LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26367/2015 proposto da:
C.R., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO PANICHELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore – DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI CAGLIARI (già I.C.E.) in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 253/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 29/04/2015 R.G.N. 656/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. La Direzione Territoriale del Lavoro di Cagliari ingiungeva a C.R. il pagamento della somma di Euro 19.027,70 per avere, in violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, commi 3 e 5, convertito nella L. n. 73 del 2002, impiegato n. 5 lavoratori non risultanti dalle scritture contabili o da altra documentazione obbligatoria per il periodo e numero di effettive giornate di lavoro indicate nel provvedimento di ingiunzione.
2. Proposta opposizione, il Tribunale di Cagliari confermava l’ordinanza impugnata.
3. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza n. 253 del 2015, respingeva il gravame dell’originario opponente presentato avverso la pronuncia di primo grado.
4. A fondamento della decisione la Corte di merito rilevava che: a) non era ravvisabile alcun difetto motivazionale dell’ordinanza-ingiunzione; b) la censura in ordine alla misura della sanzione, in quanto asseritamente inferiore al minimo edittale previsto dalla legge, era tardiva (perché non dedotta nel giudizio di primo grado) e inammissibile per difetto di interesse; c) irrilevante era, infine, l’asserito sostanziale pagamento, da parte del C., di quanto dovuto ai lavoratori per il periodo di prestazione in nero.
5. Avverso la sentenza di seconde cure C.R. proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, cui resisteva con controricorso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e la Direzione Territoriale di Cagliari.
6. Il ricorrente depositava memoria.
CONSIDERATO
Che:
1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo a due profili: il primo, in relazione all’applicazione di una norma di legge dichiarata incostituzionale, deducendo che la Corte territoriale avrebbe statuito nonostante la sanzione irrogata dall’Amministrazione fosse prevista da una disposizione (D.L. n. 12 del 2002, art. 3, commi 3 e 5, come modificato dal D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, conv. con modificazioni nella L. n. 248 del 2006), dichiarata incostituzionalmente illegittima con la sentenza n. 254 del 13.11.2014 della Corte Costituzionale; il secondo, riguardante la circostanza che la sanzione irrogata in misura inferiore al minimo, comunque comportasse la nullità dell’ordinanza-ingiunzione nel suo complesso.
2. Il primo profilo relativo all’applicazione di una norma dichiarata incostituzionale è infondato.
3. Infatti, l’incostituzionalità del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, comma 7, non è conferente all’ambito delle sanzioni amministrative (Cass. n. 26489 del 2018; Cass. n. 3208 del 2018). La sentenza della Corte costituzionale incide solo sulla seconda parte dell’art. 36 bis, riguardante le sanzioni civili, ma non sulla prima, inerente alle sanzioni amministrative.
4. La Corte Costituzionale ha, invero, reputato sproporzionato ed irragionevole l’art. 36 bis, comma 7, nella parte in cui prevede una sanzione civile fissa nei confronti del datore di lavoro per l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione obbligatoria connessa all’omesso versamento dei contributi previdenziali, indipendentemente dalla durata della relativa prestazione lavorativa.
5. La Corte territoriale, pertanto, ha correttamente applicato la parte del D.L. n. 223 del 2006, art. 36 bis, non oggetto di censura di incostituzionalità.
6. Il secondo profilo di doglianza è invece inammissibile.
7. La Corte territoriale, infatti, ha respinto il motivo di appello rappresentato dall’irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale previsto dalla legge sulla base di due distinte ed autonome rationes decidendi, entrambe idonee a giustificare in via autonoma la reiezione.
8. La prima ratio è stata ravvisata nella tardività della doglianza, dal momento che essa non era stata precedentemente proposta davanti al giudice di primo grado; la seconda, invece è stata individuata nella carenza di interesse del ricorrente.
9. Il ricorrente, tuttavia, ha censurato solo il secondo profilo, facendo sì che il primo, non oggetto di critica specifica, passasse in giudicato. (Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 13880/2020; Cass. n. 10815/2019; Cass. n. 14740/2015).
10. Infatti, qualora la sentenza impugnata contenga due distinte rationes decidendi, ognuna delle quali sufficiente e idonea da un punto di vista logico e giuridico a sostenere e giustificare la soluzione adottata, si configura il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione.
11. Il suddetto onere non è stato osservando dal ricorrente nel caso di specie, giacché è stato oggetto di impugnazione solo il profilo riguardante l’irrogazione di una sanzione inferiore al minimo edittale, ma non anche la tardività con cui è stata proposta questa doglianza, determinando l’inammissibilità del secondo motivo.
12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
13. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021