Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31122 del 02/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19131-2017 proposto da:

F.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 39, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SABIA, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO FELEPPA, ANNA AMANTEA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

nonché contro G.E.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1055/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 31/01/2017 R.G.N. 1728/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

RITENUTO

CHE:

1. gli odierni ricorrenti sono dipendenti del Ministero della Giustizia, già inquadrati a livello C1 e già ammessi a partecipare alle procedure selettive previste dal c.c.n.l. (di seguito, CCNL) 1998/2001 per la riqualificazione anche fino a livello C3;

tali procedure, per vari problemi sorti medio tempore e per lo più riconnessi ad impugnazioni di vari interessati, non si erano tuttavia tenute prima del sopravvenire della nuova contrattazione collettiva, con cui si era introdotto un diverso sistema di inquadramento;

il CCNL 2006-2009, peraltro, oltre a disporre il transito dei preesistenti livelli nel nuovo sistema per Aree, profili e posizioni economiche, aveva stabilito che avessero corso le procedure selettive ancora da ultimare, sulla base di protocolli da definirsi in sede sindacale;

tale definizione non si era però avuta e, a dire dei ricorrenti, il sopravvenuto Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 2010 (di seguito, CCNI) non aveva reso possibile il loro l’accesso alla fascia F3, ma solo alla fascia F2;

essi avevano quindi agito giudizialmente per sentir riconoscere il loro diritto all’inquadramento alla fascia F3 ed all’attivazione della procedura per il passaggio alla fascia F4;

2. la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto dai lavoratori avverso la sentenza di primo che già aveva respinto le loro domande;

quanto alla riclassificazione in posizione F3, secondo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale, i ricorrenti sostenevano in sostanza che, essendo stati loro attribuiti, con l’inquadramento in F1, compiti già propri dell’ex livello C2, anch’essi avrebbero dovuto essere reinquadrati secondo la disciplina propria dei dipendenti C2 e, quindi, salire a F3;

la Corte territoriale in proposito riteneva che il sistema di qualificazione trovasse il proprio fondamento nella contrattazione collettiva, che non aveva i vincoli della inderogabilità delle norme in materia di mansioni proprie del diritto privato, sicché era insindacabile il riassetto classificatorio realizzato dalla contrattazione per il 2006-2009, così come la disciplina della corrispondenza tra i vecchi inquadramenti e le nuove aree;

quanto alle procedure selettive, la Corte territoriale riconosceva che esse erano state salvaguardate dal CCNL sopravvenuto, ma riteneva, per un verso, che la riforma di cui al D.Lgs. n. 150 del 2009, ulteriormente sopravvenuta, imponendo l’obbligo del concorso peri posti disponibili e circoscrivendo le possibilità di progressioni economiche interne, fosse incompatibile con l’ultimazione di esse e comunque affermava che la previsione di salvaguardia aveva natura programmatica e non direttamente precettiva di un obbligo a carico della P.A.; inoltre, il mancato svolgimento delle procedure selettive, secondo la Corte territoriale, avrebbe giustificato semmai un’azione risarcitoria per perdita di chance, ma non l’immediato inquadramento in una fascia superiore, senza contare che era indimostrata la concreta probabilità per i ricorrenti di essere selezionati;

3. i lavoratori hanno impugnato la predetta sentenza con un unico motivo, resistito da controricorso del Ministero della Giustizia;

i ricorrenti hanno infine depositato memoria.

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per violazione dell’art. 10, comma 4 del CCNL 2006-2009, biennio economico 2007-2009, da parte del CCNI del 29.7.2010, nonché per violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40;

essi sostengono che l’affermazione in ordine alla natura meramente programmatica dell’art. 10 cit. sarebbe decisamente opinabile, ribadendo come il CCNI non avrebbe potuto ritoccare tale previsione senza incorrere nella violazione dell’art. 40 cit., stante il contrasto a quel punto della norma integrativa con quella di CCNL che riguardava le selezioni cui i ricorrenti erano stati ammessi e che non erano state di fatto svolte;

ininfluente, affermano ancora i ricorrenti, era l’affermazione della Corte territoriale in ordine all’eventuale azione risarcitoria ad essi spettante per violazione della chance di ottenere la riqualificazione, “il cui esito – sostengono sempre i ricorrenti – sarebbe men che meno improbabile, attesa la materiale impossibilità di offrire prova a supporto”;

parimenti da escludere era che gli ammessi alla selezione fossero da riconoscere titolari di una mera aspettativa, in quanto l’originaria ammissione ai corsi li aveva fatti devenire titolari di un vero e proprio diritto alla riqualificazione “con ogni riveniente effetto sull’inquadramento nella fascia economica F3 di direttore amministrativo per concorrere, previa apposita procedura da avviarsi dall’Amministrazione, alla fascia economica F4”;

1.1 nella memoria finale i ricorrenti hanno richiamato Cass. 16 dicembre 2019, n. 33141, sostenendo che in esito alla nuova contrattazione collettiva ed alla revisione del sistema di inquadramento, fondato ora sulla fungibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area, sarebbe spettato loro l’inquadramento rivendicato in causa;

2. ciò posto, si rileva intanto che la Corte d’Appello ha ritenuto di dover “integrare la motivazione spesa dal tribunale”, la quale pertanto, almeno per quanto riepilogata nella sentenza qui impugnata, è anch’essa da ritenere posta a fondamento complessivo della decisione;

in proposito, il motivo contenuto nel ricorso per cassazione nulla esplicitamente argomenta in critica esplicita di quanto affermato nel gradi di merito in ordine alla legittimità dell’inserimento, in esito al CCNL 2006-2009, di chi proveniva dal livello C1 in posizione Fl dell’Area III, come previsto dalla tabella di trasposizione di cui all’allegato 13 del medesimo CCNL;

d’altra parte – per rispondere comunque alle difese di cui alla memoria finale, sebbene in sé munite di tratti di novità rispetto al contenuto del ricorso per cassazione – la fungibilìtà delle mansioni all’interno dell’Area introdotta dalla nuova contrattazione si è accompagnata al mantenimento di distinte posizioni economiche, sicché il sistema di reinquadramento è destinato comunque ad operare sulla base della precedente classificazione e delle corrispondenze di cui alle regole di confluenza sopra citate;

2.1 nel resto e con riferimento alle procedure di riqualificazione, la ratio decidendi sviluppata dalla Corte d’Appello, riepilogata secondo la priorità logica delle questioni, è nel senso che il nuovo quadro normativo conseguente al D.Lgs. n. 150 del 2009 (v. pagina 7 primo periodo della motivazione e pag. 8, quarto periodo) non sarebbe più compatibile con la ripresa delle procedure avviate con il CCI del 5.4.2000, senza contare, sempre in ordine logico, che la salvezza di tali procedure contenuta nell’art. 10, comma 4, CCNL 2006 – 2009 sarebbe stata da ritenere soltanto programmatica e che comunque non poteva darsi per scontato l’esito favorevole ai ricorrenti delle selezioni finalizzate alla riqualificazione rivendicata;

tale argomentazione non è stata destinataria di censure, attraverso il motivo, nella autonoma ed assorbente ratio decidendi con cui la Corte di merito ha affermato la sopravvenuta incompatibilità tra la ripresa delle procedure pregresse di riqualificazione e la nuova normativa – di legge primaria – del D.Lgs. n. 150 del 2009 e ciò denota una carenza decisiva dell’impugnativa;

infatti, avendo sostenuto che la pregressa contrattazione e la ripresa delle procedure da essa previste risultava superata dalle novità normative, per incompatibilità con esse e non essendo stato tale passaggio censurato con il ricorso per cassazione, risulta inutile discutere sulla natura programmatica o meno della salvaguardia disposta dalla previsione di cui all’art. 10, comma 4, del CCNL 2006-2009 comparto Ministeri, comunque anch’essa anteriore al D.Lgs. n. 150 del 2009 e quindi coinvolta dal giudizio di incompatibilità formulato dalla Corte territoriale e non specificamente impugnato;

ancora, una volta affermata l’incompatibilità del quadro normativo con la ripresa delle procedure di riqualificazione, non ha più rilievo disquisire se da quelle procedure non concluse derivasse una mera aspettativa o un diritto alla riqualificazione, perché, non essendo stata neppure censurata l’affermazione della sentenza di appello secondo cui tali procedure non erano state ultimate, va da sé che quella incompatibilità sia stata ritenuta nella sentenza impugnata caducatoria di ogni situazione giuridica consequenziale a quelle originarie procedure selettive;

d’altra parte, rispetto ad una eventuale azione risarcitoria per essere stata indebitamente violate le chances riconnesse al precedente assetto, gli stessi ricorrenti, oltre a non negare di non avere impostato in tal senso la propria domanda, affermano che non vi sarebbe neppure la possibilità di offrire prova, sicché nulla quaestio;

5. il ricorso è quindi complessivamente inidoneo ad inficiare la pronuncia impugnata ed al suo rigetto integrale segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi oltre spese prenotate a debito, in favore del Ministero della Giustizia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472