LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26738-2017 proposto da:
M.E.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
MANTEGAZZA N. 24, presso MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dagli avvocati BARBARA ACCETTURA, GABRIELLA DE GIORGI CEZZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente –
nonché contro UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI *****, ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON BOSCO”, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 884/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 10/05/2017 R.G.N. 1418/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.
RITENUTO
CHE:
1. la Corte d’Appello di Lecce ha rigettato l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto con la quale era stata disattesa la domanda di M.E.V. finalizzata alla corresponsione ad personam, in suo favore, delle differenze retributive tra quanto da essa percepito presso il Comune di Manduria, in cui già le era riconosciuto un assegno per la perequazione a quanto già percepito dalle Ferrovie dello Stato, e quanto ad essa corrisposto dopo l’assunzione da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, Miur), come docente di scuola media.
la Corte territoriale riteneva non applicabile il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 202 come innovato dalla L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, in quanto tale norma si riferiva soltanto al caso di passaggio di carriera tra diverse amministrazioni statali, mentre nel caso di specie, oltre al fatto che il precedente rapporto intercorreva con un ente locale, tutto era avvenuto sulla base di previe dimissioni della lavoratrice dal Comune e nuova assunzione presso il Miur, non potendosi quindi applicare del D.Lgs. n. 165 del 2001, né l’art. 30, né l’art. 31;
2. la M.V. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, poi illustrati da memoria e resistiti da controricorso del Miur.
CONSIDERATO
CHE:
1. il primo motivo adduce violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2, 30 e 31 del D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 201, 202 e L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57 nonché del D.P.C.M. n. 325 del 1988, sostenendo che dovrebbe darsi una disciplina unitaria dell’art. 202 cit., tale da estendersi anche ai passaggi da un comparto ad un altro e adducendo altresì l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) con riferimento alla ricorrenza di indici rivelatori della continuità del rapporto di lavoro;
il secondo motivo denuncia la violazione delle medesime norme, oltre che degli artt. 97,36 e 114 Cost. e dell’art. 2112 c.c., per essersi valorizzato il fatto che la nuova assunzione fosse avvenuta previe dimissioni dal Comune di Manduria, mentre tutto si riporterebbe ad un generico fenomeno di “passaggio di personale” da ricondurre al principio di cui all’art. 202 cit., oltre che del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 30 e 31;
2. questa S.C. ha già reiteratamente affermato che “in tema di mobilità di personale fra enti pubblici, va escluso il diritto alla percezione dell’assegno “ad personam” di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, agli artt. 202 e della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, trattandosi di previsione riferita esclusivamente ai passaggi presso la stessa o altra amministrazione da parte dei dipendenti statali, ivi compresi i casi di accesso per concorso, non estensibile alle altre categorie di dipendenti pubblici” (Cass. 20 luglio 2018, n. 19437; Cass. 2 marzo 2020, n. 5677);
3. oltre a ciò, il sopravvenire della privatizzazione del pubblico impiego, stante la previsione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 e successive modificazioni) secondo cui le norme “generali e speciali” del pubblico impiego sono comunque inapplicabili dal momento della sottoscrizione della contrattazione collettiva 1998-2001, porterebbe semmai a riconoscere effetto solo alle norme sui mutamenti soggettivi di datore di lavoro di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 o ad eventuali specifiche norme negoziali, qui non invocate;
il D.Lgs. n. 165 del 2001 regola tuttavia soltanto la mobilità volontaria per cessione di contratto (art. 30) o quella ex lege per trasferimento di attività (art. 31) e non riconosce diritti a casi, come quello di specie, in cui tutto accada sulla base di dimissioni volontarie del lavoratore da un certo ente ed assunzione da parte di altro ente;
d’altra parte, a fondare il diritto all’assegno ad personam non vale in sé il solo disposto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 57, il quale fa riferimento al caso previsto dall’art. 202 cit., o da “altre analoghe disposizioni”, sicché a realizzare la relativa fattispecie non è sufficiente il mero determinarsi di fatto, in una dinamica che coinvolge essenzialmente solo la volontà del lavoratore, della menzionata consecuzione tra dimissioni e nuova assunzione;
4. i due motivi richiamano dunque norme non pertinenti rispetto al caso di specie; analogamente da disattendere è il richiamo all’art. 360 c.p.c., n. 5 sotto il profilo dell’omessa considerazione di un’asserita continuità dei rapporti di lavoro; manca infatti il presupposto specifico di tale vizio, avendo la Corte territoriale esaminato l’aspetto del conseguirsi dei rapporti, in cui ha però non implausibilmente ravvisato, come si è appena detto, una fattispecie di risoluzione per dimissioni e nuova assunzione, con effetto ex nunc, quale conseguenza dell’utile inserimento nelle graduatorie scolastiche e quindi di una volontaria partecipazione ad una pubblica selezione di accesso dall’esterno ad altra P.A.;
da tale circostanza di fatto la Corte di merito ha poi tratto le conclusioni sopra dette e destinate a resistere, anche sotto il profilo giuridico, all’impugnativa dispiegata;
5. le spese restano regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021