Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.31126 del 02/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21494-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29 presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– ricorrenti –

contro

SOC. COOP. SOCIALE MARY POPPINS a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato ILARIA SARTORI, rappresentata e difesa dall’avvocato CATIA GERBONI;

– controricorrente –

nonché contro EQUITALIA CENTRO S.P.A., Agente della Riscossione, provincia di Firenze;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/03/2015 R.G.N. 566/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO BUFFA.

La cooperativa in epigrafe proponeva opposizione all’esecuzione davanti al tribunale di Rimini, lamentando che l’esecuzione era avvenuta sulla base di sentenza n. 514 del 2008 dello stesso tribunale, che non era definitiva e non era provvisoriamente esecutiva; chiedeva dichiararsi illegittima la revoca della sospensione dei ruoli operata dall’INPS e condannarsi l’INPS alla restituzione della somma di Euro 69.128,40, in quanto indebitamente riscossa (mediante pignoramento presso terzi) ed a risarcirle il danno nella somma di giustizia.

Con la sentenza n. 684 del 2011, il tribunale di Rimini accoglieva parzialmente il ricorso, ed in particolare dichiarava l’illegittimità degli atti esecutivi e condannava l’INPS alla restituzione delle somme, rigettando invece la domanda di ripetizione dell’indebito e di risarcimento danni.

Con sentenza n. 79 del 3.3.15, la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del tribunale. Rilevava che l’INPS aveva intrapreso esecuzione sulla base della sentenza n. 514/08 del tribunale di Rimini che, in parziale accoglimento dell’opposizione a ruolo proposto dalla cooperativa, aveva ritenuto sussistente l’obbligo contributivo solo per parte delle somme del ruolo, in relazione alla posizione solo di alcuni dei lavoratori ai quali l’obbligo contributivo di riferiva.

La corte territoriale ha quindi ritenuto da un lato che l’esecuzione era fondata su sentenza che non costituiva titolo esecutivo, e, dall’altro lato, che la deduzione dell’INPS secondo la quale l’esecuzione si basava sul ruolo e non sulla sentenza era stata fatta tardivamente solo in sede di discussione. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi, cui resiste la società cooperativa con controricorso.

Con il primo motivo si deduce ex n. 4 nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 per difetto di motivazione della sentenza.

Il motivo è inammissibile: da un lato, infatti, vi è nella sentenza impugnata una motivazione, il che esclude il vizio procedurale ex n. 4; se poi la motivazione sia completa in relazione ai motivi di appello, il motivo (anche ad ammettere la sua riconducibilità all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, quale vizio di omessa pronuncia su questioni dedotte) è del pari inammissibile, in quanto non riporta i motivi di appello su cui non si sarebbe espressamente pronunciata la corte territoriale, non mettendo in condizioni questa Corte di verificare la fondatezza del motivo.

Con il secondo motivo si deduce violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16 per avere trascurato che l’esecuzione era intrapresa sulla base del ruolo e non della sentenza.

Anche tale motivo è inammissibile.

Invero, l’INPS, pur non prendendo posizione sulla statuizione della corte territoriale in ordine alla tardività del rilievo, invoca a sostegno del ricorso il ruolo originario sulla base del quale l’esecuzione sarebbe ripresa, nei limiti del minor importo dovuto all’esito della sentenza n. 514/08 del tribunale di Rimini.

Il ricorso peraltro non contiene alcuna indicazione in ordine al modo in cui la riduzione del credito è stato ricalcolato, dall’INPS all’esito della detta sentenza, né richiama – con la necessaria specificità dovuta, trascrivendo le parti essenziali dei relativi atti- le vicende processuali che hanno portato dapprima alla formazione del ruolo ed alla notifica delle cartelle esattoriali, quindi all’opposizione ed alla decisione giudiziale sulla stessa (con sospensione dell’esecutorietà dell’iscrizione a ruolo sino alla sgravio degli importi non dovuti), ed infine alla ripresa dell’esecuzione ed al pignoramento presso terzi; non risultano nemmeno indicati e debitamente trascritti gli atti amministrativi sulla base dei quali i crediti erano rideterminati (atti fino all’emanazione dei quali l’esecuzione del ruolo era sospesa per espressa previsione della sentenza n. 514/08), né gli atti con i quali si è ripresa l’esecuzione.

Il ricorso dunque non solo non si correla alla sentenza impugnata (che ha ritenuto tardiva la deduzione dell’appellante circa il fondamento dell’esecuzione nel ruolo), ma viola il principio di autosufficienza, non mettendo questa Corte in condizione di comprendere l’evoluzione della vicenda processuale e la correttezza del comportamento dell’INPS, sia in relazione allo specifico contenuto della sentenza n. 514/08 su richiamata, sia in relazione al fondamento attribuito all’esecuzione ripresa (ed in particolare se tale fondamento fosse ravvisabile nella sentenza suddetta -come indicato dalla corte territoriale-ovvero nel ruolo originario per come ridotto, come asserito in ricorso). Tali elementi, infatti, non risultano dedotti non solo – ed in modo tempestivo – in sede di appello, ma neppure – in modo chiaro ed analitico – in questa sede di legittimità.

Le considerazioni sin qui svolte impongono di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare parte ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 novembre 2021

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