LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRINO Umberto – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17251/2015 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI N. 12;
– ricorrente –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore e Z.P., entrambi elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA n. 2, presso ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO AVOLIO, CARLO CAVALIERI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1084/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/04/2015 R.G.N. 2745/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO
Che:
1. la Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 21 aprile 2015, in riforma della pronuncia di primo grado, pronunciando sull’appello proposto dall’Azienda Ospedaliera Ospedale di ***** e dal Dott. Z.P. nei confronti della Direzione Territoriale del Lavoro di Varese, ha annullato “l’ordinanza ingiunzione n. 108 emessa in data 23 maggio 2013 dalla D.T.L. di Varese con cui è stata applicata agli opponenti la sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura rideterminata con provvedimento in data 18.9.2014 n. 16173”;
2. la Corte territoriale – per quanto qui ancora rileva – ha premesso che l’amministrazione aveva contestato al rappresentante legale dell’Azienda Ospedaliera ed alla medesima, quale coobbligata in solido, la violazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 7, comma 1, “per non aver assicurato al personale infermieristico, nell’arco temporale gennaio 2005 – marzo 2008, il diritto al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore”, applicando la sanzione nella misura determinata del citato D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 18 bis comma 4; la Corte ha annullato la sanzione, ritenendo che nella specie non potesse trovare applicazione “il regime sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 18 bis, perché dichiarato costituzionalmente illegittimo (Corte Cost. n. 153 del 2014), né il R.D.L. n. 692 del 1923, perché espressamente abrogato dall’art. 19 del predetto D.Lgs.”;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con unico motivo, cui hanno resistito con controricorso gli intimati, riproponendo anche gli altri motivi di appello sui quali la Corte adita non ha pronunciato.
CONSIDERATO
Che:
1. con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 19, R.D.L. n. 692 del 1923, art. 9, L. n. 370 del 1934, art. 27, nella sostanza sostenendo che, a fronte degli illeciti accertati per la violazione delle regole sul riposo giornaliero, il trattamento sanzionatorio ben poteva essere determinato sulla base delle disposizioni previgenti;
2. il motivo deve essere accolto in ossequio al principio di diritto già sancito e confermato da questa Corte da cui non vi è ragione di discostarsi:
“In tema di sanzioni amministrative per violazioni in materia di orario di lavoro, a seguito della caducazione del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 18 bis, commi 3 e 4, per effetto della sentenza della Corte Cost. 4 giugno 2014 n. 153, per il principio della cd. reviviscenza normativa, trova applicazione la precedente disciplina sanzionatoria, di cui al R.D.L. n. 692 del 1923, art. 9 e della L. n. 370 del 1934, art. 27, già abrogata dalla disposizione dichiarata incostituzionale” (Cass. n. 26603 del 2017, cui integralmente si rinvia; successive conf.: Cass. 12569 del 2019; Cass. n. 26767 del 2019; Cass. n. 16444 del 2018; Cass. n. 16251 del 2018);
3. quindi il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà al principio enunciato e provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021