LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19169/2018 proposto da:
C.F., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Pasticceria San Giuseppe & C. s.n.c., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA N. 405, presso lo studio dell’avvocato FABIO CIRAMI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO GIDARO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI – UFFICIO TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2445/2017 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata il 18/12/2017 R.G.N. 142/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
Che:
1. Con l’ordinanza n. 77/2013 del 18.3.2013 la Direzione Territoriale del Lavoro di Cosenza ingiungeva a C.F., in proprio e quale legale rappresentante della Pasticceria San Giuseppe di Cosentino & C. snc, il pagamento della somma di Euro 10.978,50 per la violazione del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, conv. in L. n. 73 del 2002 e succ. mod., per non avere comunicato al Centro per l’impiego, entro il giorno antecedente l’inizio della prestazione lavorativa, l’assunzione di tre lavoratrici.
2. Proposta opposizione innanzi al GdP di Montalto Uffugo, l’adito giudice, con la sentenza non definitiva n. 54 depositata il 24.2.2014, rigettava l’eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla DTL di *****, in relazione alla quale veniva formulata riserva di impugnazione, e con la sentenza n. 74 del 2015, depositata il 20.6.2015, annullava l’ordinanza-ingiunzione impugnata.
3. Con ricorso depositato il 14.1.2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Territoriale del lavoro di Cosenza – proponeva appello avverso le suddette pronunce.
4. Il Tribunale di Cosenza (prima Sezione Civile), con la sentenza n. 2445 del 2017 pubblicata il 18.12.2017, rigettava il gravame avverso la pronuncia n. 54/14 ed accoglieva quello presentato avverso la pronuncia n. 74 del 2015, respingendo l’originaria opposizione di C.F., in proprio e nella qualità.
5. Il Tribunale suddetto, a sostegno della decisione, per quello che interessa in questa sede, rilevava che il Giudice di Pace di Montalto Uffugo aveva fondato la sua decisione di accoglimento dell’opposizione del Sig. C. avverso l’ordinanza ingiunzione soltanto sulla prova testimoniale espletata in giudizio, senza valutare in alcun modo la documentazione allegata dal Ministero del Lavoro che rappresentava il fondamento dell’ordinanza-ingiunzione in esame. In particolare, osservava che l’assunzione delle lavoratrici trasmessa successivamente al Centro per l’impiego, solo a seguito di verifica ispettiva, non conteneva alcuna indicazione circa il fatto che l’assunzione fosse stata dovuta a causa di forza maggiore, né questo emergeva dalle dichiarazioni rese agli ispettori dal datore di lavoro ricorrente e dalle lavoratrici. Il Tribunale, pertanto, concludeva che il Sig. C. non aveva fornito adeguata prova relativamente all’esigenza di procedere all’assunzione di tre lavoratrici, senza l’osservanza dell’obbligo di preventiva comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per impiego, previsto dal D.L. n. 12 del 2002, art. 3, convertito in L. n. 73 del 2002.
6. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione C.F., sempre in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Pasticceria San Giuseppe di Cosentino & C. snc, affidato a tre motivi.
7. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Territoriale del Lavoro di Cosenza non svolgeva attività difensiva.
CONSIDERATO
Che:
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la erroneità della gravata sentenza nella parte in cui non era stata rilevata l’inammissibilità dell’appello per essere stato avanzato tardivamente, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza definitiva impugnata, non essendo applicabile il periodo di sospensione feriale alle cause in “materia di lavoro” ed essendo la questione rilevabile di ufficio nel giudizio di legittimità (violazione dell’art. 327 c.p.c. e della L. n. 742 del 1969, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e all’art. 382 c.p.c.).
3. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, art. 74 disp. att. c.p.c., u.c., art. 436 c.p.c., u.c. e della circolare n. 28 del 2011 del Ministero del lavoro, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale posto a base della decisione e del sovvertimento della sentenza di prime cure una serie di documenti, non specificamente indicati negli scritti difensivi dell’Amministrazione (né in primo grado né in grado di appello), privi di correlativo elenco sottoscritto dalla cancelleria e, in ogni caso, tardivamente prodotti in dispregio del termine decadenziale di almeno dieci giorni prima dell’udienza di discussione fissata al primo giudice.
4. Con il terzo motivo, proposto in via subordinata rispetto alla censura che precede, si eccepisce la violazione dell’art. 14 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, ove il termine previsto per il deposito dei documenti su ordine del giudice dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 8, fosse da qualificare come ordinatorio, comunque sarebbe stata mancante nella fattispecie la rituale proroga dello stesso da parte del Tribunale, con conseguente decadenza dell’Amministrazione, in ogni caso, dalla produzione documentale processuale.
5. Il primo motivo è infondato.
6. Infatti, il procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni attinenti alla costituzione del rapporto di lavoro, sebbene regolato dal rito del lavoro, non rientra tra quelli per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 3, dispone l’inapplicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale, assumendo rilievo non il rito, ma la sua natura, costituita in questo caso dall’accertamento o meno dell’esistenza dei presupposti per l’esercizio della potestà sanzionatoria. (Cass. n. 8979 del 2018, Cass. n. 8673 del 2018, Cass. n. 12506 del 2011).
7. Pertanto, alla fattispecie in esame, rientrante tra le controversie concernenti l’opposizione ad ordinanza-ingiunzione che irroga una sanzione per violazione di norme poste a tutela del lavoratore, si applica la sospensione feriale dei termini 8. Il secondo e il terzo motivo, che per la loro interferenza, possono essere scrutinati congiuntamente, sono anche essi infondati.
9. In primo luogo, va rilevato che il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, riproduce integralmente e pedissequamente il tenore letterale della L. n. 689 del 1981, art. 23.
10. Ne consegue che può ritenersi ancora valido l’orientamento di cui al precedente di legittimità, già richiamato dal Tribunale, costituito dalla sentenza n. 26362 del 2016, secondo cui l’inosservanza, da parte dell’autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine per il deposito dei documenti relativi all’infrazione, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza, né rende la relativa esibizione nulla, ma meramente irregolare.
11. In secondo luogo, deve considerarsi che in tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull’amministrazione opponente l’onere di provare gli elementi costitutivi dell’illecito, ma la sua inerzia processuale non determina – pur a fronte del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 10, lett. b) e dell’analogo art. 7, comma 9, lett. b) – l’automatico accertamento dell’infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti sia disponendo di ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. n. 24691 del 2018).
12. In siffatta materia, pertanto, non si pone un problema di perentorietà o di ordinarietà dei termini, per ciò che concerne il deposito degli atti posti a fondamento della rilevata trasgressione, dovendo invece aversi riguardo alla natura del procedimento nonché al potere e alla funzione giurisdizionale, in sede di opposizione a sanzione amministrativa, che si concreta in un giudizio sul rapporto e non sull’atto e che, quindi, riconduce tutta la tematica dei documenti della P.A., relativi all’infrazione, nell’ambito della irregolarità processuale e non in quella della decadenza.
13. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
14. Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo l’Amministrazione intimata svolto attività difensiva.
15. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021
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