LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1615-2015 proposto da:
C.V.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio degli avvocati GAETANO LEPORE, MARIA CLAUDIA LEPORE, che la rappresentano e la difendono;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI CAGLIARI, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 240/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 05/08/2014 R.G.N. 123/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO Rita, visto il D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso proposto (unitamente ad altri litisconsorti) innanzi al Tribunale di Cagliari, C.V.L., premesso di aver ricoperto la qualifica di lettore di madrelingua francese ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28 dall’1/11/1990 al 16/11/1994 e di aver assunto quella di collaboratore esperto linguistico dal 17/11/1994, aveva chiesto che fosse accertato e dichiarato che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dall’1/11/1990 e che il trattamento retributivo corrisposto era sproporzionato per difetto alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dovendo essere riconosciuto quello corrispondente alla qualifica di professore associato confermato a tempo pieno o in via subordinata quello di ricercatore confermato a tempo pieno, con condanna dell’Università al pagamento delle differenze retributive.
2. Il Tribunale respingeva la domanda e la decisione era confermata dalla Corte d’appello di Cagliari.
3. Rilevava la Corte territoriale che la domanda fosse basata sull’asserita insufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione degli ex lettori poi divenuti c.e.l..
Osservava che il relativo trattamento retributivo fosse stato disciplinato in sede di contrattazione collettiva che costituisce il parametro per determinare la retribuzione sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost..
Evidenziava che il D.L. n. 2 del 2004 aveva previsto un determinato trattamento economico corrispondente a quello di ricercatore confermato a tempo definito con la specifica precisazione che l’equiparazione era disposta a soli fini economici ed escludeva l’esercizio da parte dei collaboratori linguistici ex lettori di madre lingua straniera lo svolgimento di qualsiasi funzione docente.
Riteneva che la domanda di adeguamento retributivo non potesse trovare accoglimento neanche sull’asserito presupposto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica posto che i professori associati e i ricercatori svolgono, a seguito di procedura concorsuale, attività prevalentemente di ricerca e che l’appellante non aveva documentato lo svolgimento di tale tipo di attività né l’avvenuta sostituzione di docenti in conseguenza di provvedimenti dell’Università (e non di iniziative personali del docente, non autorizzate e quindi improduttive di effetti).
Quanto al diritto al trattamento economico previsto dal D.L. n. 2 del 2004 evidenziava che lo stesso non poteva formare oggetto di adeguamento retributivo ex art. 36 Cost. ma di domanda di pagamento della retribuzione dovuta per legge e che l’appellante non aveva proposto tale domanda per mancanza di interesse, avendo percepito quanto dovuto.
In particolare, rilevava che in corso di causa l’Università aveva precisato d’aver retribuito l’appellante in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative succedutesi nel tempo ed a fronte di ciò l’appellante non aveva quantificato differenze retributive tra quanto dovuto e quanto percepito.
Riteneva, da ultimo, infondato il motivo di gravame relativo a quella parte della pronuncia di prime cure in cui il Tribunale non aveva accolto per mancanza di interesse ad agire la domanda proposta per la declaratoria della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione a termine a tal fine evidenziando che l’accertamento era strumentale a tutte le altre domande proposte nel ricorso introduttivo e risultate infondate.
4. Per la cassazione della sentenza C.V.L. ha proposto ricorso con quattro motivi.
5. L’Università ha resistito con controricorso.
6. Il P.G. ha formulato conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
7. E’ stato successivamente depositato atto transattivo sottoscritto dalle parti in data 9 febbraio 2016.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, in conformità al principio di diritto recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, qualora “nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dall’art. 382 c.p.c., comma 3, artt. 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso” (Cass., Sez. Un., 11 aprile 2018, n. 8980).
Con la richiamata decisione, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si è precisato che quando le parti di una controversia danno atto di avere raggiunto la sua composizione con un accordo negoziale, “i cui termini esse possono individuare ed identificare ma anche non individuare ed identificare, limitandosi ad asserire concordemente che esso vi è stato ed ha definito la lite”, la congiunta prospettazione della definizione della lite pendente rende non più necessario l’intervento della decisione del giudice investito della controversia, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione dell’intervenuto accordo.
2. Ricorrono nella fattispecie le condizioni per la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere stante il contenuto dell’atto di transazione stragiudiziale del 9 febbraio 2016, che la Corte è tenuta a rispettare, perché anche il processo di legittimità “e’ dominato dall’interesse delle parti e dal loro potere dispositivo”.
3. Devono essere integralmente compensate le spese del giudizio di legittimità per le ragioni indicate dalla richiamata sentenza n. 8980/2018 oltre che per essere state le stesse già definite in tal senso in sede di atto transattivo.
4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2002, deve darsi atto della insussistenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, perché il meccanismo sanzionatorio è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass., Sez. Un., n. 8980/2018 cit.).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021