ne’ questa conclusione può ritenersi in contrasto con quanto affermato recentemente da questa Corte con la sentenza n. 9847/2020.
8. Invero, in quel caso si è affermato che nell’ipotesi di opposizione erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 4, comma 2, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, con il risultato che la sua mancata disposizione da parte del giudice entro il suddetto termine determina un consolidamento del rito adottato dall’opponente in primo grado, anche con riguardo alla forma dell’impugnazione, con l’ulteriore conseguenza che la tempestività dell’appello debba essere verificata prendendo come riferimento la data della notificazione, anziché quella del suo deposito.
9. La suddetta soluzione, tuttavia, non è pertinente e non può trovare applicazione alla fattispecie oggetto del presente giudizio.
10. Il Collegio osserva che il caso oggetto della pronuncia n. 9847/2020 presentava delle peculiarità attinenti al diverso svolgimento dei precedenti gradi di giudizio che non consentono di poter pervenire alla soluzione lì accolta. In quella fattispecie, infatti, il giudizio di primo grado si era svolto con il rito ordinario, determinando il succitato consolidamento di quel rito anche in relazione all’atto introduttivo dell’appello, la cui tempestività doveva essere valutata in riferimento alla data della sua notificazione, non del deposito.
11. Questo specifico iter dei precedenti gradi di giudizio, invece, non sussiste nel caso in esame, giacché i ricorrenti hanno proposto correttamente del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 6, opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione in primo grado mediante ricorso al Tribunale di Sassari, facendo sì che, ai fini della valutazione della tempestività dell’atto introduttivo dell’appello, sia esso proposto nelle forme della citazione o del ricorso, dovesse aversi conseguentemente riguardo al suo deposito e non alla sua notificazione.
12. Pertanto, deve darsi seguito all’orientamento di cui alla soluzione adottata dalla già citata pronuncia n. 19298/2017.
13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
14. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio non avendo l’Amministrazione resistente svolto attività difensiva.
15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021