LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24342/2015 proposto da:
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MALCESINE 30, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PORCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA ARMILLOTTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 121/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 09/04/2015 R.G.N. 540/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
con istanza del 2 gennaio 2008 V.F., figlio di V.A., bracciante agricolo brutalmente assassinato nel 1983, aveva chiesto al Ministero dell’Interno la concessione dei benefici previsti dalla L. n. 302 del 1990, in favore delle vittime della criminalità di tipo mafioso;
il Ministero aveva rigettato l’istanza, ritenendo dubbia la riconducibilità dell’evento criminoso al perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all’art. 416 bis c.p.;
la Corte d’appello di Brescia, chiamata a decidere sul ricorso di V.F. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva accolto l’eccezione di decadenza sollevata dal Ministero, ha confermato la conclusione del primo giudice ribadendo l’intervenuta decadenza dal diritto di proporre l’istanza sulla base di un’interpretazione della L. n. 302 del 1990, art. 6, comma 1, sì come modificato, nel solo comma 1, dalla L. n. 407 del 1998;
ha rilevato che la L. n. 407 del 1998, la quale ha esteso alle vittime di criminalità organizzata i benefici riconosciuti originariamente alle sole vittime di atti di terrorismo, aveva introdotto nuove regole rispetto alla modalità di presentazione dell’istanza, e che, dal combinato disposto tra la vecchia e la nuova disciplina – per gli eventi verificatisi prima del 1 gennaio 1969 – il termine di decadenza della domanda di assegno vitalizio era stato stabilito in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto;
la cassazione della sentenza è domandata da V.F. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria;
il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo, formulato sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente deduce “Violazione, falsa e/o erronea applicazione della L. n. 302 del 1990, in merito al diritto all’indennizzo – 1a) Illegittima novazione della motivazione del provvedimento amministrativo presupposto (Decreto VT2987 del Ministero dell’Interno); 1b) Erronea interpretazione della L. n. 302 del 1990, artt. 6 e 12 – Insussistenza di un termine di decadenza”;
nell’evidenziare il valore dell’estensione dei benefici di cui alla L. n. 302 del 1990, ai superstiti delle vittime di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso da parte della L. n. 407 del 1998, parte ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, nel pronunciare soltanto sulla decadenza della domanda abbia operato un’illegittima novazione della motivazione del provvedimento di diniego della stessa da parte del Ministero, il quale aveva fondato la propria decisione esclusivamente sulla carenza dei presupposti sostanziali per il riconoscimento dell’assegno vitalizio (incerta origine mafiosa del delitto);
assume, altresì, che trattandosi di un evento successivo al 1 gennaio 1969, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 12, rubricato “Eventi pregressi”, e non, come erroneamente ha fatto, della L. n. 302 del 1990, art. 6;
la L. n. 302 del 1990, art. 12, nelle modifiche apportate dalla L. n. 407 del 1998, ha abrogato della L. n. 302, art. 6, comma 2, secondo periodo, il quale prevedeva che in caso di eventi accaduti dopo 11 gennaio 1969, la domanda andasse presentata entro due anni dalla loro verificazione;
a seguito di tale modifica, secondo la ricostruzione del ricorrente, per gli eventi precedenti all’1 gennaio 1969 il legislatore non avrebbe previsto nessun termine di decadenza;
coi secondo motivo, ancora formulato sulla base dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione della L. n. 302 del 1990”;
il ricorrente si duole della mancata concessione dei benefici da parte del Ministero, dovuta all’erronea valutazione della non riconducibilità dei reati alla criminalità organizzata da parte delle sentenze della Corte d’Assise di Palmi 112.1986 che aveva condannato all’ergastolo l’imputato e della Corte d’Assise di Reggio Calabria del 13.11.1987 che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto;
ritiene inconfutabile che, date le modalità (che descrive in dettaglio) e il contesto in cui si è consumato l’omicidio del padre, questo dovesse essere ascritto a un delitto di tipo mafioso;
il primo motivo è infondato;
la Corte territoriale ha correttamente individuato la disciplina vigente nella L. n. 302 del 1990, così come modificata dalla L. n. 407 del 1998, che ha esteso la tutela prevista per le vittime di atti di terrorismo alle vittime di omicidi di matrice mafiosa, innovando termini e modalità per l’attivazione dei procedimenti di corresponsione dei suddetti benefici;
la L. n. 407 del 1998, art. 1, comma 3, così stabilisce: “Alla L. 20 ottobre 1990, art. 12, comma 2, il secondo periodo è soppresso”; la disposizione soppressa prevedeva che per gli eventi verificatisi successivamente al 1 gennaio 1969 la decadenza maturasse dopo due anni dalla data dell’accadimento dell’evento lesivo o del decesso;
della stessa L. n. 407 del 1998, art. 3, comma 2, lett. a), ha, inoltre, modificato della L. n. 302 del 1990, art. 12, comma 1, così disponendo: “dell’art. 12, comma 1, è sostituito dal seguente: 1. I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime del dovere e ai superstiti per gli eventi verificati successivamente alla data del 1 gennaio 1969”;
della L. n. 302 del 1990, art. 6, sempre nella versione modificata dalla L. n. 407 del 1998, così dispone: “Nei casi previsti dalla presente legge, gli interessati devono presentare apposita domanda non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che ha assolto il soggetto inizialmente accusato del fatto”;
con tale disposizione il legislatore ha inteso superare la precedente disciplina per la quale, trascorsi due anni dall’evento lesivo o dal decesso, interveniva la decadenza dal diritto di presentare la domanda;
della L. n. 407 del 1998, art. 5, comma 1, prevede infatti che “I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 1969”;
il quadro normativo che consegue alle richiamate modifiche legislative induce a ricostruire la volontà del legislatore nel senso che questi ha esteso l’obbligo della modalità a domanda anche per gli eventi verificatisi a far data dal 1 gennaio 1969;
il (nuovo) termine di presentazione della domanda, ridotto a tre mesi da passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione del soggetto inizialmente accusato del fatto, si applica, pertanto, anche agli eventi accaduti precedentemente all’entrata in vigore della L. n. 302 del 1990;
sotto il profilo denunciato va, pertanto, rilevata la correttezza della decisione impugnata nell’attuazione della ratio rilevabile dalla L. n. 302 del 1990, sì come riformata nel 1998, consistente nell’esigenza di assicurare parità di trattamento tra categorie di beneficiari oltre che mediante l’ampliamento degli aventi diritto, anche attraverso l’estensione del nuovo termine di decadenza agli eventi occorsi tra il 1969 e la data di entrata in vigore della nuova disciplina;
in tal senso la Corte correttamente ha disatteso la prospettazione dei ricorrenti che, in base ad un’interpretazione erronea della disciplina in vigore, pretenderebbero che, per gli eventi di più antica data il legislatore abbia inteso lasciare gli interessati liberi da termini decadenziali ai fini della domanda di accesso ai benefici di legge;
l’apparente “maggior rigore” derivante dall’introduzione di un termine di presentazione della domanda anche per gli eventi verificatisi precedentemente all’introduzione del nuovo regime è opportunamente mitigato dalla regola sancita dall’art. 152 disp. att. c.c., il quale, in relazione ad ipotesi di successione nel tempo di norme che introducono nuovi termini decadenziali, dispone la decorrenza di questi ultimi dalla data di entrata in vigore della legge attraverso cui è stata introdotta la modifica;
tale principio di diritto, che assume valenza generale, trova significative applicazioni nell’orientamento consolidato di legittimità, a partire dalla decisione delle Sez. Un. 15352 del 2015 ove si afferma che “Il termine triennale di decadenza per il conseguimento dell’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da emotrasfusioni, introdotto dalla L. 25 luglio 1997, n. 238, si applica anche in caso di epatite postrasfusionale contratta prima del 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della detta legge, con decorrenza, però, da questa stessa data, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina operi anche per le situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine resta fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa”(per altre applicazioni del medesimo principio cfr. Cass. n. 16661 del 2018 e Cass. n. 3580 del 2019);
nel caso in esame, l’evento mortale da cui origina la pretesa del ricorrente si è verificato nel 1983 e la sentenza di assoluzione dell’imputato è passata in giudicato nel 1987: in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, al fine di non incorrere nella decadenza, gli interessati avrebbero dovuto proporre la domanda per ottenere i benefici riconosciuti alle vittime di mafia entro tre mesi dall’emanazione della L. 23 novembre 1998, n. 407 (di modifica della L. n. 302 del 1990), mentre hanno agito nel 2008, addirittura undici anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione dell’imputato;
il secondo motivo è inammissibile;
la questione di diritto in esso prospettata non risulta essere stata oggetto della sentenza impugnata, la cui motivazione si arresta all’esame della decadenza dalla domanda utile ad accedere ai benefici;
come questa Corte ha già affermato, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice del merito, ma altresì – in ossequio al principio di specificità del ricorso – di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente la questione oggetto della doglianza sia stata posta, in modo da consentire a questa Corte di valutare ex actis la veridicità di quanto sostenuto (ex multis, Cass. n. 6945 del 2018);
in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021